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Esclusione da IVA per le prestazioni di servizi rese nei porti - Le condizioni di applicabilità nella Risposta dell’Agenzia delle Entrate 501/E/2020

Archivio, Fiscalità e incentivi

Esclusione da IVA per i lavori nei porti – Risposta Agenzia Entrate n.501/E/2020

28 Ottobre 2020
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Le prestazioni rese dai subappaltatori ad una società consortile costituita a valle di un’ATI, riferite ad interventi complessi volti al funzionamento, manutenzione ed ammodernamento di un porto sono escluse dal campo di applicazione dell’IVA.

Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate nella Risposta n.501 del 27 ottobre 2020, avente ad oggetto il regime di esclusione da IVA per le prestazioni di servizi eseguite nell’ambito dei porti ai sensi dell’art.9, co.1, n. 6), del D.P.R. 633/1972 (cd. Decreto IVA).

Come noto, questa disposizione riconosce il regime di non imponibilità ad IVA ai “servizi prestati nei porti (…) che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto (…)“.

Al riguardo, nella Risposta n.501/E/2020, l’Agenzia delle Entrate ricorda che la disciplina di favore viene riconosciuta in presenza di due condizioni:

  • le prestazioni devono essere svolte nell’ambito del porto;
  • le prestazioni devono riflettere direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto.

Con riferimento ad entrambe le condizioni, l’Amministrazione finanziaria richiama due norme di interpretazione autentica, ovvero[1]:

  • l’art.13, del DL n. 90/1990[2] ai sensi del quale tra i servizi prestati nei porti si intendono compresi anche “quelli di rifacimento, completamento, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione e riqualificazione degli impianti già esistenti, pur se tali opere vengono dislocate, all’interno dei predetti luoghi, in sede diversa dalla precedente (…)”.
  • l’art.1, co. 992, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), ai sensi della quale ” (…) la realizzazione in porti già esistenti di opere previste dal piano regolatore portuale e nelle relative varianti ovvero qualificate come adeguamenti tecnico-funzionali sono da intendersi quali attività di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli stessi“.

Al riguardo, la Risposta n.501/E/2020 specifica ulteriormente che l’esclusione da IVA opera solo per le prestazioni che si riferiscono in modo diretto ad interventi di manutenzione portuale nel suo complesso, ancorché queste siano rese da soggetti diversi (cfr. anche le R.M. 118/E e 226/E/2008).

Con riferimento al caso di specie, quindi, nella Risposta 501/E/2020 viene chiarito che, ai fini dell’applicabilità dell’esclusione da IVA, le prestazioni oggetto dei diversi contratti conclusi tra le imprese che eseguono gli interventi devono rientrare nell’ambito applicativo del citato art.9, co.1, n. 6, del Decreto IVA.

Una volta soddisfatta tale condizione, viene confermata la non applicazione dell’IVA per le prestazioni di servizi volte a garantire la funzionalità degli impianti portuali, eseguite da una pluralità di fornitori nei confronti della società consortile costituita a valle di un’ATI, nell’ambito di un appalto pubblico nel quale il committente è l’Autorità portuale.

 


[1] In senso analogo cfr. ANCE “Ampliamento di edifici in aree portuali, il parere dell’ADE sulla non imponibilità ad IVA” – ID N. 39161 del 26 marzo 2020.

[2] Convertito, con modificazioni, nella legge n. 65/1990.

42172-Risposta n.501 del 27 ottobre 2020.pdfApri
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