Leggi Regionali
Il Consiglio dei Ministri nella seduta n. 49 del 5 giugno 2020 ha esaminato alcuni leggi regionali deliberando l’impugnativa delle seguenti:
legge della Regione Abruzzo n. 9 del 06/04/2020, recante “Misure straordinarie ed urgenti per l’economia e l’occupazione connesse all’emergenza epidemiologica da COVID 19”, in quanto alcune norme, omettendo di prevedere la copertura finanziaria, violano l’art. 81, terzo comma, Cost.; altre norme riguardanti gli usi civici violano gli artt. 2, 3 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione in materia di ordinamento civile;
legge della Regione Lombardia n. 5 del 08/04/2020, recante “Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Lombardia e determinazione del canone in attuazione dell’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica), come modificato dall’articolo 11 quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la Pubblica Amministrazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n.12”, in quanto alcune norme riguardanti le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico violano gli articoli 9 e 117, secondo comma, lettere l) e s) della Costituzione, che attribuiscono allo Stato la competenza legislativa in materia di ordinamento civile e tutela del paesaggio. Esse violano altresì l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, con riguardo alla materia produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, nonché gli articoli 42 e 43 della Costituzione i quali impongono alla legge di riconoscere un indennizzo ai privati che subiscano limitazioni nella disponibilità di beni di loro proprietà o necessari per lo svolgimento di un’attività d’impresa;
legge della Provincia Bolzano n. 3 del 16/04/2020, recante “Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 e altre disposizioni”, in quanto alcune norme in materia di contratti pubblici eccedono dalle competenze statutarie e si pongono in contrasto con i principi contenuti nel Codice dei contratti pubblici, d. lgs. n. 50 del 2016, invadendo la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di concorrenza e dell’ordinamento civile, in violazione dell’articolo 117, secondo comma, lettere e) e l), della Costituzione;
nonché la non impugnativa, tra l’altro, della seguente:
legge della Regione Piemonte n. 9 del 17/04/2020, recante “Modifiche alla legge regionale 14 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di protezione civile)”.
Inoltre il Consiglio dei Ministri ha deliberato la rinuncia all’impugnativa della legge della Provincia Bolzano n. 2 del 29/4/2019, recante: “Variazioni del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2019, 2020 e 2021 e altre disposizioni.” in quanto sono venute meno, a seguito di una successiva legge regionale di modifica, le ragioni che hanno condotto all’impugnativa, e ha deliberato altresì la rinuncia parziale alle impugnative della legge della regione Lombardia n. 9 del 06/06/2019, recante “Legge di revisione normativa e di semplificazione”, nonché della legge della regione Puglia n. 67 del 28/12/2018, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019).”, in quanto con successive leggi regionali sono state abrogate alcune delle disposizioni impugnate.
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