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Fornite dall’Inps le istruzioni operative per la fruizione dell’esonero contributivo IncentivO Lavoro (IO Lavoro)

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

IncentivO Lavoro (IO Lavoro)- Istruzioni Inps – Decreti Anpal nn. 52 e 66/2020

30 Ottobre 2020
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L’Inps, con la circolare n. 124 del 26 ottobre 2020, ha fornito le istruzioni relative agli adempimenti previdenziali inerenti l’esonero contributivo “IncentivO Lavoro (IO Lavoro)”, previsto dai Decreti Direttoriali Anpal nn. 52 e 66 del febbraio 2020, e la cui  gestione è affidata all’Istituto stesso.

 

Si rammenta che il beneficio contributivo in esame è riconosciuto per le assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati[1] con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, sia nelle ipotesi di rapporti a tempo pieno che a tempo parziale, di soggetti disoccupati[2] di età compresa tra i 16 e i 24 anni (intesi come 24 anni e 364 giorni) o di soggetti con 25 anni e oltre, che risultino oltreché disoccupati anche “svantaggiati”[3], effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 in tutto il territorio nazionale.

 

L’incentivo è riconosciuto anche per i contratti di apprendistato professionalizzante, per i quali spetta solo con riferimento al periodo formativo e non a quello della successiva prosecuzione del rapporto di lavoro[4], e per le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine[5].

 

E’ escluso invece per i contratti di apprendistato di primo e terzo livello, i contratti di lavoro intermittente, domestico e occasionale.

 

Ai fini del legittimo riconoscimento dell’incentivo, il lavoratore non deve aver avuto alcun rapporto di lavoro subordinato, di qualsiasi durata, nei sei mesi precedenti l’assunzione, con il medesimo datore di lavoro che lo assume con l’incentivo, con eccezione delle ipotesi di trasformazione di rapporti a termine (per tali fattispecie non è richiesto neppure il possesso del requisito di disoccupazione, mentre resta fermo il rispetto del requisito dell’essere privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi qualora alla data della trasformazione il lavoratore abbia almeno 25 anni di età).

 

Nelle ipotesi di assunzione a scopo di somministrazione, l’Istituto precisa che, poiché i benefici legati all’assunzione o alla trasformazione sono trasferiti in capo all’utilizzatore, l’osservanza del suddetto requisito va valutata con riguardo all’impresa utilizzatrice e che l’esonero spetta per la somministrazione sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione.

 

Il beneficio è riconosciuto laddove la sede di lavoro per la quale viene effettuata l’assunzione sia ubicata nelle Regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), nelle Regioni “più sviluppate” (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia autonoma di Trento, Provincia autonoma di Bolzano, Toscana, Umbria, Marche e Lazio) o nelle Regioni “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna), indipendentemente dalla residenza del lavoratore, quindi su tutto il territorio nazionale ma nei limiti delle risorse specificatamente stanziate, pari complessivamente a € 329.400.000[6].

 

Nell’ipotesi di variazione della sede di lavoro da un “macro-contenitore” di Regioni ad un altro, l’incentivo potrà continuare ad essere fruito solo qualora risultino disponibili risorse sul contatore regionale di destinazione e, in caso di carenza, l’agevolazione non spetta a partire dal mese di paga successivo a quello del trasferimento.

 

L’incentivo consiste nell’esonero totale dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per un periodo di 12 mesi dalla data di assunzione o trasformazione, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su

base mensile.

 

L’Inps chiarisce che la soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è quindi pari a 671,66 euro (€ 8.060,00/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,66 euro (€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

 

Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione è proporzionalmente ridotto.

 

Dallo sgravio sono esclusi, in particolare:

 

  • i premi e contributi Inail;
  • il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”;
  • il contributo, ove dovuto, ai Fondi di solidarietà di cui agli articoli da 26 a 29 e 40 del d.lgs.  n. 148/2015;
  • il contributo, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua;
  • le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento (cfr. circolare Inps n. 40/2018).

 

L’agevolazione in esame è fruibile, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio 2022.

 

L’Inps evidenzia che il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso, con  differimento temporale del periodo di godimento, solo in caso di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, ma anche in tale ipotesi il beneficio deve essere fruito entro il suddetto termine perentorio. Non sarà pertanto possibile recuperare quote di beneficio in periodi successivi rispetto al termine previsto e l’ultimo mese in cui si potranno operare regolarizzazioni e recuperi di quote dell’incentivo è quello di competenza gennaio 2022.

