Cig Covid 19: pubblicata la circolare Abi contenente le indicazioni per l’anticipazione bancaria dei trattamenti di integrazione salariale ordinario e in deroga per l’emergenza Covid- 19
Per opportuna informativa, si fornisce, in allegato, la circolare Abi n. 696/20, nonché il relativo elenco delle banche aderenti, a seguito della Convenzione sottoscritta il 30 marzo scorso dalle Parti sociali Confederali e dalla stessa Abi, avente per oggetto una procedura semplificata per l’anticipazione dei trattamenti di integrazione salariale ordinario o in deroga a seguito dell’emergenza per COVID 19.
In particolare, si ricorda che la Convenzione interessa tutti i lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione salariale previsti dagli artt. 19 (Cigo e Assegno ordinario) e 22 (Cigd) del D.L. n. 18/20 che, anche in attesa del relativo provvedimento di autorizzazione, sono sospesi a zero ore e laddove vi sia stata richiesta del datore di lavoro di pagamento diretto da parte dell’Inps.
Per ottenere la relativa prestazione i lavoratori, attraverso l’apposita modulistica, devono presentare la richiesta alla propria Banca di riferimento che, se in convenzione, non chiederà l’apertura di un apposito conto corrente su cui accreditare l’importo, stabilito in misura forfettaria di 1.400,00 euro massimo per le 9 settimane di trattamento.
L’ABI ha invitato le banche, nell’applicazione della convenzione, a non addebitare oneri ed interessi a carico dei lavoratori, fermo restando che l’apertura del credito in conto corrente cesserà con il versamento dell’Inps dell’indennità o in caso di diniego dell’autorizzazione o comunque laddove la stessa non sia intervenuta entro sette mesi dall’apertura del credito. In queste ultime due ipotesi, la Banca potrà richiedere l’intero importo a debito al lavoratore, che dovrà provvedere entro quindici giorni ad estinguerlo. In caso di inadempienza del lavoratore, la Banca potrà richiedere detto importo, a titolo di anticipazione sull’intero trattamento economico spettante al lavoratore, direttamente al datore di lavoro in qualità di responsabile in solido.
Per quanto non richiamato nella presente comunicazione, si fa rinvio alla circolare in oggetto.
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