ll Ministero dell’Interno ha inviato ai Prefetti la circolare n. 15350/117/2/1 del 5 dicembre 2020, con la quale fornisce indicazioni sui profili attuativi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020, che introduce ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, soprattutto correlate al prossimo periodo festivo (cfr. documento Ance del 4 dicembre dal titolo “COVID – 19: DL 2 dicembre e DPCM 3 dicembre – ulteriori misure urgenti”).
Vigenza dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 1, comma 1, del D.L. n. 158/2020). L’articolo estende il limite massimo di vigenza dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativi delle norme emergenziali, elevandolo da trenta a cinquanta giorni. É sulla base di questa previsione normativa che, all’art. 14 del D.P.C.M. del 3 dicembre 2020, il termine di efficacia delle disposizioni in esso contenute è stato fissato al 15 gennaio 2021.
Spostamenti (art. 1, comma 2, del D.L. n. 158/2020 e art. 1, commi 3 e 4, del d.P.C.M. 3 dicembre 2020)
Nel perseguimento di una generale finalità di contenimento e limitazione delle occasioni di diffusione del contagio, nel periodo temporale correlato alle festività natalizie, tradizionalmente caratterizzato, in condizioni di normalità, da significativi spostamenti di persone sul territorio nazionale, l’art. 1, comma 2 del decreto-legge n.158/2020 detta una normativa specifica in materia. In particolare, dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 opera il divieto di spostamenti tra regioni o province autonome diverse, indipendentemente dal rispettivo livello di rischio, salvo che non ricorrano comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Nell’ambito del suddetto arco temporale, nei giorni 25 e 26 dicembre 2020 e 1° gennaio 2021, sono vietati, in un’ottica più restrittiva, che tiene conto della maggiore propensione alla mobilità, anche gli spostamenti tra comuni, restando ferme le stesse cause eccettuative.
Resta comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma.
Nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, il suddetto divieto vige anche con riferimento alle seconde case ubicate in altro comune.
Si evidenzia che tra le situazioni di necessità, per le quali resta fermo l’uso del modulo di autodichiarazione, può farsi rientrare, a mero titolo di esempio, l’esigenza di raggiungere parenti, ovvero amici, non autosufficienti, allo scopo di prestare ad essi assistenza, secondo quanto già chiarito in apposita FAQ pubblicata sul sito web del Governo.
La norma in commento viene integralmente recepita nell’art. 1, comma 4, del D.P.C.M. del 3 dicembre 2020.
Si richiama, inoltre l’attenzione, sulla previsione di cui all’art. 1, comma 3, del citato D.P.C.M., che conferma la vigenza del cosiddetto “coprifuoco” nella fascia oraria 22.00 – 5.00 e, per la sola giornata del 31 dicembre 2020, ne prolunga la durata fino alle ore 7.00 del successivo 1° gennaio 2021.
La circolare si sofferma poi su:
Per quanto riguarda le modifiche apportate riguardo alla regolamentazione degli ingressi in Italia dall’estero, si rimanda al documento Ance del 10 dicembre dal titolo “DPCM 3 DICEMBRE – DISPOSIZIONI SUGLI INGRESSI IN ITALIA DALL’ESTERO”.
Il capo di Gabinetto sottolinea, infine, l’importanza di programmare controlli, specie in prossimità delle festività natalizie, dedicando particolare attenzione alle aree di maggiore affollamento, in cui si possono verificare fenomeni di inosservanza, anche involontaria, delle misure di distanziamento interpersonale.
Andranno altresì sensibilizzati tutti gli attori della sicurezza urbana coinvolti nel dispositivo di controllo, tenuto conto della necessità di rafforzare le risorse in campo in ragione della maggiore gravosità dell’impegno.
Analoga attenzione andrà rivolta ai controlli da effettuarsi sulle principali arterie di traffico e sui vari nodi delle reti di trasporto, in considerazione, soprattutto, degli spostamenti conseguenti alle particolari restrizioni previste dal comma 4 dell’art.1 del nuovo D.P.C.M.
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |