Il Consiglio di Stato ha stabilito che i regolamenti comunali che definiscono le regole per l’affissione pubblicitaria possono fissare criteri e modalità per la loro realizzazione nel rispetto delle regole stradali, urbanistiche ed edilizie. E’, invece, illegittimo porre un divieto generalizzato
La disciplina degli impianti di pubblicità e di quelli per le pubbliche affissioni è contenuta in parte nell’articolo 23 del Codice della Strada, che detta alcune prescrizioni, e poi negli appositi Regolamenti approvati dai Comuni dove sono contenute: le specifiche tecniche (tipologia, colori, materiali, dimensionamento ecc.); il posizionamento, anche in base alle diverse zone del territorio; eventuali divieti di collocamento; le modalità autorizzative e le tariffe applicabili.
Anche il cantiere edile può essere spesso interessato dalla esposizione di striscioni o cartelloni pubblicitari che reclamizzano prodotti e ditte collegate alle attività di cantiere, o che pubblicizzano la compravendita e la locazione, sia per edifici in costruzione che in restauro per cui è importante conoscere bene la disciplina applicabile e i divieti eventualmente previsti così come, in questo specifico caso, della durata massima consentita per l’esposizione. Quasi tutti i regolamenti comunali dettano specifiche disposizioni per i cantieri edili.
Con una recente sentenza (n. 6416 del 24 settembre 2019) il Consiglio di Stato ha avuto modo di chiarire che il regolamento comunale che stabilisca un divieto generalizzato salvo poche eccezioni è illegittimo. Precisa il collegio che se viene adottato un provvedimento di divieto nell’agire amministrativo esso deve essere connesso ad una specifica ragione che potrà, ad esempio, essere inerente a questioni di sicurezza stradale oppure sanitaria, o anche aspetti della configurazione edilizia delle costruzioni, o ancora ragioni di carattere ambientale di diversa natura: quindi il divieto dovrà di fatto essere attuativo di specifiche norme di legge.
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