• cerca twitter sharing button Stampa Contatti Area Riservata
logoancelogoancelogoancelogoance
  • Chi siamo
        • CHI SIAMO

        • Identità e Valori
        • Storia
        • Statuto
        • Codice Etico
        • Carta dei Servizi
        • GOVERNANCE

        • Consiglio di presidenza
        • Organi ANCE
        • Struttura
  • Sistema Ance
        • SISTEMA ANCE

        • ANCE Territoriali
        • ANCE Regionali
        • ANCE Giovani
        • Settori specialistici
        • La rete
        • Il sistema Ance si articola su tutto il territorio nazionale ed è composto da 88 Associazioni Territoriali e 20 Organismi Regionali. Centri di eccellenza di una rete associativa diffusa in modo capillare e in grado di rispondere alle reali esigenze delle imprese del settore.
  • Attività
  • Temi
          • Ministero del lavoro: Avviso Fondo screening e DAE – Legge di bilancio 2025
            17 Aprile 2026
          • Edilizia e urbanistica, rassegna settimanale di giurisprudenza
            17 Aprile 2026
        • Studi e analisi
        • Opere pubbliche
        • Edilizia e territorio
        • Finanza d'impresa
        • Fiscalità e incentivi
        • Lavoro, welfare e sicurezza
        • Transizione ecologica e sostenibilità
        • Tecnologia e digitalizzazione
        • In Europa e all'estero
        • Governo e Parlamento
        • Comunicazione e media
        • Formazione e cultura
  • Appuntamenti
  • Cerca
  • HTML personalizzato
  • HTML personalizzato

Pubblicato in G.U. il decreto legge n. 33/2020, in vigore dal 16 maggio, recante ulteriori misure urgenti

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

COVID-19 – Ulteriori misure urgenti – D.L. n. 33/2020

19 Maggio 2020
Categories
  • Archivio
  • Lavoro, welfare e sicurezza
Tags
facebook sharing buttontwitter sharing buttonlinkedin sharing buttonemail sharing button whatsapp sharing button
image_paperclip Allegati
image_pdfStampa

E’ stato pubblicato nella G.U. n. 125 del 16 maggio scorso, il D.L. n. 33/2020 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza  epidemiologica da COVID-19” in vigore dal giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

 

Tra le misure di interesse che  si applicano dal 18  maggio 2020 al 31 luglio  2020,  fatti  salvi  i  diversi  termini  previsti dall’articolo 1,  si segnalano, in particolare, le previsioni inserite all’art. 1 recante   “Misure di contenimento della diffusione del COVID-19”.

 

E’ stato previsto, all’articolo suddetto, che a decorrere dal 18 maggio 2020 cessano di avere  effetto  tutte le misure limitative della circolazione  all’interno  del  territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del D.L. n. 19/2020. Tali misure possono essere adottate o reiterate  solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica.  

 

Fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in  una  regione  diversa  rispetto  a quella in cui attualmente ci si  trova,  salvo  che  per  comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, fermo restando la possibilità, in ogni caso, di rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.  

 

Con riferimento agli spostamenti interregionali, dal 3 giugno 2020 gli  stessi possono essere limitati solo  con  provvedimenti  adottati  ai  sensi dell’articolo 2 del D.L. n. 19/2020,  in  relazione  a specifiche  aree  del  territorio  nazionale,  secondo  principi   di adeguatezza   e  proporzionalità al rischio epidemiologico presente in tali aree.  

 

Previsto, fino al 2 giugno 2020, il divieto di spostamenti  da  e  per l’estero, con mezzi di trasporto pubblici e privati, salvo  che  per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute  o  negli  ulteriori  casi  individuati  con  provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del D.L n. 19/2020, ferma restando in ogni caso la possibilità di rientro presso il proprio domicilio, abitazione  o  residenza. 

 

Tali spostamenti, a decorrere dal 3 giugno 2020, potranno essere  limitati  solo  con provvedimenti adottati ai sensi del suddetto articolo 2 del D.L. 19/2020, anche  in  relazione  a  specifici  Stati  e  territori, secondo  principi  di  adeguatezza  e  proporzionalità al   rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti  dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionali.

 

E’ stato, inoltre, specificato che gli spostamenti tra lo Stato della  Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni con essi rispettivamente confinanti non sono soggetti ad alcuna limitazione.  

