Forniti dall’Inl, con la nota n. 469/2020, indicazioni in merito alle modifiche introdotte dall’art. 12 del Decreto Semplificazioni alla L. n. 241/1990
L’Ispettorato nazionale del lavoro, con l’allegata nota n. 469 del 21 luglio scorso, nel far riserva di fornire chiarimenti su ulteriori e specifiche previsioni, ha fornito indicazioni in merito alle disposizioni contenute nel D.L. n. 76/2020, c.d. “decreto semplificazioni”, entrate in vigore il 17 luglio u.s., che introducono alcune modifiche alla L. n. 241/1990 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.
Le modifiche introdotte dall’art. 12 del suddetto decreto riguardano in particolare le seguenti disposizioni della L. n. 241/1990:
In merito alla modifica introdotta all’art. 18 della L. n. 241/90 dall’art. 12, comma 1, lett. h), punto 2, è stato comunicato che dopo il comma 3, è inserito il seguente: “3-bis. Nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l’erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero l’acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2 e 3, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.”.
Su tale previsione, già presente nel DL rilancio, ma legata esclusivamente al periodo di emergenza Covid-19 (fino al 31 dicembre 2020), non sono stati forniti, da parte dell’INL, maggiori chiarimenti. Occorrerà attendere eventuali ulteriori indicazioni per comprenderne meglio gli ambiti di applicazione e gli eventuali effetti ai fini del Durc.
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