Chiarimenti su compatibilità con pensione, lavoro e su modalità di erogazione
Si trasmette, per opportuna informativa, la circolare COVIP n. 4029/2020, che offre chiarimenti relativi alla Rendita Integrativa Temporanea Anticipata.
Si ricorda che la R.I.T.A. è una modalità di erogazione della prestazione di previdenza complementare, fino alla maturazione dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema pensionistico obbligatorio (cfr. news Ance del 26 gennaio 2018, del 14 marzo 2018 e del 19 maggio 2020).
Pensioni anticipate (quota 100, opzione donna, pensione per i lavoratori precoci) o di anzianità.
La Covip, con la Circolare in esame, chiarisce anzitutto che la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata può essere erogata anche qualora il beneficiario percepisca, al momento dell’istanza o nel corso di erogazione della R.I.T.A., pensioni anticipate (quota 100, opzione donna, pensione per i lavoratori precoci) o di anzianità.
Compatibilità con attività lavorativa
La Commissione risolve anche la questione, sottolineandone la compatibilità, della percezione della R.I.T.A. con lo svolgimento, in tale periodo, di attività lavorativa di ogni tipologia, in Italia o all’estero (lavoro subordinato, autonomo, assunzione di cariche sociali, ecc.). Il requisito della cessazione dell’attività lavorativa deve quindi sussistere al momento della presentazione della domanda di accesso alla R.I.T.A., non essendo precluso all’aderente, in mancanza di una specifica norma che lo vieti, intraprendere successivamente un’attività lavorativa in qualsiasi forma. In sostanza la Covip ritiene possibile lo svolgimento di attività lavorativa nel corso dell’erogazione della prestazione sotto forma di R.I.T.A..
Necessaria la frazionabilità in rate
La Covip, con riferimento al quesito sulla possibilità di erogare la R.I.T.A. in un’unica soluzione nei confronti degli aderenti prossimi al compimento dell’età anagrafica per conseguire la pensione di vecchiaia, chiarisce che la norma prevede che la prestazione in oggetto costituisce un’erogazione periodica, sottolineando come imprescindibile l’elemento della frazionabilità in rate. Pertanto, la Commissione ritiene che la R.I.T.A. non possa essere concessa in tutti quei casi in cui, a causa dell’immediata prossimità dell’età per il conseguimento della pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza, non sia possibile attuare un frazionamento in almeno due rate.
Versamenti contributivi
In ordine alla possibilità di eventuali versamenti contributivi nel corso di erogazione della R.I.T.A., considerato che la normativa non prevede alcun limite in merito, la Covip li ritiene consentiti. Nel caso di R.I.T.A. parziale, andranno a incrementare il montante non utilizzato per l’erogazione della Rendita, mentre in caso di R.I.T.A. totale, andranno a costituire un montante a sé stante nell’ambito del comparto opzionato per l’erogazione di tale prestazione, salvo diversa indicazione dell’iscritto.
Modalità di attestazione del requisito dell’inoccupazione
Per quanto riguarda l’attestazione dello stato di disoccupato e della condizione di non occupazione, la Covip specifica che
Età anagrafica per la pensione di vecchiaia
La Covip affronta anche il tema della possibilità, da parte delle forme pensionistiche complementari, di poter accertare la sussistenza del requisito del raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza. Nulla osta, nel caso non sia nota tale età, che l’accertamento sia effettuato attraverso dichiarazione resa dall’aderente stesso.
Calcolo anni per la pensione di vecchiaia
La R.I.T.A. può essere riconosciuta ai lavoratori che cessino l’attività lavorativa e maturino l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza “entro i cinque anni successivi” e ai lavoratori che risultino inoccupati per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e che maturino l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza “entro i dieci anni successivi”. La Covip chiarisce che, per il relativo calcolo, deve aversi riguardo al momento della richiesta della R.I.T.A.
Cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari
L’ultimo chiarimento attiene al requisito dei 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari: per i lavoratori che si spostano tra gli Stati membri, tale periodo è ridotto da 5 a 3 anni.
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