 

Confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle  persone sottoposte alla   misura  della quarantena  per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto  risultate  positive al virus  COVID-19,  fino  all’accertamento  della  guarigione  o  al ricovero in una struttura sanitaria  o  altra struttura allo scopo destinata. 

 

Chiarito, al comma 7, che la misura della quarantena precauzionale è applicata, con  provvedimento dell’autorità sanitaria, a coloro che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al  virus COVID-19 e agli altri  soggetti  indicati  con  i  provvedimenti  adottati ai  sensi del citato articolo 2 D.L n. 19/2020.  

 

Ribadito, inoltre, il divieto di assembramento  di  persone  in  luoghi  pubblici  o aperti al pubblico. Pertanto, le manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale e fieristico, nonché  ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, dovranno svolgersi, ove ritenuto possibile sulla base dell’andamento dei dati epidemiologici, con le modalità stabilite con  i  provvedimenti  adottati ai sensi dell’articolo 2 del D.L. n. 19/2020 e dovrà essere garantito, per le riunioni, il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.  

 

Al comma 13 è stato previsto il rinvio ad apposito DPCM per la definizione delle modalità per lo svolgimento delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché dei corsi professionali e delle attività formative svolte da altri enti pubblici e da soggetti privati.  

 

Con riferimento, poi, alle attività economiche, produttive e sociali è stato ribadito il necessario rispetto dei contenuti di protocolli o  linee  guida  idonei  a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In  assenza  di  quelli regionali, trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale.

 

Ribadito il principio secondo il quale le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali  possono  essere  adottate,  nel  rispetto  dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 2 del D.L. n. 19/2020 o del successivo comma 16. Il mancato rispetto, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell’attività  fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

 

Previste all’art. 2 specifiche misure in materia di sanzioni e controlli.

 

Per quanto non riportato nella presente, si rinvia al decreto allegato.

40107-DL n. 33 – GU n. 125-2020.pdfApri
Share
Copyright © 2021 ANCE. Tutti i diritti riservati.
Privacy
Arianna Net
Società di servizi
Lavora con noi
Cookie Policy
Arianna CE
Gestisci cookie
Social Media Policy
Aiuti di Stato
Segnalazioni Whistleblowing
Copyright © 2021 ANCE. Tutti i diritti riservati.
Questo sito utilizza cookie
Utilizziamo cookie tecnici necessari al funzionamento del sito e, previo consenso, cookie di statistica, funzionali e di marketing per analizzare il traffico e mostrarti contenuti in linea con le tue preferenze.

Impostazioni cookie

Puoi scegliere quali categorie di cookie abilitare. I cookie necessari sono sempre attivi perché indispensabili per il corretto funzionamento del sito.

Necessari
Necessari per il corretto funzionamento del sito e l’erogazione dei servizi richiesti (es. autenticazione area riservata, sicurezza).
Sempre attivi
Statistici
Ci aiutano a capire come viene utilizzato il sito e a migliorarne i contenuti (es. Google Analytics 4 tramite Site Kit).
Marketing
Utilizzati per mostrarti contenuti e annunci personalizzati e per integrazioni con social e video (es. YouTube, Facebook, Instagram).
Funzionali
Permettono funzionalità avanzate e alcune integrazioni esterne (es. mappe, reCAPTCHA, contenuti embedded non strettamente necessari).
ANCELogo Header Menu
  • Chi siamo
    • Identità e Valori
    • Storia
    • Statuto
    • Codice Etico
    • Carta dei Servizi
    • Consiglio di presidenza
    • Organi ANCE
    • Struttura
  • Sistema Ance
    • ANCE Territoriali
    • ANCE Regionali
    • ANCE Giovani
    • Settori specialistici
    • La rete
  • Attività
  • Temi
    • Studi e analisi
    • Opere pubbliche
    • Edilizia e territorio
    • Finanza d’impresa
    • Fiscalità e incentivi
    • Lavoro, welfare e sicurezza
    • Transizione ecologica e sostenibilità
    • Tecnologia e digitalizzazione
    • In Europa e all’estero
    • Governo e Parlamento
    • Comunicazione e media
    • Formazione e cultura
  • Appuntamenti
  • twitter sharing button

    Stampa Contatti



    Area Riservata
    Le posizioni Ance
    Caro materiali
    Codice appalti
    PNRR
    Rigenerazione urbana
    Sicurezza sul lavoro
    Le posizioni Ance
    Caro materiali
    Codice appalti
    PNRR
    Rigenerazione urbana
    Sicurezza sul lavoro