• cerca twitter sharing button Stampa Contatti Area Riservata
logoancelogoancelogoancelogoance
  • Chi siamo
        • CHI SIAMO

        • Identità e Valori
        • Storia
        • Statuto
        • Codice Etico
        • Carta dei Servizi
        • GOVERNANCE

        • Consiglio di presidenza
        • Organi ANCE
        • Struttura
  • Sistema Ance
        • SISTEMA ANCE

        • ANCE Territoriali
        • ANCE Regionali
        • ANCE Giovani
        • Settori specialistici
        • La rete
        • Il sistema Ance si articola su tutto il territorio nazionale ed è composto da 88 Associazioni Territoriali e 20 Organismi Regionali. Centri di eccellenza di una rete associativa diffusa in modo capillare e in grado di rispondere alle reali esigenze delle imprese del settore.
  • Attività
  • Temi
          • Cassazione penale, sentenza n.15697/2025: condannato il datore di lavoro che non abbia adempiuto all’obbligo formativo
            9 Maggio 2025
          • Attrezzature di lavoro: pubblicato il 62° elenco dei soggetti abilitati
            9 Maggio 2025
        • Studi e analisi
        • Opere pubbliche
        • Edilizia e territorio
        • Finanza d'impresa
        • Fiscalità e incentivi
        • Lavoro, welfare e sicurezza
        • Transizione ecologica e sostenibilità
        • Tecnologia e digitalizzazione
        • In Europa e all'estero
        • Governo e Parlamento
        • Comunicazione e media
        • Formazione e cultura
  • Appuntamenti
  • Cerca
  • HTML personalizzato
  • HTML personalizzato

INPS: fornite le indicazioni per la gestione delle certificazioni di malattia durante il periodo dell’emergenza Covid-19, anche in riferimento al periodo di quarantena

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Tutela previdenziale della malattia, art. 26 D.L. n. 18/20 e s.m.i.- Indicazioni operative

25 Giugno 2020
Categories
  • Archivio
  • Lavoro, welfare e sicurezza
Tags
facebook sharing buttontwitter sharing buttonlinkedin sharing buttonemail sharing button whatsapp sharing button
image_paperclip Allegati
image_pdfStampa

L’Inps, con l’allegato messaggio n. 2584/20 e  nelle more della pubblicazione dell’apposita circolare esplicativa,  ha fornito alcuni chiarimenti in relazione alla gestione delle certificazioni prodotte dai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia, ai fini del riconoscimento delle indennità previste dall’articolo 26 del D.L. n. 18/20 e s.m.i.

In particolare, la previsione normativa di cui al comma 1 del citato art. 26, che dispone l’equiparazione della quarantena alla malattia ai fini del relativo trattamento economico,  fa riferimento al periodo di quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva e della quarantena precauzionale.

Ai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia a carico dell’Istituto, viene riconosciuta l’indennità economica previdenziale, con correlata contribuzione figurativa, sulla base del settore aziendale e della qualifica del lavoratore; a ciò deve essere aggiunta l’eventuale integrazione retributiva, dovuta dal datore di lavoro, secondo gli specifici contratti di riferimento.

Tali periodi, ricorda l’Inps, non sono computati ai fini del calcolo del periodo di comporto, ovvero del periodo durante il quale il lavoratore assente dal lavoro ha diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Ai fini del riconoscimento della tutela, il lavoratore è tenuto a produrre  il certificato di malattia attestante il periodo di quarantena nel quale il medico curante dovrà indicare gli estremi del provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica. Il certificato deve essere redatto sin dal primo giorno di malattia in modalità telematica; nel caso sia emesso  in modalità cartacea, lo stesso dovrà essere trasmesso all’Inps nel termine dei due giorni.

Nel caso in cui al momento del rilascio del certificato il medico non disponga delle informazioni relative al provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica, queste dovranno essere acquisite direttamente dal lavoratore e comunicate successivamente all’Inps, mediante posta ordinaria o PEC. In attesa dell’integrazione da parte del lavoratore, il certificato del medico curante pervenuto all’Istituto verrà considerato sospeso, mediante apposizione del codice di anomalia generica – anomalia A

Il comma 2 dell’articolo 26 del D.L. n. 18/20 e smi  dispone che per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/92 o in possesso del riconoscimento di disabilità ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, l’intero periodo di assenza dal servizio debitamente certificato, fino al termine del 31 luglio 2020, è equiparato a degenza ospedaliera. A tal fine il lavoratore deve farsi rilasciare la certificazione di malattia dal proprio medico curante per  l’avvio del procedimento per il riconoscimento della relativa prestazione.

