E’ stata approvata nei giorni scorsi anche in Toscana una legge (ancora non pubblicata) finalizzata a garantire i compensi dovuti dai privati ai professionisti da questi incaricati ai fini della richiesta di atti autorizzativi o della presentazione di istanze di vario genere alla pubblica amministrazione.
Fra il 2018 e il 2019 già altre dieci Regioni (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Piemonte, Puglia, Valle d’Aosta, Veneto, e Sicilia) avevano adottato disposizioni analoghe.
Al di là di alcune differenze tra una legge e l’altra esiste un obiettivo comune di fondo che è quello di dimostrare, in sede di richiesta di istanza autorizzativa (di varia natura) alla p.a., che gli incarichi affidati ai professionisti (architetti, ingegneri, geometri ecc.) trovino riscontro in appositi contratti o lettere di incarico all’interno dei quali siano stati definiti opportunatamente anche i relativi compensi.
Si tratta di previsioni che introducono, nei rapporti con la pubblica amministrazione, nuovi adempimenti documentali che in realtà riguardano accordi contrattuali tra privati afferenti la sfera privatistica e che vanno, in questo modo, ad impattare soprattutto nell’ambito dei procedimenti in materia di edilizia, urbanistica, ambiente, commercio.
In allegato un prospetto di sintesi sui contenuti delle leggi regionali. Nel prospetto si è cercato di declinare le disposizioni comuni a tutti i provvedimenti specificando, laddove necessario, le differenze.
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