L’Agenzia delle Entrate fa il suo primo intervento sul tema della cessione del credito d’imposta derivante dai Superbonus al 110% in audizione presso la Commissione di vigilanza sull’Anagrafe Tributaria lo scorso 22 luglio
Audita in Parlamento l’Agenzia delle Entrate In tema di cessione dei crediti d’imposta relativi ai Superbonus al 110%.
Con l’Audizione del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini presso la Commissione parlamentare di vigilanza sull’Anagrafe Tributaria lo scorso 22 luglio, in considerazione delle potenzialità degli strumenti agevolativi contenuti negli artt. 119 e 121 del DL 34/2020, convertito con modificazioni nella legge 77/2020[1], l’AdE ha anticipato l’avvio di un programma di informazione sui suddetti bonus che prevede:
In particolare in ordine alla disciplina contenuta nell’art.121[2], in tema di sconto in fattura e/o cessione del credito, l’Amministrazione finanziaria ha fornito alcune interessanti anticipazioni (che dovranno trovare comunuque conferma ufficiale) sui contenuti del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, in corso di predisposizione, che ne detterà le linee guida.
In particolare, oltre a riepilogare gli interventi per i quali è possibile esercitare l’opzione per la cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione, oppure per il contributo sotto forma di sconto, il citato provvedimento chiarirà i seguenti aspetti:
In tema di responsabilità dei fornitori e dei soggetti cessionari, l’Agenzia delle Entrate ribadisce che “I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato o al credito d’imposta ricevuto”.
Specularmente, ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei beneficiari originari (ad esempio, i proprietari dell’edificio) che esercitano l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, le attribuzioni e i poteri previsti dagli artt. 31 e sgg. Del DPR 600/1973 , s.m.i.
L’Agenzia delle Entrate, nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo, procederà, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione, nei termini di cui all’art.43, DPR 600/1973 e all’art.27, co.16-20, DL 185/2008, convertito con modifiche in legge 2/2009. Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle entrate provvederà quindi al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del soggetto che ha esercitato l’opzione, maggiorato degli interessi (art.20, DPR 602/1973) e delle sanzioni (art. 13,DLgs 471/1997).
[1] Cfr. ANCE “Il Superbonus al 110% diventa legge, l’ANCE pubblica la guida operativa “- ID n. 41008 del 17 luglio 2020.
[2] In proposito si ricorda che tale possibilità, ai sensi dell’art.121 del DL 34/2020, convertito con modificazioni nella legge 77/2020, si applica alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021 relative agli interventi di:
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