Aggiornate da CNCE e Sanedil le FAQ relative all’operatività del Fondo sanitario nazionale
Con lettera circolare n. 33 del 26 ottobre 2020, CNCE e Sanedil hanno aggiornato le FAQ relative all’operatività del Fondo sanitario nazionale, elaborate sulla base dei quesiti via via pervenuti dalle Casse Edili/Edilcasse.
Sono così sostituite le FAQ trasmesse con lettera circolare n. 29 dell’8 ottobre 2020 (cfr. comunicazione Ance del 13 ottobre 2020), rispetto alle quali si rileva:
Per quanto riguarda, in particolare, la FAQ n. 7, è stato precisato che per gli impiegati l’anzianità contributiva di 24 mesi eventualmente maturata resta valida, ai fini dell’assegnazione del piano sanitario PLUS, anche in caso di interruzione del rapporto di lavoro e successiva riassunzione presso un datore di lavoro che applichi il CCNL edile, purché tale nuova assunzione avvenga entro i 12 mesi successivi alla predetta interruzione. Superato il termine di 12 mesi, in caso di nuova assunzione l’anzianità contributiva precedentemente maturata viene meno, con conseguente attribuzione all’impiegato del piano sanitario BASE.
Tra queste, si segnala in particolare la FAQ n. 14, relativa alla modalità di calcolo del contributo Sanedil nel caso in cui un operaio lavori, con orario part time, alle dipendenze di due datori di lavoro che applicano il CCNL edile: per gli operai, anche con orario di lavoro a tempo parziale, il versamento del contributo Sanedil deve essere effettuato comunque su un minimo di 120 ore; pertanto, nel caso considerato, ciascuno dei due datori di lavoro è tenuto al versamento del predetto contributo nel rispetto del limite minimo di 120 ore.
Per l’elenco completo delle FAQ, si rinvia alla lettera circolare n. 33/20 allegata.
Puoi scegliere quali categorie di cookie abilitare. I cookie necessari sono sempre attivi perché indispensabili per il corretto funzionamento del sito.