Le Commissioni Ambiente di Camera e Senato hanno concluso l’esame degli Schemi attuativi delle direttive UE facenti parte del “pacchetto economia circolare”, esprimendo pareri favorevoli al Governo con numerose condizioni ed osservazioni, in particolare sulle discariche dei rifiuti inerti.
Le Commissioni Ambiente della Camera e Territorio e Ambiente del Senato hanno concluso l’esame dello Schema di D.Lgs recante “attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti “(Atto n. 168) e dello Schema di D.Lgs recante “Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio” (Atto n.169), rendendo al Governo dei pareri favorevoli con condizioni ed osservazioni. Al riguardo, in particolare si evidenziano le seguenti:
Atto 168
osservazione
“dovrebbe altresì valutarsi l’opportunità di prevedere opportune e stringenti disposizioni volte a favorire lo sviluppo di una adeguata rete di impianti di discariche capaci di ricevere i rifiuti da demolizione e costruzione contenenti amianto”.
osservazioni
-“all’articolo 1, comma 1, lettera o), al capoverso “Art. 16-ter”, al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti: «c) fino al 30 giugno 2022, i valori limite autorizzati per la specifica discarica non superino, per più del triplo, quelli specificati per la corrispondente categoria di discarica e, limitatamente al valore limite relativo al parametro Toc nelle discariche per rifiuti inerti, il valore limite autorizzato non superi, per più del doppio, quello specificato per la corrispondente categoria di discarica”
-“dopo la lettera c inserire la seguente lettera c-bis) “a partire dal 1° luglio 2022 i valori limite autorizzati per la specifica discarica non superino, per più del doppio, quelli specificati per la corrispondente categoria di discarica e, limitatamente al valore limite relativo al parametro Toc nelle discariche per rifiuti inerti, il valore limite autorizzato non superi, per più del 50 per cento, quello specificato per la corrispondente categoria di discarica”;
-“valutare l’opportunità di modificare l’articolo 1, comma 1, lettera h), capoverso “Art. 7-quinquies”, che disciplina l’ammissione e lo smaltimento in discarica dei rifiuti non pericolosi, nonché dei rifiuti pericolosi ma stabili e non reattivi, al fine di sopprimere la previsione di cui alla lettera a) del comma 7, ove si stabilisce che possono essere smaltiti nelle discariche per rifiuti non pericolosi anche i rifiuti costituiti da fibre minerali artificiali classificati come pericolosi”.
Atto 169
condizioni:
“all’articolo 1, comma 6, capoverso articolo 181, dopo il comma 4, aggiungere il seguente « 4-bis. Per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero è sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti o imprese iscritti nelle apposite dell’Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell’articolo 212, comma 5, al fine di favorire il più possibile il loro recupero privilegiando il principio di prossimità agli impianti di recupero”
“18. all’articolo 2, comma 1, capoverso 198-bis: a) si attribuisca al Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti il compito di fissare i macro-obiettivi, nonché una funzione di coordinamento e supervisione nei confronti delle regioni e degli enti territoriali, anche tramite l’esercizio di poteri sostitutivi, con riferimento all’adozione dei piani regionali di cui all’articolo 199; all’adozione di misure idonee a garantire corretta chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti; nonché all’adozione di misure idonee a garantire la piena operatività degli Enti di Governo d’ambito”;
osservazioni
“si valuti l’opportunità di: a) rendere uniforme la definizione di produttore del prodotto prevista per la responsabilità estesa dall’articolo 178-bis e dall’articolo 183, comma 1, lettera g), con quella prevista in materia di imballaggi, includendo quest’ultima qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti”;
“integrare il comma 7 dell’articolo 194 del decreto legislativo n. 152 del 2006 prevedendo che la comunicazione dei dati relativi alle spedizioni di rifiuti sia effettuata in formato elettronico utilizzando la piattaforma elettronica messa a disposizione dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, la quale garantisce l’interoperabilità con il Registro elettronico nazionale di cui all’articolo 188-bis”;
“prevedere per le attività di preparazione per il riutilizzo anche l’applicazione di procedure autorizzative semplificate, conformemente ai principi della gerarchia della gestione dei rifiuti”;
“prevedere, in caso di regimi di responsabilità estesa del produttore caratterizzati da una pluralità di sistemi di gestione, un organismo centrale di coordinamento dei sistemi di gestione per ciascuna filiera”;
“ prevedere, nella fase transitoria iniziale, un criterio semplice e chiaro di individuazione delle categorie di soggetti obbligati alle regole della tracciabilità che consentano agli operatori di avere la certezza nei rapporti e nei relativi adempimenti con tutti i soggetti coinvolti nelle fasi movimentazione dei rifiuti”.
