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In un Atto di controllo affrontata la problematica della normativa dei versamenti IRPEF negli appalti su cui ANCE ha chiesto un sostanziale ripensamento. Evidenziata la necessità di chiarimenti interpretativi, tra l’altro, sul divieto di utilizzo in compensazione dei crediti fiscali e sugli obblighi di trasmissione dei dati personali dei lavoratori

Archivio, Governo e Parlamento

Ritenute fiscali negli appalti e subappalti: Interrogazione alla Camera

18 Febbraio 2020
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In Aula della Camera è stata presentata una Interrogazione a risposta scritta (4-04709 a firma dell’On. Galeazzo Bignami del Gruppo FdI) in cui vengono evidenziate le problematiche connesse alla nuova normativa sui versamenti delle ritenute fiscali negli appalti sollevate anche dall’ANCE in Parlamento.

Nelle premesse all’Atto di controllo, viene, in particolare, evidenziato che:

-“il decreto-legge n. 124 del 2019, convertito dalla legge n. 157 del 2019, all’articolo 4, contiene novità sui versamenti Irpef negli appalti endoaziendali”;

-“l’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 108 del 2019 ha fornito alcuni chiarimenti”;

-“all’articolo 17-bis del decreto legislativo n. 241 del 1997, si afferma che le pubbliche amministrazioni, imprese ed aziende commerciali, persone fisiche che esercitano atti e professioni, che affidano il compimento di una o più opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, attraverso contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da un uso prevalente di manodopera presso le sedi di attività del committente, con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere alle imprese della filiera copia delle deleghe di versamento dell’Irpef relative ai lavoratori direttamente impiegati nella esecuzione dell’opera e del servizio. Il versamento viene operato dalle imprese della filiera con deleghe distinte per ciascun committente, senza alcuna possibilità di compensazione”;

-“a parere dell’interrogante sussistono numerose criticità interpretative:

  1. si ritiene che il valore dell’opera o dei servizi debba riguardare l’appalto committente-appaltatore, con la conseguenza che il successivo frazionamento in subappalto o in più subappalti non ha alcuna influenza sul citato valore. Pertanto, anche i subappalti di valore esiguo verrebbero attratti dalla norma in questione;
  2. la norma parla di «sedi», ma spesso le attività avvengono presso terzi o comunque luoghi non considerati «sedi»;
  3. per quanto attiene ai beni strumentali, il legislatore non ha utilizzato il termine «prevalente», pertanto anche il parziale utilizzo dei beni strumentali potrebbe far sorgere nuovi obblighi;
  4. il comma 8 del citato articolo 17-bis stabilisce che è esclusa la facoltà di avvalersi dell’istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori maturati, o in relazione alle retribuzioni erogate ai dipendenti direttamente impiegati nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati, o nel corso di durata del contratto. Pertanto, l’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice dovrà versare, senza poter effettuare alcuna compensazione nel modello F24, i contributi relativi all’Inps o ad altro ente previdenziale obbligatorio, nonché i premi Inail;
  5. stante la risoluzione dell’Agenzia delle entrate, l’appaltatore (o il subappaltatore o l’affidatario) dovrebbe prima calcolare le ritenute Irpef secondo le regole generali e, poi, suddividerle tra i vari committenti, imputando le somme in relazione alle ore prestate. Tale sistema, però, non risolve alcune questioni come la sospensione del rapporto di lavoro per malattia o ferie, oppure l’erogazione di arretrati a seguito di stipula di rinnovo di un Contratto collettivo nazionale di lavoro;
  6. l’Agenzia delle entrate chiede inoltre un elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati nel mese precedente nell’esecuzione dell’opera o del servizio, chiedendo inoltre tutta una serie di informazioni. Si ravvisano due possibili problemi: il primo riguarda la normativa sulla privacy che andrà gestita da entrambi i soggetti, con un aggravio di adempimenti e costi; il secondo è legato alla realtà economica in cui si opera. Il committente con questa norma viene investito di una serie di informazioni commerciali strettamente legate all’attività svolta dall’appaltatore. Il committente con le informazioni riguardo le ore, il numero dei lavoratori impiegati e le retribuzioni corrisposte dall’appaltatore o subappaltatore potrebbe trovarsi così in una posizione di forza negoziale importante;
  7. stanti tali obblighi, particolarmente gravosi da adempiere, anche il conseguente regime sanzionatorio appare a parere dell’interrogante eccessivo e sovradimensionato, con la conseguenza che le imprese potrebbero applicare la norma indistintamente e con ulteriori aggravi”.
     
    Alla luce di tali premesse, viene chiesto al Ministro dell’Economia e delle Finanze:
    -“se si intendano assumere iniziative normative per superare le criticità di cui in premessa”;
    -“se si intendano adottare iniziative affinché l’Agenzia delle entrate fornisca interpretazioni di carattere definitivo alla questione”.
    (ndr. Al riguardo si evidenzia che l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sulla tematica con la circolare n. 1/E del 12 febbraio 2020. Per un approfondimento dei contenuti si veda la notizia dell’Area Fiscalità del 12 febbraio 2020).
     
    link all’Interrogazione
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