Pubblicato in G.U. il decreto legge n. 33/2020, in vigore dal 16 maggio, recante ulteriori misure urgenti
E’ stato pubblicato nella G.U. n. 125 del 16 maggio scorso, il D.L. n. 33/2020 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” in vigore dal giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Tra le misure di interesse che si applicano dal 18 maggio 2020 al 31 luglio 2020, fatti salvi i diversi termini previsti dall’articolo 1, si segnalano, in particolare, le previsioni inserite all’art. 1 recante “Misure di contenimento della diffusione del COVID-19”.
E’ stato previsto, all’articolo suddetto, che a decorrere dal 18 maggio 2020 cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del D.L. n. 19/2020. Tali misure possono essere adottate o reiterate solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica.
Fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, fermo restando la possibilità, in ogni caso, di rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Con riferimento agli spostamenti interregionali, dal 3 giugno 2020 gli stessi possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del D.L. n. 19/2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico presente in tali aree.
Previsto, fino al 2 giugno 2020, il divieto di spostamenti da e per l’estero, con mezzi di trasporto pubblici e privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute o negli ulteriori casi individuati con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del D.L n. 19/2020, ferma restando in ogni caso la possibilità di rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Tali spostamenti, a decorrere dal 3 giugno 2020, potranno essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi del suddetto articolo 2 del D.L. 19/2020, anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionali.
E’ stato, inoltre, specificato che gli spostamenti tra lo Stato della Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni con essi rispettivamente confinanti non sono soggetti ad alcuna limitazione.
Confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.
Chiarito, al comma 7, che la misura della quarantena precauzionale è applicata, con provvedimento dell’autorità sanitaria, a coloro che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus COVID-19 e agli altri soggetti indicati con i provvedimenti adottati ai sensi del citato articolo 2 D.L n. 19/2020.
Ribadito, inoltre, il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Pertanto, le manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale e fieristico, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, dovranno svolgersi, ove ritenuto possibile sulla base dell’andamento dei dati epidemiologici, con le modalità stabilite con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del D.L. n. 19/2020 e dovrà essere garantito, per le riunioni, il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
Al comma 13 è stato previsto il rinvio ad apposito DPCM per la definizione delle modalità per lo svolgimento delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché dei corsi professionali e delle attività formative svolte da altri enti pubblici e da soggetti privati.
Con riferimento, poi, alle attività economiche, produttive e sociali è stato ribadito il necessario rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali, trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale.
Ribadito il principio secondo il quale le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 2 del D.L. n. 19/2020 o del successivo comma 16. Il mancato rispetto, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Previste all’art. 2 specifiche misure in materia di sanzioni e controlli.
Per quanto non riportato nella presente, si rinvia al decreto allegato.
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