Come previsto dal CCNL, con l’avvio operativo del Fondo sanitario nazionale il contributo Sanedil dovuto per gli operai passa da 0,35% a 0,60% e il contributo Cassa Edile si riduce da 2,50% a 2,25%
In conformità a quanto disposto dal CCNL 18 luglio 2018 e dagli accordi nazionali del 20 dicembre 2018 e del 19 novembre 2019, con l’avvio operativo del Fondo Sanedil il relativo contributo dovuto dalle imprese per gli operai passa da 0,35% a 0,60%, a decorrere dal mese di competenza ottobre 2020 (cfr. comunicazione Ance del 29 settembre u.s.).
Come previsto dalle medesime disposizioni contrattuali, dallo stesso mese di competenza il contributo Cassa Edile si riduce dal 2,50% al 2,25%, con il venir meno della quota parte (0,25%) destinata al finanziamento delle prestazioni sanitarie erogate a livello territoriale dalle Casse Edili.
L’avvio del Fondo sanitario nazionale comporta, infatti, la cessazione al 30 settembre 2020 delle predette prestazioni sanitarie territoriali.
Per completezza di informazione, si riepilogano le differenze tra i due contributi in materia di ripartizione, base di calcolo e versamento minimo:
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Contributo Cassa Edile |
Contributo Sanedil |
Ripartizione |
5/6 a carico azienda 1/6 a carico lavoratore
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Interamente a carico azienda |
Base di calcolo |
Paga base di fatto (minimo + eventuale superminimo) Contingenza E.D.R. Indennità Territoriale di Settore
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Minimo Contingenza E.D.R. Indennità Territoriale di Settore
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Versamento minimo |
– |
120 ore mensili |
Ricordiamo che resta invariata l’aliquota del contributo Sanedil dovuto per gli impiegati, pari a 0,26%.
Segnaliamo infine che, con l’allegata Comunicazione n. 744 del 13 ottobre 2020 la CNCE, oltre a illustrare la citata riduzione del contributo Cassa Edile, fornisce indicazioni in merito al regime contributivo e fiscale del contributo Sanedil, rinviando espressamente, nelle more dell’iscrizione dello stesso Sanedil all’Anagrafe dei Fondi sanitari, alla precedente Comunicazione n. 665 del 3 maggio 2019.
Pertanto, per quanto riguarda il regime fiscale, i datori di lavoro continueranno, fino alla data della suddetta iscrizione, a includere il contributo Sanedil fra i redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di acconto dell’IRPEF e delle relative addizionali; una volta effettuata l’iscrizione (di cui sarà data tempestiva comunicazione), potranno escludere dalle predette imposte i contributi versati prima di tale data, a seguito di conguaglio delle ritenute applicabili a carico dei dipendenti per l’anno precedente.
Invece, per quanto attiene al regime contributivo, il contributo Sanedil è assoggettato al contributo INPS di solidarietà del 10%, di cui all’art. 9-bis del D.L. n. 103/91, indipendentemente dal requisito della suddetta iscrizione.
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