Abrogazione dello sconto sul corrispettivo in fattura ed eliminazione della cessione del credito per i beneficiari della detrazione IRPEF per le ristrutturazioni edilizie in caso di interventi finalizzati di risparmio energetico.
Queste le due modifiche apportate al Disegno di Legge di Bilancio 2020 ( DDL 1586/S) dalla Commissione Bilancio del Senato con l’approvazione di un emendamento volto a modificare l’art. 10 del DL 34/2019[1] (cd. Decreto Crescita) mediante l’abrogazione dei relativi commi 1, 2, 3 e 3-ter.
Si tratta, in particolare, delle disposizioni che hanno introdotto:
Le modifiche, se confermate in sede di approvazione definitiva del DDL di Bilancio 2020, entreranno in vigore dal 1 gennaio 2020.
[1]Convertito con modifiche nella legge 58/2019, vedi anche ANCE “D.L. 34/2019 – cd. “D.L. Crescita” – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale” – ID N. 36496 del 1° luglio 2019.
[2]Compresi gli interventi di prevenzione sismica eseguiti anche su singoli immobili, che danno diritto alla detrazione nella misura “base” non cedibile sotto forma di credito d’imposta (50% in caso di interventi che non comportino miglioramento delle classi sismiche; 70% in caso di miglioramento di 1 classe di rischio e 80% nell’ipotesi di miglioramento di 2 classi di rischio – art.16, co. 1bis-1quater, DL 63/2013, convertito nella legge 90/2013).
[3]Cfr. ANCE “Cessione Sismabonus Acquisti – Bonus edilizia per lavori energetici e Sconto sul corrispettivo dei lavori: le linee guida dell’AdE” – ID N. 36848 del 01 agosto 2019.
[4]Cfr. 16-bis, co.1, lettera h, del DPR 917/86 TUIR. Si ricorda che in base all’ultima proroga (Legge 145/2018 Bilancio 2019), la detrazione IRPEF delle spese sostenute per gli interventi di recupero nella misura potenziata del 50%, su un ammontare massimo di spese non superiore a 96 mila euro per unità immobiliare, trova applicazione sino al 31 dicembre 2019. Si fa presente che nel DDL di Bilancio 2020 è già prevista la proroga di un altro anno nella misura potenziata.
[5] Cfr. ANCE “Bonus Ristrutturazioni e Sismabonus: l’Agenzia delle Entrate aggiorna le Guide” – ID n.36768 del 25 luglio 2019.
[6] Sono, in sostanza, i medesimi interventi per i quali, dal 1° gennaio 2018, è obbligatoria la comunicazione all’Enea entro i 90 giorni successivi all’ultimazione dei lavori. Cfr. ANCE “Ecobonus e Bonus ristrutturazioni 2019: on line i siti per le comunicazioni all’ENEA” – ID n.35346 del 12 marzo 2019 e ANCE “Bonus Ristrutturazioni: no alla decadenza per mancata comunicazione all’ENEA” – ID n.35761 del 19 aprile 2019
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