In relazione all’esame, in prima lettura, in sede referente, presso la Commissione Politiche dell’Unione europea della Camera, del disegno di legge europea 2019-2020 (DDL 2670/C, Relatrice l’On. Angela Ianaro del Gruppo M5S), l’Associazione ha evidenziato alcune sue proposte sul testo.
In particolare, sulla soppressione dell’obbligo di indicazione della terna di subappaltatori (di cui all’art. 105 D.Lgs 50/2016), pur condividendo la necessità di eliminare definitivamente l’obbligo di indicare in gara la terna di nominativi dei subappaltatori, sia sopra che per il sotto-soglia, nonché la disposizione che prevede l’esclusione del concorrente per carenze dei requisiti del subappaltatore, ha rilevato che ciò non è sufficiente per rendere omogenea la disciplina nazionale sul subappalto con la normativa comunitaria e con le indicazione della Commissione Europea.
A tal fine, occorre anzitutto eliminare la percentuale massima – e fissa – di subappalto utilizzabile negli appalti, rispetto a quanto attualmente previsto dal nuovo Codice, che la fissa, indistintamente per tutti i settori di attività (lavori, servizi e forniture), al 30 per cento dell’importo complessivo dell’appalto (e temporaneamente innalzata al 40 per cento con il decreto 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, nella legge 14 giugno 2019, n. 55, cd “Sblocca-cantieri”). Al contempo, al fine di non incorrere nel divieto di – sostanziale – cessione del contratto, di cui all’art. 105, comma 1, occorre comunque lasciare alla stazione appaltante la possibilità di fissare, di volta in volta, nel bando o nell’avviso di gara, un limite al subappalto, unicamente alla categoria prevalente.
Ulteriore proposta ha riguardato la necessità di modificare la norma, introdotta dall’art.8, co.5, lett.b, del DL 76/2020, convertito dalla legge 120/2020 (“Decreto Semplificazioni”) che ha introdotto un’ulteriore causa di esclusione dalle gare pubbliche d’appalto, in base alla quale il concorrente può essere escluso anche in presenza di un atto d’accertamento non ancora definitivo, esponendo così le imprese ad una penalizzazione del tutto sproporzionata rispetto ad una violazione che ancora è considerata “provvisoria”. Nello specifico, la disposizione ammette la possibilità per la stazione appaltante di escludere un operatore economico, nel caso in cui venga a conoscenza e sia in grado di dimostrare che lo stesso non abbia ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse non definitivamente accertati, qualora tale mancato pagamento costituisca una “grave violazione”, considerando tale l’inadempimento di ammontare superiore a 5.000 euro.
Al riguardo, è stata sottolineata la necessità di eliminare il riferimento alla soglia del tutto esigua dei 5.000 euro per le violazioni non definitivamente accertate (l’importo minimo dei 5.000 euro continuerebbe, quindi, ad operare per la sola causa di esclusione obbligatoria, legata agli accertamenti definitivi), rinviando, contemporaneamente, ad un successivo provvedimento normativo la determinazione di una nuova soglia più congrua e le modalità operative della nuova causa di esclusione facoltativa, in assenza del quale quest’ultima non opera.
L’Associazione ha, altresì, evidenziato l’opportunità di introdurre una norma finalizzata, in applicazione della direttiva UE sui ritardi di pagamento (Dir. 2011/7/UE), a ribadire che i pagamenti alle imprese non possono superare i 30 giorni complessivi, decorrenti dalla maturazione del diritto dell’appaltatore.
Le proposte dell’ANCE sono state sostanzialmente condivise e saranno oggetto di valutazione nel corso dell’iter formativo del provvedimento.
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