Approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica.
– estende l’obbligo di risparmio energetico al periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2030;
– prevede che gli obiettivi di risparmio energetico siano raggiunti tramite regimi obbligatori di efficienza energetica e misure alternative;
– estende lo stanziamento di risorse del Programma per la Riqualificazione Energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione Centrale (PREPAC) fino al 2030, incrementando da 30 a 50 milioni annui la quota derivante dai proventi delle aste CO2;
– integra le prescrizioni per la misurazione e la fatturazione dei consumi energetici, prevedendo l’impiego di contatori e sotto-contatori leggibili da remoto a partire dal 25 ottobre 2020.
Al fine di potenziare la capacità di risparmio energetico italiana, il testo prevede, inoltre:
– la realizzazione di un sistema informatico per la gestione dei progetti;
– la ridefinizione dell’attività di monitoraggio dei consumi annui delle Pubblica Amministrazione, sfruttando il Sistema Informativo Integrato;
– l’eliminazione dell’esenzione dalla diagnosi per le imprese che sono dotate di schemi EMAS e di certificazioni ISO 14001, in quanto non rilevanti ai fini energetica e l’introduzione di sanzioni in caso di inadempimento della diffida ad eseguire le diagnosi energetiche e in caso di mancata attuazione di almeno uno degli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi stesse;
– la ridefinizione e il rinnovo fino al 2030, con un incremento della dotazione, del Piano di informazione e formazione per l’efficienza energetica.
Ha, inoltre, deliberato l’approvazione della variante 2016 al Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico del bacino dei fiumi Marecchia e Conca (P.A.I.).
Il Consiglio ha, infine, esaminato alcune leggi regionali, nell’ambito delle quali ha deliberato di impugnare, in particolare:
la legge della Regione Liguria n. 29 del 24/12/2019, recante “Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1983, n. 29 (Costruzioni in zone sismiche – deleghe e norme urbanistiche particolari)”, in quanto una norma, riguardante gli interventi edilizi in zone sismiche viola l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione nelle materie “protezione civile” e “governo del territorio”;
la legge della Regione Liguria n. 30 del 24/12/2019, recante “Disciplina per il riutilizzo di locali accessori, di pertinenza di fabbricati e di immobili non utilizzati”, in quanto varie norme riguardanti interventi edilizi invadono le competenze statali in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio di cui agli articoli 9 e 117, secondo comma lettera s) della Costituzione, ponendosi altresì in contrasto con principi fondamentali in materi di tutela della salute e di governo del territorio, in violazione dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
e di non impugnare, tra l’altro:
la legge della Regione Lombardia n. 24 del 30/12/2019, recante “Legge di stabilità 2020 – 2022”;
la legge della Regione Lazio 28 del 27/12/2019, recante “Legge di stabilità regionale 2020”;
la legge della Regione Lazio n. 29 del 27/12/2019, recante “Bilancio di previsione finanziario della regione Lazio 2020-2022”;
la legge della Regione Liguria n. 24 del 24/12/2019, recante “Quinto provvedimento di semplificazione dell’ordinamento Regionale”;
la legge della Regione Liguria n. 26 del 24/12/2019, recante “Nuove norme in materia di lavoratori frontalieri liguri”;
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