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Illustrate le nuove previsioni in materia di lavoro, introdotte dalla legge n. 27/2020 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 18/2020, c.d. “cura Italia”

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Convertito dalla L. n. 27/2020 il D.L. c.d. “cura Italia”- le novità in materia di lavoro

29 Aprile 2020
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E’ stata pubblicata nella G.U. Serie Generale n.110 del 29-04-2020 – Suppl. Ordinario n. 16, l’allegata Legge n. 27/2020 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 18/2020, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi.

 

In particolare, le modifiche apportate dagli emendamenti in materia di lavoro riguardano i seguenti articoli.

 

ARTICOLO 19 “Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario”

Il novellato articolo, oltre a prevedere il riordino degli ammortizzatori legati al COVID – 19, ossia quelli disciplinati dal D.L. n.  9/20 e quelli del  D.L. n. 18/20, ha recepito la proposta emendativa fortemente caldeggiata  dall’Ance che ha, di fatto, abrogato  la procedura di consultazione sindacale, prevista dal comma 2.

In virtù di tale modifica, i datori di lavoro che presentano domanda di Cigo e di assegno ordinario per  COVID  – 19 sono dispensati dalla procedura di informazione, consultazione e dall’esame congiunto. Si ricorda che rispetto a tale procedura l’Inps aveva già confermato la sua irrilevanza ai fini della concessione dell’ammortizzatore sociale, dispensando i datori di lavoro dall’allegare il verbale di esame congiunto all’istanza di Cigo o Assegno ordinario per COVID – 19.

 

ARTICOLO 19 BIS “Norma di interpretazione autentica in materia di accesso agli ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a termine”

La disposizione introduce un principio derogatorio alla normativa vigente, riconoscendo ai datori di lavoro la possibilità di prorogare o rinnovare il contratto a termine o di somministrazione anche nel caso in cui siano in corso  sospensioni del lavoro o riduzioni di orario a seguito di cassa integrazione per COVID 19.

La disposizione in esame deroga anche all’osservanza dell’intervallo tra un contratto e il successivo (il c.d. “stop and go”).

Resta, comunque, la necessità di apporre una delle “causali” di legge in ogni caso di rinnovo e nel caso in cui la proroga oltrepassi il limite dei 12 mesi di durata.

Trattandosi di norma di interpretazione autentica, tale disposizione trova applicazione a tutte le ipotesi di proroghe o rinnovi intervenute dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 18/20, ovvero dal 17 marzo scorso. 

 

ARTICOLO 22 “Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga”

In relazione alle disposizioni concernenti la Cassa integrazione in deroga, anche in questo caso è stata introdotta una modifica in merito alla disposizione iniziale che prevede, ai fini della concessione dell’ammortizzatore sociale l’accordo sindacale.

In particolare, oltre all’ipotesi originaria che esclude l’accordo sindacale nei casi di datori di lavoro  che occupano fino a cinque dipendenti, l’esonero dall’accordo è stato esteso anche ai datori di lavoro che, a prescindere dal requisito dimensionale,  hanno chiuso l’attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

ARTICOLO 26 “Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato”

In merito al periodo trascorso, dai lavoratori dipendenti del settore privato, in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva e alla equiparazione a malattia ai fini del trattamento economico previsto, è stato specificato il riferimento all’art. 1, comma 2, lettere h) e i) del D.L. n. 6/2020, come convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 (che ne ha previsto l’abrogazione) nonché il riferimento all’articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19). 

Pertanto, in virtù dell’abrogazione, in fase di conversione, dell’art. 1 del D.L. n. 6/2020, resta fermo solo il riferimento alle seguenti lettere d) ed e) dell’art. 1, comma 2 del D.L n. 19/2020, quali condizioni che consentono l’equiparazione della quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva alla malattia:

  1. applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che rientrano da aree, ubicate al di fuori del territorio italiano;
  2. divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus.

Il medico competente curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ai sensi delle disposizioni suddette.

 

ARTICOLO 39 ”Disposizioni in materia di lavoro agile”

Ampliato, per i lavoratori dipendenti disabili o per coloro che abbiano nel nucleo familiare una persona con disabilità, il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, se compatibile con le caratteristiche della prestazione, fino al termine del periodo di emergenza (in luogo della data del 30 aprile 2020).

Prevista l’applicazione della medesima disposizione anche ai lavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di persone immunodepresse.

 

ARTICOLO 46 “Disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo”

Il novellato articolo 46 conferma il divieto di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo  fino alla data del 16 maggio 2020, ma introduce  una deroga nel caso in cui i lavoratori siano interessati da un cambio d’ appalto e siano “riassunti” dall’impresa subentrante in virtù delle cd. “clausole sociali” contenute  in norme di legge, in un  contratto collettivo o in un  contratto di appalto.

 

ARTICOLO 103 “Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza”

Con la modifica del comma 2 dell’art. 103, è stato previsto che conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (in luogo del 15 giugno 2020), tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio (in luogo del 15 aprile 2020).

 

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