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Smart working: chiarito dal Ministero del lavoro, con una specifica Faq, che dopo il 31 luglio la comunicazione dovrà essere effettuata con il modello predisposto dal Ministero e l’accordo dovrà essere esibito al Ministero, all’Inail e all’Inl

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Smart working – FAQ MINISTERO DEL LAVORO

27 Luglio 2020
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Pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro l’allegata FAQ con la quale vengono forniti chiarimenti in merito alle modalità di effettuazione delle comunicazioni di smart working previste dall’articolo 90[1] del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni nella Legge n. 77/2020.

 

Il Dicastero ha, in particolare, chiarito che, allo stato attuale, la procedura “semplificata” attualmente in uso è utilizzabile sino al 31 luglio 2020. Pertanto, oltre tale data, la comunicazione dovrà essere effettuata con il modello allegato, reso disponibile sul sito del Ministero del Lavoro, e l’accordo dovrà essere detenuto dal datore di lavoro che dovrà esibirlo al Ministero, all’Inail e all’Ispettorato Nazionale del Lavoro per attività istituzionali di monitoraggio e vigilanza.

 


[1]  Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica  da COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti del  settore  privato  che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro  genitore  beneficiario  di  strumenti  di sostegno  al  reddito   in   caso   di   sospensione   o   cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore  non  lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche  in  assenza  degli  accordi  individuali,  fermo  restando  il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da  18  a 23 della legge 22 maggio  2017,  n.  81,  e  a  condizione  che  tale modalità sia compatibile con le caratteristiche  della  prestazione. Fino alla cessazione  dello  stato  di  emergenza  epidemiologica  da COVID-19, il medesimo diritto allo svolgimento delle  prestazioni  di lavoro  in  modalità agile  è  riconosciuto,  sulla   base   delle valutazioni dei medici competenti, anche ai  lavoratori  maggiormente esposti a  rischio  di  contagio  da  virus  SARS-CoV-2,  in  ragione dell’età  o   della   condizione   di    rischio    derivante   da immunodepressione,  da  esiti  di  patologie  oncologiche   o   dallo svolgimento di terapie salvavita o,  comunque,  da  comorbilità che possono  caratterizzare  una  situazione  di  maggiore rischiosità accertata  dal  medico  competente,  nell’ambito  della  sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 83 del presente decreto,  a  condizione che tale modalità  sia  compatibile  con  le  caratteristiche  della prestazione lavorativa.   2. La prestazione lavorativa in lavoro  agile  può essere  svolta anche  attraverso  strumenti  informatici  nella  disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.   3. Per l’intero periodo di cui al comma 1, i datori di  lavoro  del settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle  politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data  di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet del  Ministero del lavoro e delle politiche sociali.   4.  Fermo   restando   quanto   previsto   dall’articolo   87   del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i datori di  lavoro  pubblici, limitatamente al periodo di tempo di cui al comma 1  e  comunque  non oltre il 31 dicembre 2020, la modalità di lavoro agile  disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio  2017,  n.  81,  può essere applicata dai datori di lavoro  privati  a  ogni  rapporto  di lavoro  subordinato,  nel  rispetto  dei   principi   dettati   dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli  accordi  individuali ivi previsti; gli obblighi di  informativa  di  cui  all’articolo  22 della medesima legge n. 81 del 2017, sono assolti in  via  telematica anche  ricorrendo  alla  documentazione  resa  disponibile  nel  sito internet dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni  sul  lavoro (INAIL).

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41127-FAQ smart working MLPS.pdfApri
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