E’ all’esame delle Commissioni Industria del Senato e Attività Produttive della Camera lo Schema di decreto legislativo recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica” (Atto n. 158 – Relatori Sen. Gianni Pietro Girotto e On. Luca Sut del Gruppo M5S) per il parere al Governo. In particolare, al Senato è stato deliberato un ciclo di audizioni in cui prenderà parte anche l’ANCE.
Lo Schema apporta modifiche ed integrazioni al Dlgs 192/2005 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia), promuovendo, in particolare, il miglioramento della prestazione energetica degli edifici, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e all’efficacia sotto il profilo dei costi delle azioni previste, ottimizzando il rapporto tra oneri e benefici per la collettività.
Al fine di migliorare le prestazioni energetiche degli edifici viene altresì previsto, a modifica dell’art. 1 del Dlgs 192/2005, l’applicazione di requisiti minimi alla prestazione di edifici nuovi, nonché edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione ed elementi edilizi o sistemi tecnici per l’edilizia rinnovati o sostituiti. Inoltre, questo mira ad integrare le strategie di ristrutturazione del settore edilizio a lungo termine per favorire la mobilitazione di risorse economiche e la realizzazione di edifici a emissioni zero; favorire la conoscenza dettagliata del parco immobiliare nazionale, della sua prestazione energetica e dei suoi consumi, mettendo tali informazioni a disposizione dei cittadini, delle imprese e della pubblica amministrazione anche al fine di sviluppare strumenti che incrementino il tasso di riqualificazione energetica degli edifici; promuovere la diffusione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici e definire gli obblighi di integrazione di tali sistemi negli edifici.
Viene modificato l’art 3 del Dlgs. 192/2015, sull’ambito di intervento, prevedendo, tra l’altro, nuove discipline, quali l’integrazione negli edifici di impianti tecnici per l’edilizia e di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici e la strategia di lungo termine per la ristrutturazione del parco immobiliare nazionale. Viene altresì disciplinata la raccolta delle informazioni e delle esperienze, delle elaborazioni e degli studi necessari all’orientamento della politica energetica del settore nonché all’incremento del tasso di riqualificazione energetica degli edifici tramite maggiori strumenti informativi dedicati ai cittadini, alle imprese e alla pubblica amministrazione.
Inoltre, è stata aggiornata la materia delle esclusioni relativa all’ambito di intervento, con particolare riferimento agli edifici che risultano non compresi nella classificazione in base alla destinazione d’uso, tra cui box, cantine, parcheggi multipiano e il cui utilizzo non prevede l’istallazione di sistemi di climatizzazione, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R 412/1993.
Vengono delineati i criteri per la predisposizione della Strategia di ristrutturazione a lungo termine del parco immobiliare. In tal senso, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, nel Piano nazionale integrato per l’energia e il clima è inclusa la strategia di lungo termine per sostenere la ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali, sia pubblici che privati, al fine di ottenere un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2050.
La strategia di ristrutturazione a lungo termine comprende, in particolare:
Le azioni sono sottoposte, dopo l’elaborazione, a consultazione pubblica e i risultati di tale consultazione sono inclusi, in forma sintetica, nella versione definitiva della strategia stessa. Durante l’attuazione della strategia sono svolte periodicamente, e in modo inclusivo, delle consultazioni pubbliche per valutare l’aggiornamento del documento.
Vengono modificati, inoltre, i criteri generali, la metodologia di calcolo e i requisiti della prestazione energetica, di cui all’art. 4 del Dlgs. 192. Infatti, viene disposto che prima dell’inizio dei lavori per la realizzazione di nuovi edifici o prima dell’inizio dei lavori per la loro ristrutturazione, si tiene conto della fattibilità tecnica, ambientale ed economica dei sistemi alternativi ad alta efficienza, se disponibili. Nel caso di nuova installazione, sostituzione o miglioramento dei sistemi tecnici per l’edilizia, i requisiti minimi comprendono il rendimento energetico globale, assicurano la corretta installazione e il corretto dimensionamento e prevedendo, inoltre, adeguati sistemi di regolazione e controllo. Per i nuovi edifici e per gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti, i requisiti devono rispettare i parametri del benessere termo-igrometrico degli ambienti interni, della sicurezza in caso di incendi e dei rischi connessi all’ attività sismica.
Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concetto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e, per i profili di competenza, con il Ministro della salute e con il Ministro della difesa, acquisita l’intesa con la Conferenza unificata, sono definite le modalità per l’integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici, sulla base dei seguenti criteri:
– il parcheggio sia situato all’interno dell’edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione riguardino il parcheggio o le infrastrutture elettriche dell’edificio;
– il parcheggio sia adiacente all’edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione riguardino il parcheggio o le infrastrutture elettriche del parcheggio;
Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 17, comma l, della L. 400/1988, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, acquisita l’intesa della Conferenza unificata, sono aggiornati i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare l’attestazione della prestazione energetica degli edifici, in relazione all’articolo 17 della direttiva 2010/31/UE, e successive modificazioni. Così come sono armonizzate e aggiornate le modalità di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione, accertamento e ispezione degli impianti termici degli edifici, nonché le disposizioni in materia di requisiti, soggetti responsabili e criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare i compiti di ispezione degli impianti stessi.
