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Approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l’anno 2020, in considerazione dell’emergenza sanitaria da COVID-19.

Archivio, Governo e Parlamento, In CDM

Consiglio dei Ministri n. 41 del 20 aprile 2020

21 Aprile 2020
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Il Consiglio dei Ministri nella seduta del  20 aprile u.s. n.41  ha, tra l’altro, approvato:

 

– un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l’anno 2020, in considerazione dell’emergenza sanitaria da COVID-19.

 

Per quanto riguarda le elezioni suppletive per il Senato e la Camera, il termine per lo svolgimento delle elezioni per i seggi dichiarati vacanti entro il 31 luglio prossimo è fissato in 240 giorni, rispetto ai 90 previsti dalla normativa vigente.

 

In merito alle elezioni per il rinnovo dei consigli comunali e circoscrizionali, limitatamente all’anno 2020, il turno annuale ordinario si terrà in una domenica compresa tra il 15 settembre e il 15 dicembre. Lo stesso termine è previsto anche per i comuni e le circoscrizioni i cui organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, se le condizioni che rendono necessarie le elezioni si sono verificate entro il 27 luglio 2020.

 

Si stabilisce, altresì, che gli organi elettivi regionali a statuto ordinario il cui rinnovo è previsto entro il 2 agosto 2020 durino in carica cinque anni e tre mesi e che le elezioni si svolgano nei sessanta giorni successivi a tale termine o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori.

 

Viene previsto inoltre, che le consultazioni elettorali possano essere rinviate di non oltre tre mesi, anche se già indette, in considerazione di sopravvenute specifiche situazioni epidemiologiche da COVID-19.

 

Il Consiglio dei Ministri ha, inoltre, deliberato un ulteriore stanziamento per complessivi euro 900.000.000 in favore del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali (acquisto di dispositivi di protezione individuale, di attrezzature medicali e di ogni genere di bene strumentale utile a contrastare l’emergenza, nonché all’ampliamento delle strutture ospedaliere sia temporanee che definitive destinate alla cura dei pazienti affetti da coronavirus).

 

Ha, altresì, deliberato:

la proroga, per ulteriori dodici mesi, dello stato di emergenza già dichiarato il 20 marzo 2019 per i territori delle province di Bologna, di Modena, di Parma, di Piacenza e di Reggio Emilia interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nel mese di febbraio 2019;

la proroga, per ulteriori dodici mesi, dello stato di emergenza già dichiarato il 6 settembre 2018 in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito i comuni della provincia di Campobasso dal 16 agosto 2018.

 

Il Consiglio dei Ministri ha, infine,  esaminato alcune leggi regionali, deliberando, tra l’altro, l’impugnazione delle seguenti:

 

la legge della Regione Sardegna n. 3 del 21 febbraio 2020, recante “Modifiche alle leggi regionali n. 45 del 1989 e n. 8 del 2015 in materia di Piano di utilizzo dei litorali”, in quanto alcune norme riguardanti le autorizzazioni edilizie e paesaggistiche necessarie per la costruzione di strutture sui litorali eccedono dalle competenze che lo Statuto speciale riconosce alla Regione e incidono sulle competenze statali in materia di tutela del paesaggio, di livelli essenziali delle prestazioni e di diritto penale,  in violazione degli articoli 9 e 117, secondo comma, lettere l), m) e s) della Costituzione; 

la legge della Regione Sardegna n. 1 del 21 febbraio 2020, recante “Disposizioni sulla gestione della posidonia spiaggiata”, in quanto alcune norme riguardanti la gestione della posidonia spiaggiata eccedono dalla competenza statutaria della regione e violano la competenza esclusiva statale in materia di «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema” di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera s),  della Costituzione.

 

La non impugnativa, tra l’altro, delle seguenti:

 

la legge della Regione Basilicata n. 6 del 17/02/2020, recante “Modifica del Rendiconto per l’esercizio finanziario 2017 dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.)”;

la legge della Regione Veneto n. 8 del 14/02/2020, recante “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 “Interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della Provincia di Belluno ai sensi dell’articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 e successive modificazioni”;

la legge della Regione Veneto n. 9 del 14/02/2020, recante “Modifica all’articolo 8 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 “Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa presso le aziende ULSS” e successive modificazioni”;

la legge della Regione Piemonte n. 2 del 14/02/2020, recante “Norme relative al finanziamento della Città della Salute e della Scienza di Novara”;

la legge della Regione Sardegna n. 26 del 23/12/2019, recante “Approvazione del Rendiconto generale della Regione Sardegna per l’esercizio finanziario 2018 e del Rendiconto consolidato della Regione Sardegna per l’esercizio finanziario 2018”;

la legge della Regione Toscana n. 7 del 17/02/2020, recante “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni. Modifiche alla l.r. 41/2018”;

la legge della Regione Toscana n. 8 del 18/02/2020, recante “Progetti per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana. Modifiche alla l.r. 18/2017”;

la legge della Regione Toscana n. 11 del 19/02/2020, recante “Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 22/2015”;

la legge della Regione Toscana n. 14 del 21/02/2020 “, recante Disposizioni sulla gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”;

la legge della Regione Puglia n. 6 del 27/02/2020, recante “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 31 (Norme regionali per l’esercizio del diritto all’istruzione e alla formazione)”;

la legge della Regione Puglia n. 4 del 27/02/2020, recante “Modifiche alla legge regionale 2 novembre 2017, n. 41 (Legge di riordino dell’Agenzia regionale per la mobilità nella regione Puglia (AREM): istituzione dell’Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio (ASSET)) e alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale). Modifiche alla legge regionale 2 novembre 2017, n. 41 (Legge di riordino dell’Agenzia regionale per la mobilità nella regione Puglia (AREM): istituzione dell’Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio (ASSET)) e alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale).”;

la legge della Regione Abruzzo n. 6 del 21/02/2020, recante “Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) derivante da definizione stragiudiziale di contenzioso per ingiustificato arricchimento della Regione”;

la legge della Regione Toscana n. 15 del 28/02/2020, recante “Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza esecutiva del Tribunale superiore delle acque pubbliche n. 155/2019”.

 

 

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