Si fa seguito alla comunicazione Ance dell’8 ottobre scorso, per informare che è stata pubblicata nella G.U. n. 300 del 3/12/2020 la L. n. 159/2020 di conversione, con modificazioni, del D.L n. 125/2020 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”.
Le disposizioni del Decreto sono entrate in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ossia il 4 dicembre scorso.
In via preliminare, si segnala, per quanto di interesse, la modifica del primo periodo del numero 32 dell’Allegato 1, volta a prorogare fino al 31 gennaio 2021 e, comunque fino al termine dello stato di emergenza, le disposizioni in materia di “smart working” di cui all’articolo 90, commi 3 e 4, del D.L. n 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77/2020.
Pertanto, sino a tale data, sarà prorogato il diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, nonché la possibilità per i datori di lavoro privati di attivare tale modalità di lavoro, anche in assenza degli accordi individuali previsti, fermo restando il rispetto della normativa vigente.
Prevista, inoltre, con l’inserimento dell’art. 3-bis “Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza”, al comma 1, la modifica dell’art. 103, comma 2 del D.L. n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla L. n.27/2020.
In particolare è stato sostituito il termine del 31 luglio 2020 con “la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19” ed è stato previsto che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2“.
Al successivo comma 2 è stato, inoltre, stabilito che “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 8, comma 10, del DL, n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 120/2020, le previsioni suddette non si applicano ai documenti unici di regolarità contributiva di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, che continuano ad essere assoggettati alla disciplina ordinaria di cui al medesimo decreto ministeriale”.
Al comma 3 è stato, altresì, previsto che i permessi di soggiorno e i titoli richiamati ai commi 2-quater e 2-quinquies del citato art. 103, relativi al Testo Unico sull’immigrazione, compresi quelli aventi scadenza sino al 31 dicembre 2020, conservano la loro validità fino alla cessazione dello stato di emergenza, avente, come predetto, scadenza al 31 gennaio 2021.
Si tratta dei permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi e, in particolare, dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato, per motivi familiari, per studio/tirocinio, per ricerca lavoro o imprenditorialità degli studenti (cfr. artt. 22, 39-bis e 39-bis.1 del d.lgs. n. 286/1998).
Risultano parimenti prorogati anche specifici termini relativi, in particolare, per quanto di interesse, alla conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale; le autorizzazioni al soggiorno di cui all’art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 286/98, rilasciate dall’autorità di uno Stato membro dell’Unione europea e validi per il soggiorno in Italia; la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro per casi particolari di cui agli artt. 27 e seguenti del d.lgs. n. 286/98, tra cui ricerca, blue card, trasferimenti infrasocietari.
Confermata, inoltre, la vigenza dell’ articolo 15, comma 1, e dell’articolo 16, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recanti rispettivamente disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale e ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività.
Nessuna modifica è stata apportata all’articolo 4 che ha modificato l’allegato XLVI del D.Lgs n. 81/2008, inserendo SARS-CoV-2 nell’elenco degli agenti biologici, nella sezione VIRUS e all’articolo 5 in cui era stato previsto l’obbligo di avere sempre con sé un dispositivo di protezione per le vie respiratorie, nonché l’obbligo di indossarlo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque nel rispetto dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le specifiche attività economiche, produttive e sociali.
Si segnala, infine, per completezza di informazione, che, con riferimento alla piattaforma unica nazionale del sistema di allerta Covid (di cui è parte la APP “IMMUNI”), di cui all’art. 6 del D.L. n. 28/20, convertito con modificazioni dalla legge n. 70/20, l’art. 2 comma 1-bis del provvedimento qui in esame introduce la seguente disposizione: “Ai fini del miglioramento delle azioni di prevenzione e dell’efficientamento nell’uso della piattaforma unica nazionale del sistema di allerta COVID, è consentito ai lavoratori del settore pubblico e privato l’utilizzo dei propri dispositivi telematici e telefonici durante l’orario di lavoro, limitatamente alle finalità di cui al presente comma, in via temporanea anche in deroga ai regolamenti aziendali fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.”
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