Autocertificazione per l’esclusione e schema di sintesi dei controlli. Questi i primi strumenti pratici che l'ANCE ha predisposto per venire incontro alle numerose richieste di assistenza per la gestione dei nuovi obblighi sulle ritenute negli appalti
Predisposto dall’ANCE il fac-simile di autocertificazione per l’esclusione dalla nuova disciplina sul versamento delle ritenute fiscali negli appalti e subappalti[1], da consegnare al committente per i contratti in corso[2].
Al fine di fornire un contributo pratico alla gestione dei nuovi adempimenti e per venire incontro alle numerose richieste pervenute, l’ANCE ha predisposto:
Tale attestazione, trasmessa opportunamente ai propri committenti, pur non rappresentando un’esimente prevista normativamente, consente comunque di dichiarare, sotto propria responsabilità, l’insussistenza degli elementi relativi all’utilizzo prevalente di manodopera e di utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso in qualsiasi forma riconducibili.
Per i nuovi contratti, il contenuto di questa certificazione può essere altresì trasformato in clausole contrattuali, sempre al fine di attestare le cause di esclusione dalla suddetta disciplina;
2. uno schema di sintesi dei controlli che il committente principale o l’appaltatore (in qualità di committente del subappaltatore) deve effettuare relativamente alla documentazione a lui trasmessa dall’impresa esecutrice.
In ogni caso, continua l’impegno dell’ANCE, in tutte le competenti sedi, per ottenere un ripensamento complessivo della disciplina, che addossa sulle imprese oneri di controllo impropri e spropositati, a fronte dei quali si rischiano sanzioni e si determina il sicuro blocco dei pagamenti dei corrispettivi contrattuali.
In tal modo, i nuovi adempimenti, oltre ad incidere pesantemente sulla liquidità delle imprese, diventano del tutto ingestibili.
La moratoria sulle sanzioni, che la Circolare fissa al massimo sino al prossimo 30 aprile, è del tutto insufficiente e, per questo, l’ANCE continua a considerare doveroso abrogare il provvedimento o, comunque, sospenderne l’efficacia per un congruo lasso temporale.
[1] Art.17bis del D.Lgs. 241/1997, introdotto dall’art.4 del D.L. 124/2019, convertito con modifiche in legge 157/2019.
[2] Cfr. ANCE “Decreto fiscale 124/2019 pubblicazione in Gazzetta” – ID n. 38135 dell’8 gennaio 2020, e “Ritenute Appalti- Agenzia delle Entrate risponde ai primi quesiti” – ID n.38206 del 15 gennaio 2020, “Versamento delle ritenute negli appalti e subappalti: webinar ANCE” – ID n. 38416 del 5 febbraio 2020, “Ritenute Appalti-Approvazione del certificato di affidabilità” – ID n. 38439 del 7 febbraio 2020, “Ritenute fiscali negli appalti e subappalti: la Circolare dell’Agenzia delle Entrate”- ID n. 38503 del 12 febbraio 2020.
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