Fornite dal MISE indicazioni in merito al contratto di rete con causale di solidarieta’
Si fa seguito alla comunicazione Ance del 28 settembre 2020 per informare che il Ministero dello Sviluppo Economico, con la circolare n. 2/V, concordata con UNIONCAMERE e inviata al Ministero del Lavoro, ha fornito indicazioni in merito ai Contratti di rete con causale di solidarietà, di cui all’art. 43-bis del DL n. 34/2020, introdotto, in sede di conversione, dalla L. n. 77/2020.
L’articolo suddetto, come noto, ha regolato, con l’introduzione dei commi da 4-sexies a 4-octies all’art. 3 del DL n. 5/2009, la nuova “tipologia” di contratto di rete con causale di solidarietà, contratto che può essere stipulato per favorire il mantenimento dei livelli di occupazione delle imprese di filiere colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati con provvedimento delle autorità competenti (…).
Sul punto, il Ministero, in accordo con la Direzione generale per la politica industriale, l’innovazione e le piccole e medie imprese, specificamente competente per la materia, ha chiarito che la disposizione in parola va letta nel senso che le imprese retiste non devono tutte appartenere a filiere dichiarate in crisi.
Ciò in quanto risulterebbe più difficoltoso garantire la salvaguardia occupazionale se la gestione dei dipendenti dovesse avvenire solo nell’ambito di settori in crisi, quindi con maggiore difficoltà ad assorbire i dipendenti momentaneamente in sovrappiù.
E’ stato, inoltre, ricordato che, fermi restando gli adempimenti pubblicitari di cui all’art. 3, co. 4-quater del D.L. n. 5/2009, è prevista una forma “agevolata” per la redazione del contratto che, pertanto, dovrà essere predisposto mediante atto firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del CAD (firma digitale non autenticata) e assistenza (e sottoscrizione) delle organizzazioni datoriali indicate.
Il Ministero ha, inoltre, informato che “attesa la specifica forma con cui i contratti in parola sono redatti, si ritiene, alla luce di quanto recato dal comma 4-quater, ultimo periodo[1], che le reti in questione abbiano la natura di “reti-contratto””.
E’ stato, infine, segnalato che l’ultima sottoscrizione elettronica ai contratti in questione dovrà essere apposta entro il 31/12/2020 (data da dimostrarsi mediante marche temporali oppure, in mancanza delle stesse, mediante l’avvenuta registrazione fiscale entro la medesima data) e che tali contratti dovranno essere depositati, per l’iscrizione, presso il registro delle imprese, entro trenta giorni dalle suddette date.
[1] Per acquistare la soggettività giuridica il contratto deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
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