Il Ministero del Lavoro ha fornito, con la nota allegata, un parere, condiviso con la Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e della Formazione e con l’Ufficio Legislativo, al quesito posto dall’Agenzia regionale per il lavoro della Regione Emilia-Romagna in merito alla applicabilità della sospensione dagli obblighi di assunzione delle persone con disabilità ai sensi dell’art. 3, comma 5[1] della L. n. 68/1999, per le imprese che fruiscono della cassa integrazione ordinaria, della cassa integrazione in deroga, del fondo integrazione salariale o dei fondi di solidarietà bilaterale, in conseguenza dell’emergenza COVID-19.
Tale richiesta è stata motivata anche dal venire meno della sospensione dei suddetti obblighi disposta, per un periodo di 4 mesi (ossia fino al 17 luglio 2020), dall’art. 40, comma 1[2] del DL n. 18/2020, come modificato dalla Legge di conversione n. 27/2020 e dall’art. 76, comma 1 del D.L. n. 34/2020.
Il Dicastero ha, in primo luogo, ricordato che l’istituto della sospensione degli obblighi di assunzione di lavoratori con disabilità è concesso qualora il datore di lavoro stia attraversando un periodo di crisi aziendale ed occupazionale ed, in particolare, nelle seguenti ipotesi:
E’ stato, inoltre, rammentato che le causali di intervento della CIGS sono state integrate, dal D.Lgs n. 148/2015, con le seguenti:
Inoltre, l’istituto è stato esteso anche ad altre fattispecie considerate assimilabili a quelle previste dalla legge, quali:
Il Dicastero, nel precisare che già la circolare n. 2/2010 consentiva di valutare, in un momento di crisi economica, gli strumenti opportuni per le aziende in Cigo che non fossero nelle condizioni di adempiere all’obbligo, ha chiarito che la sospensione degli obblighi risulta in questi casi rispondente alla ratio della norma. Ciò anche al fine di non determinare una ingiustificata disparità di trattamento tra le imprese che fruiscono della Cassa integrazione in deroga a causa dell’emergenza Covid e quelle che fruiscono della Cassa integrazione ordinaria a causa della medesima emergenza.
E’ stato, infine, precisato che l’obbligo resta sospeso per tutta la durata degli interventi, in proporzione all’attività lavorativa effettivamente sospesa e al numero delle ore integrate per il singolo ambito provinciale sul quale insiste l’unità produttiva interessata in caso di Cig straordinaria e in deroga o alla quantità di orario ridotto in proporzione e cessa contestualmente al venir meno della situazione che l’ha originata, con conseguente ripristino dell’obbligo per il datore di lavoro di presentare la richiesta di avviamento ai servizi per il collocamento mirato territorialmente competenti.
[1] Gli obblighi di assunzione di cui al presente articolo sono sospesi nei confronti delle imprese che versano in una delle situazioni previste dagli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, ovvero dall’articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; gli obblighi sono sospesi per la durata dei programmi contenuti nella relativa richiesta di intervento, in proporzione all’attività lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito provinciale. Gli obblighi sono sospesi inoltre per la durata della procedura di mobilità disciplinata dagli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e, nel caso in cui la procedura si concluda con almeno cinque licenziamenti, per il periodo in cui permane il diritto di precedenza all’assunzione previsto dall’articolo 8, comma 1, della stessa legge.
[2] Ferma restando la fruizione dei benefici economici, considerate la situazione di emergenza sul territorio nazionale relativa al rischio di diffondersi del virus COVID-19 decretata per la durata di 6 mesi con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e le misure adottate allo scopo di contrastare la diffusione del virus di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in data 8 e 9 marzo 2020, al fine di limitare gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari, sono sospesi per quattro mesi dall’entrata in vigore del presente decreto gli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e i relativi termini ivi previsti, le misure di condizionalità e i relativi termini comunque previsti per i percettori di NASPI e di DISCOLL dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e per i beneficiari di integrazioni salariali dagli articoli 8 e 24-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, gli adempimenti relativi agli obblighi di cui all’articolo 7 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le procedure di avviamento a selezione di cui all’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nonché i termini per le convocazioni da parte dei centri per l’impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento di cui all’articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
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