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Il ministro della Salute Speranza ha firmato una nuova Ordinanza, che produce effetti dall’8 ottobre 2020, e che reca misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria.

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Nuova ordinanza ministro della Salute

9 Ottobre 2020
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Il ministro della Salute Speranza ha firmato una nuova Ordinanza, che dispone misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria.

L’articolo 1 dispone che, ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, alle persone che intendono fare ingresso nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Belgio, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica Ceca e Spagna, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, come prorogato dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 (cfr. documento Ance dal titolo “COVID-19 – Proroga delle misure di emergenza”), si applicano le seguenti misure di prevenzione, alternative tra loro:

a) obbligo di presentazione al vettore, all’atto dell’imbarco, e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell’attestazione di essersi sottoposte, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;

b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento; in attesa di sottoporsi al test presso l’azienda sanitaria locale di riferimento, le persone sono sottoposte all’isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora.

Tali persone, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio.

Tali disposizioni non si applicano:

  • a chiunque faccia ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
  • a chiunque transiti, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
  • ai cittadini e ai residenti degli Stati e territori di cui agli elenchi A, B, C e D dell’allegato 20[1] del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, come prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020,  che facciano ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro;
  • ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
  • al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore.

Restano ferme le disposizioni relative agli ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche di livello internazionale, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore, all’atto dell’imbarco, e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, l’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.

In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, resta fermo l’obbligo, per chiunque, di segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell’Autorità sanitaria, ad isolamento.
Le disposizioni di cui alla presente ordinanza sostituiscono quelle di cui all’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020, come modificate dall’ordinanza 21 settembre 2020.
E’ prorogata sino al 15 ottobre 2020 l’efficacia della citata ordinanza del Ministro della salute 21 settembre 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.[2]
La presente ordinanza produce effetti dall’8 ottobre 2020 e sino all’adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e comunque non oltre il 15 ottobre 2020.

 


[1] Elenco A: Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano

  Elenco B: Austria, Belgio, Cipro,  Croazia,  Danimarca,  Estonia,  Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania,  Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del  nord,  Andorra, Principato di Monaco

  Elenco C: Bulgaria, Romania

  Elenco D: Australia,  Canada,  Georgia,  Giappone,  Nuova  Zelanda,   Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay

 

[2] È prorogata altresì l’ordinanza 25 settembre 2020.

41903-Allegato ordinanza Speranza.pdfApri
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