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Anche gli interventi effettuati su unità “collabenti” possono essere agevolati con il “Superbonus” al 110%

Archivio, Fiscalità e incentivi

Superbonus, ok per gli interventi sulle unità “collabenti”

11 Settembre 2020
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Sì al Superbonus per gli interventi da Eco e Sismabonus effettuati su unità “collabenti”. In caso di lavori di risparmio energetico deve essere dimostrabile che l’edificio è dotato di impianto di riscaldamento rispondente alle caratteristiche tecniche richieste e che è situato negli ambienti i cui sono effettuati gli interventi.

Questo è quanto chiarito dall’Agenzia con la Risposta ad interpello n. 326 del 9 settembre scorso, resa al proprietario di un’unità in categoria catastale F/2 (“collabente”) contigua all’abitazione principale e, oggetto assieme a quest’ultima, di un programma di “ristrutturazione con accorpamento” che prevede interventi di riduzione delle classi di rischio sismico e di efficientamento energetico. L’istante chiede di poter accedere al Superbonus al 110% sia per gli interventi di messa in sicurezza statica che per quelli di risparmio energetico, e l’Agenzia risponde in senso positivo.

Si ricorda che con il termine Superbonus ci si riferisce alla possibilità che i contribuenti, stante il ricorrere di determinate condizioni[1], possano fruire delle detrazioni già esistenti (Ecobonus, Sismabonus, istallazione di impianti fotovoltaici e di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici) nella più alta percentuale del 110%.

La disposizione, si ricorda, è stata introdotta dall’art 119 del DL 34/2020[2] (cd. Decreto Rilancio) che ha definito le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del Superbonus nonché l’ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale.

A tal riguardo, l’Agenzia ricorda che le persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, possono beneficiare del Superbonus per gli interventi da Ecobonus, su un massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento, senza limitazioni, delle medesime detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio. Il limite delle due unità non opera per interventi antisismici.

Per quanto concerne l’applicabilità del Superbonus agli interventi effettuati su unità “collabenti” ovvero quelle in categoria catastale F/2, l’Agenzia precisa che l’art. 119 citato, nel disporre il potenziamento di Eco e Sismabonus richiama la disciplina vigente[3] la quale già prevede, che tali detrazioni spettino anche per le spese sostenute per interventi realizzati su tali edifici[4].

Pur trattandosi di una categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, gli edifici “collabenti” possono essere considerati esistenti, in quanto manufatti già costruiti e individuati catastalmente. 

Per quanto riguarda l’Ecobonus viene, però, precisato, che per gli edifici collabenti, nei quali l’impianto di riscaldamento non è funzionante, deve essere dimostrabile che l’edificio è dotato di impianto di riscaldamento rispondente alle caratteristiche tecniche previste dal D.lgs. 311/2006 e che tale impianto è situato negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica. Questa condizione è richiesta per tutte le tipologie di interventi agevolabili ad eccezione dell’installazione dei collettori solari per produzione di acqua calda e, dal 1° gennaio 2015, dei generatori alimentati a biomassa e delle schermature solari.

 


[1] Cfr. ANCE “Decreto Rilancio – Conversione in legge – Le novità in materia fiscale” – ID N. 41108 del 24 luglio 2020, “Superbonus – C.M. 24/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate e modalità applicative” – ID N. 41309 del 24 agosto 2020.

[2] Convertito con modifiche nella legge 77/2020.

[3] artt. 14 e 16 del DL 63/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 90/2013.

[4] Vedi la Circolare  n. 19/E dell’8 luglio 2020 e ANCE “Guida alla dichiarazione dei redditi 2020  – CM 19/E/20202 – ID N.40875 dell’8 luglio 2020.

 

41494-Risposta ad interpello n. 326 del 9 settembre 2020.pdfApri
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