Con riferimento alle norme sugli strumenti finanziari e meccanismi di promozione dell’efficienza energetica negli edifici, di cui all’art. 4-ter, Dlgs. 192, viene subordinata la concessione di eventuali incentivi per la promozione del miglioramento della prestazione energetica degli edifici, al rispetto di alcuni criteri che assicurino l’efficacia dello strumento, anche in un’ottica di uso razionale delle risorse pubbliche. Vengono in particolare introdotte disposizioni volte a prevedere gli opportuni approfondimenti per sostenere la mobilitazione degli investimenti per la riqualificazione energetica necessaria a conseguire gli obiettivi indicativi di cui alla Strategia di ristrutturazione a lungo termine del parco immobiliare. In particolare, gli incentivi vengono elargiti sulla base di un monitoraggio dei risparmi energetici perseguiti o conseguiti, tenendo conto di almeno uno dei seguenti criteri:
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico vengono stabiliti i requisiti degli operatori che provvedono all’installazione degli elementi edilizi e dei sistemi tecnici per l’edilizia, tenendo conto della necessità di garantire l’adeguata competenza degli operatori che provvedono all’installazione degli elementi edilizi e dei sistemi tecnici per l’edilizia, considerando tra l’altro il livello di formazione professionale, conseguito anche attraverso corsi specialistici e certificazioni. Decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto, gli incentivi per promuovere l’efficienza energetica degli edifici sono concessi a condizione che i predetti sistemi siano installati da un operatore in possesso dei requisiti prescritti.
Viene introdotto l’art. 4-quater al Dlgs 192/2005 che prevede l’istituzione, presso ENEA, del Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici, con lo scopo di fornire ai cittadini, alle imprese e alla pubblica amministrazione informazioni sulla prestazione energetica degli edifici, sulle migliori pratiche per le riqualificazioni energetiche efficaci in termini di costi, sugli strumenti dì promozione esistenti per migliorare la prestazione energetica degli edifici, ivi compresa la sostituzione delle caldaie a combustibile fossile con alternative più sostenibili, e sugli attestati di prestazione energetica. Per lo svolgimento delle attività suddette ENEA istituisce uno sportello unico finalizzato a fornire assistenza ed ogni informazione utile. Inoltre, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dell’economia e delle finanze, individua, con apposito decreto, le modalità di funzionamento del portale, sia in termini di erogazione del servizio che di gestione dei flussi informativi, oltre alle opportune forme di collaborazione e raccordo tra le amministrazioni interessate, per assicurare un celere e compiuto afflusso per via telematica dei dati.
Viene modificata la disciplina, di cui all’art. 6 del Dlgs 192/2005, riguardante l’attestato di prestazione energetica, riconducendo le competenze sanzionatorie in materia di APE alle Regioni e non più al Ministero dello Sviluppo Economico. In particolare viene previsto che:
– il pagamento della sanzione, in caso di omessa dichiarazione o allegazione dell’attestato, non esenta comunque dall’obbligo di presentare alla Regione o Provincia autonoma (in luogo del Ministero dello Sviluppo Economico) la dichiarazione o la copia dell’attestato di prestazione energetica entro 45 giorni;
-l’Agenzia delle Entrate, sulla base di Intese nell’ambito della Conferenza Unificata, individua le informazioni rilevanti ai fini del procedimento sanzionatorio e le trasmette in via telematica alla Regione o Provincia competente (il luogo del Ministero dello Sviluppo Economico) per l’accertamento e la contestazione della violazione.
Viene, altresì, disposto che quanto un sistema tecnico per l’edilizia è installato, sostituito o migliorato è analizzata la prestazione energetica globale della parte modificata e se del caso dell’intero sistema modificato. I risultati sono documentati e trasmessi al proprietario dell’edificio per essere utilizzati per la verifica di conformità ai requisiti minimi e per il rilascio degli attestati di prestazione energetica.
Vengono aggiornate ed incrementate le funzioni delle regioni e degli enti locali, con particolare riferimento alle attività di verifica del rispetto dei requisiti definiti di cui all’art. 4 del provvedimento sulla prestazione energetica.
In particolare, il Ministero dello Sviluppo promuove forme di monitoraggio in collaborazione con le Regioni e le Province autonome al fine di rilevare il grado di attuazione del provvedimento, valutando i risultati conseguiti e proponendo eventuali interventi di adeguamento normativo.
Viene modificato l’Allegato A, punto 47, del Dlgs 192/2005 con particolare riferimento alla definizione di servizi energetici degli edifici, specificando che in essi sono ricompresi i sistemi di ventilazione e di automazione e controllo.
Viene stabilito che, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del decreto di cui all’art. 4, comma l-bis, del Dlgs 192/2005, i comuni adeguino i propri regolamenti edilizi, prevedendo che, ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente previsto, per gli edifici ad uso residenziale che ad uso diverso da quello residenziale, di nuova costruzione o sottoposti a interventi di ristrutturazione importante di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015 e successive modificazioni, siano rispettati i requisiti di integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici. Vengono, poi, abrogate analoghe previsioni in materia di Regolamenti edilizi comunali, di cui all’art. 4, comma 1 del D.P.R 380/2001.
Vengono, altresì, abrogate alcune disposizioni del Dlgs 192/2005, del Dlgs 102/2014 e della L.10/1991.
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