In vigore da oggi, 14 ottobre, le ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVI-19, introdotte dal DPCM 13 ottobre 2020
E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13/10/2020 il DPCM 13 ottobre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Le disposizioni contenute nel decreto si applicano dal 14 ottobre 2020 al 13 novembre 2020, in sostituzione di quelle contenute nel DPCM del 7 agosto 2020, come prorogato dal DPCM del 7 settembre scorso.
Si illustrano di seguito le norme di interesse.
L’articolo 1 recante “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”, al comma 1, ha inserito l’obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:
Il decreto ribadisce, al comma 2, l’obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’ art. 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.
Le due citate disposizioni sono comunque derogabili esclusivamente con Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’art. 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale si applicano, tra le altre, le seguenti misure:
In ordine alle attività professionali il medesimo articolo 1 raccomanda che:
L’articolo 2 recante “Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali” stabilisce che, sull’intero territorio nazionale, tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all’allegato 12, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all’allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 14.
Con l’articolo 4, recante “Limitazioni agli spostamenti da e per l’estero”, sono vietati gli spostamenti da e per Stati e territori di cui all’elenco E[1] dell’allegato 20, l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui al medesimo elenco nei 14 giorni antecedenti, nonché gli spostamenti verso gli Stati e territori di cui all’elenco F[2] dell’allegato 20 salvo che ricorrano uno o più dei seguenti motivi, comprovati mediante la dichiarazione di cui all’articolo 5, comma 1[3] (illustrata nel prosieguo):
E’, inoltre, vietato l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui al suddetto elenco F nei 14 giorni antecedenti, salvo che nei casi previsti, tra i quali:
Restano ferme le limitazioni sancite, per specifiche aree del territorio nazionale, dall’art. 1, comma 3[4], del D.L. n. 33/2020, nonché le limitazioni disposte, in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori, dall’art. 1, comma 4[5], del D.L. n. 33/2020.
All’ articolo 5 recante “Obblighi di dichiarazione in occasione dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero” è stato previsto che, fermi restando divieti e limitazioni di ingresso in Italia disciplinati all’art. 4, chiunque faccia ingresso nel territorio nazionale, per qualsiasi durata, dall’estero (ad eccezione di Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano) deve consegnare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare controlli una dichiarazione ex articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, recante l’indicazione di:
Nei casi espressamente previsti dal DPCM qui illustrato e negli altri casi in cui sia prescritto dall’autorità sanitaria nell’ambito di protocolli di sicurezza di cui al medesimo DPCM, è obbligatorio presentare al vettore all’atto dell’imbarco l’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un tampone molecolare o antigenico risultato negativo.
In caso di soggiorno o transito, nei 14 giorni antecedenti all’ingresso in Italia, in Stati o territori di cui agli elenchi C[7] – D – E – F, la persona, anche se asintomatica, è obbligata a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia, al dipartimento prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente.
Ovviamente, resta fermo l’obbligo per chiunque di segnalare, con tempestività, all’autorità sanitaria l’insorgenza di sintomi Covid-19 e, in attesa delle conseguenti determinazioni della predetta autorità, di sottoporsi ad isolamento.
Art. 6 – Sorveglianza sanitaria, isolamento fiduciario e obblighi di sopporsi a test molecolare o antigenico a seguito dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero
Le persone che hanno soggiornato e transitato, nei 14 giorni antecedenti all’ingresso in Italia, in Stati o territori di cui agli elenchi D – E – F, anche se asintomatiche, sono sottoposte a sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni presso la dimora indicata nella dichiarazione di cui all’art. 5, resa all’atto dell’ingresso in Italia. Per gli ulteriori adempimenti si rinvia al testo dell’art. 6 commi da 1 a 5.
Le persone che hanno soggiornato e transitato, nei 14 giorni antecedenti all’ingresso in Italia, in uno o più Stati e territori di cui all’elenco C sono obbligate, in via alternativa:
Per entrambe le categorie di soggetti sopraindicate, a condizione che non insorgano sintomi di Covid-19 e fermo restando gli obblighi di cui all’art. 5, gli obblighi di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario e quelli di tampone non si applicano, tra l’altro, agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria nonché agli ingressi per ragioni non differibili (in tale ultimo caso, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all’atto dell’imbarco, e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, l’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo).
Inoltre, fermi sempre gli obblighi di cui all’art. 5 e l’assenza di sintomi di COVID-19 e a condizione che, nei 14 giorni antecedenti all’ingresso in Italia, non ci siano stati soggiorni o transiti in uno o più Paesi indicati nell’elenco F, è tra l’altro esonerato dall’obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, nonché di tampone:
Per quanto non indicato nella presente, si rimanda al testo del DPCM.
[1] Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco
[2] Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana, Kosovo, Montenegro, Colombia
[3] dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445
[4] A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.
[5] A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti da e per l’estero possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionali.
[6] Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Romania, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay
[7] Belgio, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Repubblica Ceca, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (inclusi isole del Canale, Gibilterra, isola di Man e basi britanniche nell’isola di Cipro ed esclusi i territori al di fuori del continente europeo).
[8] Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano
[9] Austria, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Slovacchia, Slovenia, Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia (incluse isole Svalbard e Jan Mayen), Svizzera, Andorra, Principato di Monaco
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