 

Condizioni per la fruizione dell’incentivo sono:

 

  • il rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, ossia:
  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di DURC;
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e

rispetto degli altri obblighi di legge;

  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • l’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione (v. art. 31, d.lgs. n. 150/2015).

 

L’Istituto sottolinea, inoltre, che l’incentivo può essere riconosciuto in favore dello stesso lavoratore per un solo rapporto. Dopo la prima concessione non è, pertanto, possibile rilasciare nuove autorizzazioni per nuove assunzioni effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro, a prescindere dalla causa di cessazione del precedente rapporto e dall’entità del beneficio fruito.

 

In ordine alla cumulabilità con altri incentivi, ai sensi del Decreto Anpal n. 52/20, il beneficio in esame è cumulabile con l’incentivo per i datori di lavoro che assumano percettori del reddito di cittadinanza di cui all’articolo 8 del D.L. n. 4/2019 e s.m., nonché con altri incentivi di natura economica previsti dalle Regioni a favore dei datori di lavoro che abbiano sede nel territorio regionale di riferimento.

 

Secondo quanto previsto dal successivo Decreto Anpal n. 66/20, il beneficio è inoltre cumulabile con l’esonero dal versamento del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua per l’assunzione stabile di giovani fino a trentacinque anni di età, introdotto dalla legge di bilancio 2018, come modificata dalla legge di bilancio 2020, nel limite massimo di contribuzione datoriale esonerabile pari a 8.060 euro su base annua.[7]

 

Con riferimento alla disciplina comunitaria inerente gli aiuti di Stato, il datore di lavoro che intende fruire dell’incentivo deve optare, con riguardo al singolo rapporto di lavoro, per uno dei due alternativi regimi in materia: rispetto del Regolamento Ue n. 1407/2013 sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” o, per la fruizione del beneficio oltre tali limiti, del Regolamento Ue n. 651/2014, laddove l’assunzione ovvero la trasformazione a tempo indeterminato comporti un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti[8].

 

Per la fruizione del beneficio il datore di lavoro privato deve inoltrare all’Inps, esclusivamente per via telematica, tramite il servizio dedicato, avvalendosi del modulo di istanza “IO Lavoro”, una domanda preliminare di ammissione all’incentivo, recante le specifiche informazioni richiamate al paragrafo 10 della circolare.

 

In tutte le ipotesi in cui l’istanza di prenotazione inviata venga accolta, il datore di lavoro, entro dieci giorni di calendario, deve comunicare – a pena di decadenza – l’avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.

 

L’inosservanza del termine di dieci giorni per presentare la domanda definitiva determina l’inefficacia della precedente prenotazione, ferma restando la possibilità di presentare successivamente un’altra domanda.

 

L’autorizzazione alla fruizione dell’incentivo verrà effettuata in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze.

 

L’Inps sottolinea, in particolare, che, nella fase di prima applicazione, le richieste che perverranno nei 10 giorni successivi al rilascio del modulo telematico per l’istanza, effettuato in data contestuale alla pubblicazione della circolare in esame, non saranno elaborate entro il giorno successivo all’inoltro, ma saranno oggetto di un’unica elaborazione cumulativa posticipata. Le sole istanze relative alle assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il giorno precedente il rilascio del modulo telematico saranno elaborate secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione. Le istanze relative alle assunzioni effettuate, invece, dal giorno di rilascio del modulo telematico, saranno elaborate secondo il criterio generale dell’ordine cronologico di presentazione dell’istanza. 

 

Fino alla data dell’elaborazione cumulativa posticipata, le istanze risulteranno ricevute dall’Inps e saranno suscettibili di annullamento, richiesto anche qualora l’interessato intenda  modificarne il contenuto. Contestualmente all’elaborazione cumulativa posticipata, sarà resa disponibile la funzionalità di inoltro dell’istanza di conferma per la definitiva ammissione al beneficio.

L’elaborazione delle istanze inviate successivamente alla data di lavorazione cumulativa sarà effettuata secondo l’ordine cronologico di presentazione della richiesta, indipendentemente dalla data di assunzione.