Nel caso di disabilità di cui all’articolo 3, comma 1, della legge n. 104 del 1992 la tutela è prevista esclusivamente in presenza di immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita. In assenza del verbale di riconoscimento della disabilità, la condizione di rischio può essere attestata dai medici legali presso le Autorità sanitarie locali territorialmente competenti.

La certificazione sanitaria  del medico curante deve riportate l’indicazione dettagliata della situazione clinica e  la situazione di rischio del soggetto con anamnesi personale critica, nonché i riferimenti del verbale di riconoscimento dello stato di handicap ovvero della certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali delle Autorità sanitarie locali.

All’occorrenza, gli uffici medico legali dell’Inps potranno richiedere  ulteriore documentazione al riguardo;  in attesa dell’integrazione documentale, il certificato pervenuto all’Istituto verrà considerato, anche in questo caso, sospeso in attesa di regolarizzazione.

Il comma 6 dell’articolo 26 in parola stabilisce che in caso di malattia conclamata da COVID-19 il lavoratore deve farsi rilasciare il certificato di malattia dal proprio medico curante senza nessun provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica. In questo caso la patologia verrà gestita come una malattia comune.

Per tutelare i lavoratori nel periodo precedente al 17 marzo 2020, data di entrata in vigore del D.L.  n. 18/20, sono considerati validi, per il riconoscimento dell’indennità di cui al comma 1 dell’art 26, i certificati medici prodotti anche in assenza del prescritto provvedimento dell’operatore di sanità pubblica, nonché i provvedimenti emessi dall’operatore di sanità pubblica presentati dai lavoratori, anche in assenza dei certificati di malattia redatti dai medici curanti.

40711-Messaggio numero 2584 del 24-06-2020_Allegato n 1.xlsApri

40711-Messaggio numero 2584 del 24-06-2020.pdfApri
Share
Copyright © 2021 ANCE. Tutti i diritti riservati.
Privacy
Arianna Net
Società di servizi
Lavora con noi
Cookie Policy
Arianna CE
Social Media Policy
Aiuti di Stato
Segnalazioni Whistleblowing
Copyright © 2021 ANCE. Tutti i diritti riservati.
Utilizzando il nostro sito web si acconsente all'uso dei cookie anche di terze parti.
Leggi di piùChiudi
Manage consent

Privacy Overview

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary
Sempre abilitato
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. These cookies ensure basic functionalities and security features of the website, anonymously.
CookieDurataDescrizione
cookielawinfo-checkbox-analytics11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics".
cookielawinfo-checkbox-functional11 monthsThe cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional".
cookielawinfo-checkbox-necessary11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary".
cookielawinfo-checkbox-others11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other.
cookielawinfo-checkbox-performance11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance".
viewed_cookie_policy11 monthsThe cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.
Functional
Functional cookies help to perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collect feedbacks, and other third-party features.
Performance
Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.
Analytics
Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.
Advertisement
Advertisement cookies are used to provide visitors with relevant ads and marketing campaigns. These cookies track visitors across websites and collect information to provide customized ads.
Others
Other uncategorized cookies are those that are being analyzed and have not been classified into a category as yet.
ACCETTA E SALVA
ANCELogo Header Menu
  • Chi siamo
    • Identità e Valori
    • Storia
    • Statuto
    • Codice Etico
    • Carta dei Servizi
    • Consiglio di presidenza
    • Organi ANCE
    • Struttura
  • Sistema Ance
    • ANCE Territoriali
    • ANCE Regionali
    • ANCE Giovani
    • Settori specialistici
    • La rete
  • Attività
  • Temi
    • Studi e analisi
    • Opere pubbliche
    • Edilizia e territorio
    • Finanza d’impresa
    • Fiscalità e incentivi
    • Lavoro, welfare e sicurezza
    • Transizione ecologica e sostenibilità
    • Tecnologia e digitalizzazione
    • In Europa e all’estero
    • Governo e Parlamento
    • Comunicazione e media
    • Formazione e cultura
  • Appuntamenti
  • twitter sharing button

    Stampa Contatti



    Area Riservata
    Le posizioni Ance
    Caro materiali
    Codice appalti
    PNRR
    Rigenerazione urbana
    Sicurezza sul lavoro
    Le posizioni Ance
    Caro materiali
    Codice appalti
    PNRR
    Rigenerazione urbana
    Sicurezza sul lavoro