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Attive le procedure telematiche per accedere agli incentivi per i datori di lavoro che assumono percettori di reddito di cittadinanza e per gli Enti di formazione che ne supportano l’assunzione.

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Borsa Lavoro – Reddito di cittadinanza – Circolare Formedil n. 18/2019

25 Novembre 2019
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Il Formedil, con la circolare n. 18/2019, ha reso noto che sono attive le procedure telematiche per accedere agli incentivi di cui al decreto-legge n. 4/19, convertito dalla legge n. 26/19, a favore dei datori di lavoro che assumono cittadini percettori di reddito di cittadinanza (Rdc) e degli Enti formativi che ne supportano la formazione e l’inserimento lavorativo.

 

 In particolare, si rammenta, con riferimento ai datori di lavoro, che la normativa prevede, a fronte di assunzioni di beneficiari di Rdc con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore – con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL – nel limite dell’importo mensile del Rdc spettante al lavoratore all’atto dell’assunzione, con un tetto mensile di 780 euro.

 

 La durata dell’incentivo varia in funzione del periodo di fruizione del Rdc già goduto dal lavoratore assunto. La durata dell’incentivo è quindi pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario del Rdc fino alla data di assunzione, con un minimo pari a cinque mensilità. Nel caso in cui il Rdc percepito dal lavoratore assunto derivasse dal rinnovo della misura medesima, ai sensi dell’articolo 3, comma 6, del D.L. n. 4/2019, la durata dell’incentivo è stabilita nella misura fissa di cinque mensilità.

 

 Nelle ipotesi di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, avvenuta per le causali di cui all’articolo 8 del d.lgs. n. 81/2015, sarà onere del datore di lavoro eventualmente riparametrare l’incentivo spettante in base ai contributi effettivamente dovuti e fruire dell’importo ridotto.

 

 L’incentivo è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, che abbiano preliminarmente provveduto a comunicare le disponibilità dei posti vacanti alla piattaforma digitale dedicata al Rdc presso l’ANPAL.

 

 Qualora l’assunzione del beneficiario del Rdc riguardi un’attività lavorativa coerente con il percorso formativo seguito in base al Patto di formazione, il datore di lavoro fruirà del beneficio in misura ridotta del 50%, quindi con un tetto mensile di 390 euro, in quanto l’altra metà dell’incentivo, sempre nel rispetto del predetto tetto mensile, viene riconosciuta, in forma di sgravio contributivo, anche all’Ente di formazione accreditato che ha qualificato o riqualificato il lavoratore assunto. Per tale tipologia di assunzioni, il periodo minimo di fruizione dell’incentivo è stabilito in sei mensilità, sia per il datore di lavoro che per l’Ente di formazione.

 

 Nell’ipotesi di licenziamento del lavoratore beneficiario del Rdc effettuato nei trentasei mesi successivi all’assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito con l’applicazione delle sanzioni civili calcolate in base al tasso ufficiale di riferimento, maggiorato di 5,5 punti percentuali in ragione di anno (art. 116, comma 8, lett. a), della legge n. 388/2000). La restituzione dell’incentivo fruito, maggiorato delle predette sanzioni civili, non opera nel caso in cui il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo.

 

 I datori di lavoro interessati ad accedere all’incentivo dovranno inviare domanda telematica per il riconoscimento dell’agevolazione tramite l’apposito modulo, denominato “SRDC – Sgravio Reddito di Cittadinanza – art. 8 del D.L. n. 4/2019”, disponibile sul sito internet www.inps.it, nella sezione “Portale delle Agevolazioni” (ex sezione DiResCo).

 

Per quanto ivi non riportato, si rimanda alla circolare Formedil, anche per i casi esemplificativi richiamati, nonché alle comunicazioni Inps (messaggio n. 4099/19 e circolare n. 104/19), riportate in allegato alla stessa, per le ulteriori istruzioni operative e contabili sulla fruizione degli incentivi in esame.

37788-Circolare Formedil n. 18-2019.pdfApri
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