Per quanto ivi non riportato e, in particolare, con riguardo al flusso Uniemens, si rinvia alla circolare in esame.

 


[1] Per l’individuazione dei datori di lavoro privati cfr. la circolare Inps n. 57/2020.

[2] Lavoratori disoccupati ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 150/2015 (soggetti privi di impiego che dichiarino, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all’art. 13 del medesimo decreto, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione a misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego) oppure ai sensi dell’art. 4, co. 15-quater, del d.l. n. 4/2019 e s.m. (lavoratori, da considerarsi in stato di disoccupazione, il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13 del TUIR, di cui al D.P.R. n. 917/1986).

[3] Il lavoratore che, al momento dell’assunzione incentivata, ha già compiuto 25 anni di età, oltre ad essere disoccupato, deve risultare privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, secondo la definizione di “lavoratori svantaggiati” di cui all’art. 1, comma 1, lett. a) del D.M. 17 ottobre 2017. Nel merito, l’Inps ricorda che è privo di impiego regolarmente retribuito chi, nei sei mesi precedenti la data dell’evento agevolato, non ha prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero non ha svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato dalla quale sia derivato un reddito che corrisponde a un’imposta lorda superiore alla misura delle detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13 del TUIR.

[4] Nelle ipotesi in cui l’apprendistato abbia una durata pari o superiore a 12 mesi, la misura dell’incentivo corrisponde a quella prevista per i rapporti a tempo indeterminato. Qualora, invece, il periodo formativo sia inferiore a 12 mesi, l’importo del beneficio spettante deve essere proporzionalmente ridotto in base all’effettiva durata dello stesso. L’esonero per i rapporti di apprendistato riguarda la contribuzione ridotta dovuta dai datori di lavoro nei primi dodici mesi di rapporto; per gli anni successivi al primo, il datore di lavoro continuerà ad applicare le aliquote contributive già previste per la specifica tipologia contrattuale.

[5] Nei casi di trasformazione di rapporti a termine ovvero di stabilizzazione dei medesimi entro sei mesi dalla relativa scadenza, l’Inps precisa che è dovuta la restituzione del contributo addizionale dell’1,40% prevista per i contratti a tempo determinato di cui all’art. 2, co. 30, della legge n. 92/2012.

 

[6] L’articolo 12 del decreto Anpal n. 52/20 ripartisce le risorse stanziate come segue: 234 milioni di euro destinati alle Regioni “meno sviluppate”; 12,4 milioni di euro destinati alle Regioni “più sviluppate”; 83 milioni di euro destinati alle Regioni “meno sviluppate” e “in transizione”. Per le Regioni “meno sviluppate”, stante la previsione di due stanziamenti differenti, la disponibilità di risorse sarà verificata in primis sul contatore specifico di riferimento e, in via residuale, qualora non sufficienti, sul contatore richiamato da ultimo.

[7] Nell’ipotesi di cumulo tra i due incentivi, la soglia massima annuale di esonero contributivo per l’incentivo IO Lavoro è pari a 5.060 euro (8.060 euro totali per l’incentivo IO Lavoro, cui va sottratto l’importo massimo riconoscibile di 3.000 euro per l’esonero previsto dalla legge di bilancio 2018), per un ammontare massimo, riparametrato su base mensile, pari a 421,66 euro (€ 5.060,00/12) e, per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, per un importo massimo di 13,60 euro (€ 421,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. In proposito, per i casi esemplificativi e per il flusso Uniemens cfr., rispettivamente, i § 9.1 e 12.1 – 13.2 della circolare Inps in esame.

 

[8] L’incremento deve essere valutato in relazione all’intera organizzazione del datore di lavoro e non rispetto alla singola unità produttiva presso cui si svolge la prestazione di lavoro. Nelle ipotesi di assunzioni a scopo di somministrazione, poiché i benefici legati all’assunzione/trasformazione sono trasferiti in capo all’utilizzatore, la valutazione del rispetto di tale requisito va effettuata in capo all’impresa utilizzatrice.

Il requisito dell’incremento occupazionale netto non è richiesto per i casi in cui il posto o i posti di lavoro occupati si siano resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d’età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale. Sul punto cfr. art 7 del d.d. n. 52/20 e § 8.1 della circolare Inps in esame. Per l’esposizione dei dati nel flusso Uniemens cfr. § 13.1.

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