condizioni:
-integrare il comma 7 dell’articolo 194 del decreto legislativo n. 152 del 2006 prevedendo che la comunicazione dei dati relativi alle spedizioni di rifiuti sia effettuata in formato elettronico utilizzando la piattaforma elettronica messa a disposizione dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, la quale garantisce l’interoperabilità con il Registro elettronico nazionale di cui all’articolo 188-bis;
-procedere alla riscrittura dell’articolo 237 del decreto legislativo n. 152 del 2006 recante criteri direttivi dei sistemi di gestione richiamando i principi in merito alla natura e determinazione del contributo ambientale, e introducendo il principio del “ne bis in idem” , al fine di attuare pienamente il recepimento dell’articolo 7 della direttiva 2018/852 (UE) e dell’articolo 8 bis della direttiva 2018/851 (UE), garantendo così un riferimento unitario dei principi operanti per i sistemi collettivi di cui ai Titoli I, II e III del TUA;
–introdurre apposita disposizione recante la procedura di riconoscimento di nuovi sistemi collettivi, al fine di attuare compiutamente il principio UE dell’apertura del mercato alla concorrenza, ordinare le disposizioni già presenti nella normativa vigente e definire il riconoscimento con decreto del Ministro, al fine di guidare l’azione amministrativa con tempi e modalità certe, e nel contempo armonizzare le discipline dei sistemi collettivi di cui al titolo II con quelli di cui al titolo III della parte IV del decreto legislativo 152/06, senza incidere sulla finanza pubblica, auspicando un accordo unico di comparto tra i consorzi e l’ANCI, garantendo la massima trasparenza dei dati relativi alla raccolta differenziata e dei flussi finanziari ;
–aggiornare l’articolo 188 in relazione alla nuova formulazione dell’articolo 188-bis al fine di definire in modo chiaro ed inequivocabile i principi di responsabilità della gestione dei rifiuti in aderenza alla direttiva 851;
– procedere, anche in sede di decreto correttivo entro il 2020, al necessario adeguamento dei contenuti degli articoli 189, 190, 193 e 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006 alle disposizioni di cui al comma 14 del provvedimento in esame che riformano il sistema di tracciabilità dei rifiuti, di cui all’articolo 188-bis, per semplificare gli adempimenti ambientali di cui alla comunicazione ai sensi dell’articolo 189, per renderla compatibile con il REN, nonché al registro (art. 190) e formulario identificativo del rifiuto (art.193), in considerazione della dematerializzazione, digitalizzazione e interfaccia dei dati, precisando l’ambito dei soggetti obbligati, al fine di agevolare l’introduzione del nuovo sistema di tracciabilità basato sul Registro elettronico nazionale introdotto con la nuova formulazione dell’articolo 188-bis, superando ogni residuo di norme ancora riferite al SISTRI ed eliminando equivoci e confusioni normative, e conseguentemente aggiornare il quadro sanzionatorio di cui all’articolo 258.
