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Fornite dall’Inps le istruzioni sulla fruizione del congedo COVID-19 riconosciuto ai genitori lavoratori dipendenti per la quarantena scolastica dei figli conviventi e minori di anni quattordici

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli – DL n. 111/2020 – Istruzioni Inps

5 Ottobre 2020
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L’Inps, con la circolare n. 116/20, ha fornito istruzioni sulla fruizione del c.d. congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli conviventi e minori di anni quattordici, introdotto dall’art. 5 del decreto-legge n. 111/2020 a favore dei genitori lavoratori dipendenti (anche affidatari o collocatari di minore).

 

Il congedo in esame è fruibile, qualora non sia possibile prestare l’attività di lavoro in modalità agile e comunque in alternativa a tale tipologia di svolgimento, da uno solo dei genitori conviventi con il figlio oppure da entrambi ma non negli stessi giorni, per periodi di quarantena scolastica dei figli ricompresi tra il 9 settembre 2020 (data di entrata in vigore del citato decreto-legge) e il 31 dicembre 2020.

 

Con riferimento ai lavoratori dipendenti del settore privato, si evidenzia, in particolare, quanto segue.

 

Per la fruizione del congedo di cui trattasi, esclusivamente giornaliera e non anche oraria, devono sussistere i seguenti requisiti:

 

  • il genitore richiedente deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere. In caso di intervenuta cessazione o sospensione del rapporto di lavoro durante la fruizione di un periodo di congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli, viene meno il diritto al congedo medesimo e le giornate successive alla cessazione o sospensione non possono essere indennizzate. Per tali motivi il genitore deve tempestivamente informare l’Istituto dell’avvenuta modifica del rapporto lavorativo;

 

  • il genitore richiedente non deve svolgere lavoro in modalità agile durante i giorni di fruizione del congedo;

 

  • il genitore richiedente deve essere convivente durante tutto il periodo di fruizione del congedo con il figlio per cui è richiesto il congedo stesso. Ai fini del diritto al congedo di cui trattasi, la convivenza sussiste quando il figlio ha la residenza anagrafica nella stessa abitazione del genitore richiedente. Pertanto, qualora il genitore ed il figlio risultino all’anagrafe residenti in due abitazioni diverse, il congedo non può essere fruito, non rilevando le situazioni di fatto. Nel caso di affidamento o di collocamento del minore, la convivenza è desunta dal provvedimento di affidamento o di collocamento al genitore richiedente il congedo;

 

  • il figlio deve essere minore di anni 14 (al compimento del 14° anno di età, il congedo non sarà più fruibile) e deve essere stato messo in quarantena con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.

 

La durata massima del congedo coincide con il periodo di quarantena disposto dal provvedimento del Dipartimento ASL (considerate anche proroghe del provvedimento o  nuovi provvedimenti emessi per lo stesso oppure per altro figlio convivente dalla stessa Asl competente). Nel caso di più provvedimenti, per periodi parzialmente sovrapposti e relativi allo stesso o ad altri figli, per ogni giorno di sovrapposizione viene comunque corrisposta un’unica indennità.

 

Il congedo può essere richiesto per tutto il periodo di quarantena o per una parte dello stesso e, sussistendo il diritto in capo ad entrambi i genitori conviventi con il figlio, gli stessi possono alternarsi nella fruizione del congedo.

 

Per il periodo di fruizione del congedo, coperto da contribuzione figurativa, è riconosciuta al genitore un’indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata ai sensi dell’articolo 23 del d.lgs. n. 151/2001.

 

La domanda, che può avere ad oggetto periodi di fruizione del congedo antecedenti la data di presentazione della domanda stessa, purché ricadenti nel periodo tra il 9 settembre ed il 31 dicembre 2020, deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica tramite il portale Inps, il Contact center integrato o i Patronati e deve riportare gli elementi identificativi del provvedimento di quarantena disposto dal Dipartimento ASL (qualora non ancora nella disponibilità del richiedente entro 30 giorni dall’istanza).

 

Per quanto concerne le situazioni di compatibilità (malattia, maternità/paternità, ferie, aspettativa non retribuita, soggetti “fragili”, permessi e congedi ai sensi della legge n. 104/92, inabilità e pensione di invalidità) e incompatibilità (congedo per quarantena per medesimi giorni da parte dei genitori, congedo parentale, riposi giornalieri della madre o del padre, cessazione del rapporto di lavoro o dell’attività lavorativa, strumenti a sostegno del reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, lavoro agile, part-time e lavoro intermittente) del congedo COVID-19 in esame, nonché le specifiche istruzioni per la compilazione delle denunce contributive per i datori di lavoro (flusso Uniemens – nuovo codice evento MV9), si rinvia alla circolare dell’Istituto.

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