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Ammesso il “bonus mobili” anche per chi effettua, sulla propria abitazione, lavori antisismici agevolati con il Sismabonus

Archivio, Fiscalità e incentivi

Ok al bonus mobili anche in caso di interventi agevolati con il Sismabonus

1 Ottobre 2020
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È possibile fruire del “bonus mobili” anche in caso di interventi di messa in sicurezza sismica agevolati con il Sismabonus, perché la disciplina generale di riferimento del Sismabonus è quella relativa agli interventi di recupero, a cui l’agevolazione fiscale per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici è correlata.

È quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate con la Risposta ad interpello n. 419 del 29 settembre 2020 resa a un contribuente che intende effettuare dei lavori di ristrutturazione con demolizione e fedele ricostruzione di preesistenti edifici, beneficiando della detrazione combinata cd. eco+sismabonus.

Si ricorda, brevemente che la detrazione combinata eco+sismabonus introdotta dalla legge di Bilancio 2018[1] (legge 205/2017), consente di cumulare il “Sismabonus” e l’“Ecobonus” per interventi su parti comuni di edifici condominiali, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, volti congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica[2], nella misura unica del:

  • 80% delle spese sostenute, da assumere sino ad un massimo di 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, ove gli interventi determinino il passaggio ad 1 classe di rischio sismico inferiore,
  • 85% delle spese sostenute, da assumere sino ad un massimo di 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, ove gli interventi determinino il passaggio a 2 classi di rischio sismico inferiori.

Nel caso di specie, viene esclusa, per l’istante l’applicabilità del bonus in commento in quanto gli interventi da lui prospettati hanno a oggetto un’unità abitativa e pertinenze. Dunque in tal caso, stante l’impossibilità di ravvisare l’esistenza di parti comuni condominiali, viene negata la possibilità di fruire della detrazione cumulata Eco+Sisma che riguarda lavori condominiali.

L’istante potrà comunque avvalersi dell’Ecobonus e del Sismabonus per i lavori effettuati sulle singole unità immobiliari, rispettando gli adempimenti specificamente previsti per ciascuna di esse e tenendo separate le spese riferite ai due diversi interventi.

L’aspetto più interessante della Risposta 419/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate riguarda, però, il riconoscimento, anche per il contribuente che effettua lavori antisismici sulla propria abitazione, di fruire del “bonus mobili”, sino a oggi riconosciuto unicamente in caso di esecuzione di interventi di recupero agevolati con la detrazione IRPEF per le ristrutturazioni edilizie (ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR  – DPR 917/86).

Infatti, l’Agenzia riconosce la facoltà di avvalersi della detrazione IRPEF del 50% delle spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, cd. “bonus mobili”[3], per l’arredo di un immobile oggetto, non solo di interventi di recupero, ma anche di messa in sicurezza sismica.

Tuttavia poiché il Sismabonus origina proprio dalla disciplina della detrazione sulle ristrutturazioni edilizie, che ne costituisce la disciplina generale di riferimento[4], anche gli interventi di messa in sicurezza sismica, rientrano a parere dell’Agenzia, tra quelli agevolabili anche ai fini del bonus mobili.

 

 


[1] Cfr. Ance “Legge di Bilancio 2018 – Misure fiscali in sintesi” – ID n. 31059 del 12 gennaio 2018.

[2] Tale “detrazione cumulata” si pone in alternativa alle detrazioni previste ai medesimi fini, dal co. 2-quater dell’art.14 del D.L. 63/2013 (“Ecobonus condomini”) e dal co. 1-quinquies dell’art.16 del medesimo Decreto (“Sismabonus condomini”).

[3] Si ricorda che la detrazione, per le spese sostenute nel 2020, va ripartita in 10 quote annuali di pari importo ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro, cfr. l’art.16, comma 2, del DL 63/2013 convertito con modifiche dalla legge 90/2013.

[4] Cfr. l’art.16bis, co.1, lett.i, del D.P.R. 917/1986.

41782-Risposta ad interpello n.419 del 29 settembre 2020.pdfApri
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