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Pubblicata sul sito dell’INL la comunicazione della Commissione Europea, sugli orientamenti relativi all'esercizio della libera circolazione dei lavoratori durante la pandemia di Covid-19 (2020/C 102 I/03)

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Covid-19 – INL: parere Commissione Europea su libera circolazione dei lavoratori

2 Aprile 2020
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E’ stata pubblicata sul sito dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro – INL, il 31 marzo scorso, la comunicazione della Commissione Europea, sugli orientamenti relativi all’esercizio della libera circolazione dei lavoratori durante la pandemia di Covid-19 (2020/C 102 I/03).

La Commissione ha, in primo luogo, rilevato che la crisi legata alla Covid-19 ha portato all’introduzione di misure senza precedenti in tutti gli Stati membri dell’UE, tra cui il ripristino dei controlli alle frontiere interne che, seppur giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, devono, però, essere necessarie, proporzionate e basate su criteri obiettivi e non discriminatori.

 È stata, pertanto, rilevata la necessità di garantire un approccio coordinato a livello dell’UE che consenta ai lavoratori transfrontalieri, ai lavoratori distaccati e ai lavoratori stagionali che vivono in un paese ma lavorano in un altro, di continuare ad attraversare le frontiere interne.

La Commissione ha esortato gli Stati membri, in particolare nelle regioni frontaliere, a garantire la possibilità, soprattutto ai lavoratori transfrontalieri che esercitano professioni critiche[1] di attraversare liberamente le frontiere.

E’ stata, poi, evidenziata la necessità, con riferimento agli screening sanitari, che gli Stati membri si coordinino al fine di attuare i controlli e gli screening sanitari solo su un lato della frontiera al fine di evitare sovrapposizioni e tempi di attesa.

Nello specifico sono state fornite le seguenti indicazioni sulle modalità di effettuazione degli screening:

  • i controlli e lo screening sanitario non dovrebbero prevedere l’uscita dei lavoratori dai veicoli e dovrebbero basarsi, in linea di principio, sulla misurazione elettronica della temperatura corporea;
  • il controllo della temperatura dei lavoratori non dovrebbe essere effettuato, in condizioni normali, più di tre volte nello stesso giorno;
  • se il lavoratore presenta sintomi febbrili e le autorità di frontiera ritengono che non dovrebbe essere autorizzato a proseguire il viaggio, dovrebbe essergli garantito l’accesso a cure sanitarie adeguate alle stesse condizioni previste per i cittadini dello Stato membro di occupazione;
  • le informazioni relative a tale persona dovrebbero essere condivise con lo Stato membro limitrofo interessato.

Ribadito, infine, anche con riferimento agli altri lavoratori, che gli Stati membri dovrebbero consentire ai lavoratori transfrontalieri e distaccati di continuare ad attraversare le loro frontiere per raggiungere il luogo di lavoro se il lavoro nel settore interessato è ancora consentito nello Stato membro ospitante.

In situazioni che potrebbero comportare una modifica dello Stato membro di assicurazione del lavoratore[2], gli Stati membri dovrebbero avvalersi dell’eccezione di cui all’articolo 16[3] del regolamento (CE) n. 883/2004[4] al fine di mantenere inalterata la copertura previdenziale del lavoratore interessato. Per usufruire di tale eccezione il datore di lavoro deve presentare una richiesta allo Stato membro alla cui legislazione il lavoratore chiede di essere soggetto.

 

 


 

[1] Ad esempio: lavoratori del settore medico, farmaceutico e sanitario…

[2] In caso di pluriattività in due Stati membri, qualora un lavoratore transfrontaliero che lavora attualmente sia nello Stato membro di occupazione sia in quello di residenza ed è assicurato nello Stato membro di occupazione perché la sua attività nello Stato membro di residenza non è sostanziale superi la soglia del 25 % dell’orario di lavoro a causa delle misure di confinamento adottate da alcuni Stati membri.

[3] Due o più Stati membri, le autorità competenti di detti Stati membri o gli organismi designati da tali autorità possono prevedere di comune accordo, nell’interesse di talune persone o categorie di persone, eccezioni agli articoli da 11 a 15.  Una persona che riceve una pensione o pensioni dovute ai sensi della legislazione di uno o più Stati membri e che risiede in un altro Stato membro, può essere esentato, su sua richiesta, dall’applicazione della legislazione di quest’ultimo Stato, a condizione che non sia soggetto a detta legislazione a causa dell’esercizio di un’attività subordinata o autonoma. 

[4] Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

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