Pubblicato in G.U. il DPCM 11 giugno 2020 recante misure attuative del DL n. 19/2020 e del DL n. 33/2020
Tra le misure di interesse, che si applicano dalla data del 15 giugno 2020, in sostituzione di quelle del DPCM 17 maggio 2020, e sono efficaci fino al 14 luglio 2020, si segnalano le seguenti.
In particolare, all’art. 1, lett.q) viene prevista, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale, la sospensione anche delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.
Si evidenzia che la medesima lettera q) contempla, tuttavia, l’esclusione dalla sospensione, in particolare, dei corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL nell’aprile scorso.
Sul punto si segnala che il Ministero del Lavoro ha pubblicato la seguente nuova FAQ sulla formazione in materia di salute e sicurezza:
Nei casi in cui non sia possibile attivare modalità di videoconferenza sincrona per lo svolgimento della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, oppure quando deve essere svolta la parte pratica dei corsi obbligatori, a quali condizioni è possibile realizzare specifiche attività formative in presenza?
Come già chiarito da questo Ministero, la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro riveste carattere di particolare importanza, anche in relazione a specifici obblighi previsti dalla normativa di settore.
Pertanto, con la ripresa delle attività produttive, nei casi in cui non vi siano oggettivamente le condizioni per attivare modalità in videoconferenza sincrona per svolgere la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ovvero quando sia necessario svolgere sessioni obbligatorie pratiche dei corsi di formazione, è possibile svolgere attività formativa in presenza, a condizione che siano adottate idonee misure di contenimento del rischio di contagio, quali ad esempio:
Tali indicazioni trovano altresì applicazione per la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza rivolta alle figure della prevenzione. Anche in tali casi rimane da preferire, in questa fase, la modalità a distanza di “videoconferenza in modalità sincrona” anziché la formazione “in presenza”, fatta eccezione per i moduli formativi che espressamente prevedono l’addestramento pratico, come per gli addetti al primo soccorso in azienda.
Anche in questi casi, che richiedono lo svolgimento di attività formative “in presenza”, sarà necessario il pieno rispetto di tutte le misure di contenimento del rischio indicate in precedenza.
Tali indicazioni sono state confermate dal Comitato Tecnico Scientifico operante presso il Dipartimento della Protezione Civile, che – nella riunione del 28 maggio 2020 – si è espresso su uno specifico quesito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il parere allegato.
All’art. 2 del DPCM in esame viene, poi, ribadita la necessità che tutte le attività produttive industriali e commerciali, sull’intero territorio nazionale, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1, rispettino i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali (allegato 12), nonché, per l’ambito di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali (allegato 13).
Ribadite all’art. 4 le misure in materia di ingresso in Italia.
In particolare, è stato chiarito che le persone che fanno ingresso in Italia, anche con mezzo privato e anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione o la dimora preventivamente indicata ai sensi del comma 1, lettera b). E’ fatto obbligo di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.
A tal fine, è stato previsto che l’operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono alla prescrizione della permanenza domiciliare, informando il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito anche per l’eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020 0000716 del 25 febbraio 2020) e, in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l’assenza dal lavoro, procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all’INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena precauzionale, specificandone la data di inizio e fine.
Sul punto è stato chiarito che le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano, tra gli altri, a:
Prevista, inoltre, la possibilità, in casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini all’estero e di adempimento degli obblighi internazionali ed europei, di prevedere deroghe specifiche e temporanee alle disposizioni suddette.
All’art. 5 sono state, poi, confermate le previsioni relative ai transiti e ai soggiorni di breve durata in Italia.
In particolare, è stato previsto al comma 1 che, in deroga a quanto previsto dall’articolo 4 e esclusivamente per le motivazioni di cui all’articolo 1, comma 4, del D.L. n. 33/2020[1] e per un periodo non superiore a 120 ore, che chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, anche mediante mezzo di trasporto privato, è tenuto a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale.
Sarà necessario, inoltre, rendere contestualmente una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l’indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte delle competenti Autorità, dei motivi del viaggio, indirizzo completo dell’abitazione o del luogo di soggiorno in Italia, del recapito telefonico, anche mobile, presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia.
Sarà, altresì necessario, allo scadere del periodo di permanenza, lasciare immediatamente il territorio nazionale e, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione, la dimora o il luogo di soggiorno indicata nella comunicazione medesima, nonché di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione con tempestività al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell’Autorità sanitaria, ad isolamento.
All’art. 6 sono state, poi fornite ulteriori comunicazioni in merito agli spostamenti da e per l’estero.
Previsto che, fatte salve le limitazioni disposte per specifiche aree del territorio nazionale ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del D.L n. 33/2020, nonché le limitazioni disposte in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del D.L. n. 33/2020, non sono soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per i seguenti Stati:
Chiarito che restano vietati, fino al 30 giugno 2020, gli spostamenti, da e per Stati e territori diversi da quelli di cui al comma 1, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Confermato, infine, che sarà cura del prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell’interno, assicurare l’esecuzione delle misure del decreto, nonché monitorare l’attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti, avvalendosi delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell’ispettorato nazionale del lavoro e del comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonché, ove occorra, delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata.
Si rileva, da ultimo, che il DPCM riporta, quale Allegato 9, le Linee Guida per la ripresa delle attività economiche, produttive e ricreative, della Conferenza delle Regioni dell’11 giugno 2020, che, per quanto di specifico interesse in ordine a “Noleggio veicoli e altre attrezzature”, “Formazione professionale” (paragrafo in cui la sola integrazione è il riferimento anche ai “percorsi di formazione linguistica e musicale”) e “Congressi e Grandi eventi fieristici”, non si discostano da quelle approvate il 9 giugno u.s., già oggetto di disamina per le richiamate tematiche nella relativa comunicazione Ance.
Per quanto non riportato nella presente si rimanda alla nota in oggetto.
[1] Fino al 2 giugno 2020, sono vietati gli spostamenti da e per l’estero, con mezzi di trasporto pubblici e privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute o negli ulteriori casi individuati con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del D.L n. 19/2020; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti da e per l’estero possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del D.L. n. 19/2020, anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionali.
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