osservazioni:
in merito all’articolo 1:
–integrare le disposizioni ivi contenute sulla disciplina della responsabilità estesa del produttore, al fine di recepire anche le ulteriori misure contenute nella legge delega su questo specifico tema, a partire dalla definizione di modelli ammissibili di responsabilità estesa per i sistemi di gestione delle diverse filiere;
-in ordine alla disciplina del contributo finanziario a carico dei produttori e ai costi da questo coperti, garantire che i costi efficienti di cui all’articolo 178-ter, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, siano definiti in coerenza con le determinazioni assunte in merito da ARERA;
-al fine di ridurre la movimentazione dei rifiuti sul territorio nazionale, si favorisca il principio di prossimità valido non soltanto per lo smaltimento e il trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati ma anche per il recupero delle altre tipologie di rifiuti urbani;
-reintrodurre una specifica definizione dei rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento rifiuti che nella formulazione dello schema in esame non sono ricompresi nella definizione di rifiuti urbani né nella definizione di rifiuti speciali;
– all’art. 183 apportare le seguenti modifiche:
-comma 1, lettera b-ter) punto e) sono inserite ad inizio periodo le seguenti parole: “i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d’erba e potature di alberi, nonché”.
-al comma 1, lettera b-ter) si valuti l’opportunità di sopprimere la lettera g) e inserire il relativo contenuto in un comma autonomo, in conformità a quanto previsto dalla recependa direttiva, così da garantire che si tratta di una precisazione e non di un gruppo di rifiuti che sono esclusi dai rifiuti urbani, pur essendo inseriti, sotto il profilo della tecnica normativa, nella definizione dei rifiuti urbani;
-al comma 1, alla lettera bb) dopo le parole “effettuato, prima della raccolta” inserire le seguenti “ai sensi dell’articolo 185-bis.”
-al comma 12, modificare la lettera f) del comma 1 dell’articolo 185 del Codice, in coerenza con le modifiche recate dalla direttiva 2008/98/UE in materia di sfalci e potature;
-al comma 15, riformularne il contenuto al fine di assicurare che enti ed imprese che effettuano la raccolta di rifiuti pericolosi a titolo professionale siano inclusi tra i soggetti tenuti all’obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico;
-al fine di raggiungere al più presto gli obiettivi fissati di raccolta dei rifiuti, valutare l’opportunità di introdurre l’utilizzo di strumenti economici e altre misure per incentivare l’applicazione della gerarchia dei rifiuti o altri strumenti e misure appropriate, anche attraverso la razionalizzazione e la disciplina del sistema tariffario;
in merito all’articolo 2:
– al comma 1, capoverso Articolo 198-bis, coordinare le disposizioni introdotte nel provvedimento in esame che sembrano prevedere un programma in parte analogo a quello previsto dall’articolo 195, comma 1, lettera f) del Codice;
-al comma 1, alinea 3:
-alla lettera c), inserire, dopo le parole: ‘specifiche tipologie di rifiuti’, le seguenti parole: ‘, incluse quelle derivanti dal riciclo e dal recupero dei rifiuti stessi,’
-dopo la lettera f), inserire la seguente: “f-bis) l’individuazione di flussi omogenei di rifiuti funzionali e strategici per l’Economia Circolare e di misure che ne possano promuovere ulteriormente il loro riciclo;
valuti, altresì, il Governo l’opportunità di:
-dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 16, comma 1, lettera n) della legge n. 117 del 2019 (Legge di delegazione europea), al fine di disciplinare la raccolta di particolari tipologie di rifiuti, come, a titolo esemplificativo, i rifiuti di costruzione e di demolizione, presso i rivenditori di prodotti merceologicamente simili ai prodotti che danno origine a tali rifiuti, attribuendo tale compito alla competenza del Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare.
-realizzare un sistema adeguato di infrastrutture, anche attraverso la semplificazione a livello nazionale delle procedure per l’attivazione di nuovi impianti di riciclaggio necessari allo sviluppo dell’economia circolare, al fine di assicurare, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità di gestione e di tutela dell’ambiente, il raggiungimento degli obiettivi di legge, nonché di prevedere agevolazioni per la realizzazione di nuovi impianti nei territori in cui tale assenza comporta trasferimento di rifiuti all’interno del territorio nazionale, in contrasto con il concetto di prossimità.
Si veda precedente del 12 marzo 2020.
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