L’Aula del Senato ha licenziato, in prima lettura, il disegno di legge di conversione del DL 125/2020 recante “misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020” (DDL 1970/S, relatore la Sen. Valente del Gruppo PD), con modifiche al testo del Governo.
Tra le modifiche approvate, si evidenziano in particolare le seguenti:
–viene disposta la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza, prevedendo la validità dei certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservino validità per 180 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione suddetta (validità già precedentemente prorogata dall’art. 103 del decreto-legge n. 18 del 2020 (c.d. cura Italia, convertito dalla legge n. 27 del 2020). La norma esclude espressamente dall’applicazione da tale disciplina, come auspicato dall’ANCE, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) che rimane assoggettato alla disciplina ordinaria;
-viene disposta la proroga – fino al 31 gennaio 2021 e comunque fino al termine dello stato di emergenza, dell’art. articolo 90, commi 1, secondo periodo, 3 e 4, del DL 34/2020, concernente il ricorso al lavoro agile utilizzando le procedure semplificate già in uso (assenza di accordi individuali con i lavoratori);
-viene prevista la possibilità di utilizzo, da parte dei lavoratori del settore pubblico e privato, dei propri dispositivi telematici e telefonici durante l’orario di lavoro, ai fini della fruizione, durante l’orario di orario anche in deroga ai regolamenti aziendali fino alla conclusione dell’emergenza covid;
-viene modificato l’articolo 66, sesto comma delle disp.att. del codice civile, intervenendo sul quorum necessario per consentire la partecipazione alle assemblee condominiali in modalità di videoconferenza. Si può ricorrere a tale modalità anche ove non previsto dal regolamento condominiale la possibilità, previo consenso della maggioranza dei condomini (e quindi non più della totalità);
-viene prorogata dal 15 ottobre al 31 dicembre 2020 la sospensione delle cartelle di pagamento, riproducendo le disposizioni del Dl 129/2020 di cui viene disposta l’abrogazione con salvezza degli effetti. Viene, altresì, prorogato fino al 31 dicembre anche il periodo durante il quale si decade dalla rateizzazione con il mancato pagamento di dieci rate anziché cinque;
-viene disposta la proroga di ulteriori 12 mesi dello stato di emergenza relativo agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018. Si prevede poi la possibilità di proroga, fino al 31 dicembre 2024 – da disporre con ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile, previa verifica del relativo cronoprogramma dei pagamenti- della durata delle relative contabilità speciali;
-viene prorogato al 31 gennaio 2021 il termine per la pubblicazione, da parte dei comuni, sul sito del Dipartimento delle finanze del MEF, delle aliquote e dei regolamenti concernenti i tributi comunali;
-vengono introdotte specifiche disposizioni relativamente agli accordi di ristrutturazione dei debiti delle imprese insolventi e agli concordati preventivi. In particolare, viene modificato il R.D. 267/1942 prevedendo che il tribunale omologhi il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione dei debiti anche qualora, da un lato, la mancata adesione da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie determini il mancato raggiungimento delle relative percentuali minime, ma, dall’altro, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista designato dal debitore, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie sia conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria;
-viene prorogata al 31 dicembre 2020 del termine per l’adozione dei provvedimenti di riorganizzazione degli uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ivi compresi quelli di diretta collaborazione (lettera b)) previsti dal decreto-legge n. 104 del 2019;
-viene disposta l’applicazione alle società in house, dal 17 marzo 2020 al 15 dicembre 2020, della disciplina prevista dal codice civile in materia di cessazione degli organi amministrativi e di controllo, in luogo della disciplina prevista dalla legislazione vigente nella stessa materia per le società a partecipazione pubblica.
Il provvedimento, in scadenza il 6 dicembre 2020, passa ora alla seconda lettura della Camera (DDL 2779/C).
Per i precedenti vedi notizia “In evidenza” dell’8 ottobre 2020.
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