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Sezione speciale per il “componente amico” del debitore nell’albo dei gestori delle procedure da crisi d’impresa - OK della Camera e del Senato nei pareri sul D.Lgs. correttivo del codice della crisi

Archivio, Fiscalità e incentivi

D.Lgs. correttivo al Codice della crisi d’impresa – I pareri di Camera e Senato

14 Luglio 2020
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Invito al Governo sull’opportunità di prevedere nell’albo dei gestori della crisi di impresa una sezione speciale per gli esperti designati dalle associazioni di categoria all’interno degli Organismi di composizione della crisi – OCRI, pur non in possesso degli specifici requisiti professionali di avvocato, commercialista e consulente del lavoro.

Questa una delle osservazioni, in accoglimento delle richieste dell’ANCE a seguito dell’audizione tenutasi lo scorso 16 giugno, formulate nel parere approvato dalla Commissione Giustizia della Camera il 9 luglio 2020, sullo Schema di D.Lgs. correttivo al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (atto n.175), da indirizzare al Governo.

Anche la Commissione Giustizia del Senato ha approvato, nella seduta dell’8 luglio scorso, il proprio parere sul tema.

In particolare, per quanto di interesse per il settore, il parere della Camera si sofferma sui seguenti aspetti:

  • richiesta al Governo di valutare «l’opportunità di prevedere una sezione speciale nell’albo dei gestori della crisi di impresa in cui possano essere iscritti esperti destinati a svolgere il ruolo di componente del collegio designato dalle associazioni di categoria (cosiddetto componente «amico»), pur non in possesso dei requisiti previsti al comma 1 dell’articolo 358».
    In sostanza, viene espressa la necessità che nell’albo dei gestori delle procedure da crisi d’impresa venga inserita una sezione speciale nella quale far confluire i soggetti (anche come “componente amico” nell’OCRI) che, pur non iscritti agli specifici albi (avvocati, commercialisti ecc…) «abbiano tuttavia una competenza professionale tale da renderli particolarmente interessanti e utili per il debitore»;
  • in relazione all’obbligo di segnalazione d’allerta da parte dei creditori pubblici qualificati (art.15 del Codice della crisi), l’invito al Governo di valutare «l’opportunità di prevedere che l’obbligo di segnalazione all’OCRI dei creditori qualificati, e segnatamente dell’Agenzia delle Entrate, venga meno non soltanto nel caso di adempimento integrale del debito o di regolarizzazione della rateazione di cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.462, ma anche quando, nei termini concessi, sia stata richiesta o altrimenti regolarizzata la rateizzazione del debito prevista ai sensi della normativa vigente, in particolare dall’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602»;
  • il riconoscimento della prededucibilità dei crediti professionali per prestazioni rese su incarico conferito dal debitore durante le procedure di allerta e composizione assistita della crisi a soggetti diversi dall’OCRI (abrogazione art.6, co.3, del Codice della crisi).
    Tale misura, osserva la Commissione Giustizia della Camera, «rischia di scoraggiare il debitore a fare ricorso all’OCRI o alla composizione della crisi anche avvalendosi di propri consulenti di fiducia che garantiscano si tratti di procedura amichevole e non ostile»;
  • l’invito al Governo di «modificare la data di entrata in vigore degli obblighi di segnalazione per le piccole imprese, fissata al 15 febbraio 2021, per renderla compatibile con la data di entrata in vigore del codice, rinviata al 1o settembre 2021 dall’articolo 5 del decreto legge 8 aprile 2020, n.23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n.40».

Si ricorda che il Governo potrebbe non tener conto dei citati pareri espressi dal Parlamento, che non sono vincolanti, al momento dell’adozione definitiva del D.Lgs. correttivo del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019)[1].

In ogni caso, l’ANCE proseguirà nelle proprie iniziative volte ad ottenere:

  • un effettivo ripensamento dell’approccio relativo ai requisiti di partecipazione agli Organismi di composizione della crisi – OCRI per i componenti provenienti dalle Associazioni di categoria, che devono essere diversi e meno stringenti rispetto a quelli stabiliti nel D.M. 202/2014 (ad es. aver espletato attività nella curatela fallimentare).
  • il coinvolgimento delle associazioni di categoria e, quindi, dell’ANCE per il settore delle costruzioni, nell’elaborazione degli indici di crisi nell’ambito delle procedure d’allerta. Ciò al fine di tener conto, per il settore delle costruzioni, sia della specificità dell’attività esercitata (commesse pubbliche, costruzione per la vendita, riqualificazione del patrimonio edilizio esistente), sia della collocazione dell’impresa sul territorio.
    Inoltre, l’attuale formulazione degli indici, ed i corrispondenti “valori di allerta” andrebbero rivisti per tener conto delle peculiarità del settore edile;
  • la necessità di codificare a livello normativo la definizione dello stato di crisi, distinguendo fra insolvenza dovuta ad una situazione economica generale straordinaria rispetto all’insolvenza prodotta a seguito di negligenza nell’attività degli amministratori;
  • l’esclusione dalla responsabilità degli amministratori nel caso in cui l’insolvenza dell’impresa sia dipesa da cause economiche oggettive e non da una gestione patrimoniale colpevolmente incauta;
  • il contenimento dei compensi dei professionisti preposti alle procedure concorsuali a seguito di provvedimento giudiziale, da determinare al termine della procedura in proporzione all’attivo realizzato ed entro il tetto del 3% del valore della procedura.
 


[1] In attuazione della delega stabilita con legge 20/2019.

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40957-parere approvato da Commissione Giustizia Camerera.pdfApri
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