L’INAIL ha pubblicato la circolare n. 44 dell’11 dicembre con la quale, acquisito il nulla osta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha fornito istruzioni in merito all’applicazione delle disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio (cfr. documento Ance del 9 novembre dal titolo Sorveglianza sanitaria eccezionale).
L’Inail, in premessa, ricostruisce il quadro normativo della disposizione in oggetto, in vigore fino al 31 dicembre prossimo.
In particolare, la legge 13 ottobre 2020, n. 126 di conversione del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, all’articolo 37 ter ha modificato il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, ricomprendendo nell’ambito delle disposizioni indicate nell’allegato 1 del medesimo decreto le disposizioni concernenti la Sorveglianza sanitaria eccezionale, di cui all’articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
Per effetto della citata disposizione e in conseguenza di quanto disposto dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 1252 , i termini delle disposizioni inerenti la Sorveglianza sanitaria eccezionale di cui all’articolo 83 del richiamato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 sono prorogati al 31 dicembre 2020.
Sorveglianza sanitaria lavoratori e lavoratrici fragili
L’Istituto, al fine di consentire, ai datori di lavoro non obbligati alla nomina del medico competente, di ottemperare a quanto previsto in materia di sorveglianza, ha realizzato e messo a disposizione dei datori di lavoro pubblici e privati, a decorrere dallo scorso 1° luglio 2020, il nuovo servizio telematico “Sorveglianza sanitaria eccezionale”, quale esclusivo strumento per l’inoltro delle richieste di visita medica.
L’introduzione della previsione della sorveglianza sanitaria eccezionale, di cui all’art. 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, così come convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ai fini della tutela della salute dei lavoratori, ha ampliato – seppur limitatamente al periodo emergenziale e ai fini della valutazione delle situazioni di particolare fragilità – le previsioni in materia di sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
In merito alle “situazioni di particolare fragilità”, alla luce dei recenti chiarimenti intervenuti con la circolare del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4 settembre 2020 (cfr. documento Ance del 7 settembre dal titolo “Lavoratori “fragili”: indicazioni operative -circolarecongiunta ministeriale”), viene evidenziato che “i dati epidemiologici recenti hanno mostrato chiaramente una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione in presenza di alcune tipologie di malattie cronico degenerative (a es. patologie cardiovascolari, respiratorie, dismetaboliche) che, in caso di comorbilità con l’infezione da SARS-CoV-2, possono influenzare negativamente la gravità e l’esito della patologia”.
Pertanto, il concetto di fragilità va individuato “in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico che di tipo clinico”.
In merito al requisito dell’età, la circolare interministeriale chiarisce che tale parametro, da solo, anche sulla base delle evidenze scientifiche, non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità nelle fasce di età lavorativa e che, pertanto, “la maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione va intesa congiuntamente alla presenza di comorbilità che possono integrare una condizione di maggior rischio”.
Tale evoluzione delle evidenze in tema di fragilità è stata, peraltro, recepita nel Rapporto Iss COVID-19 del 21 agosto 2020, n. 58.
Rilasci applicativi
Stante quanto sopra, i datori di lavoro pubblici e privati non tenuti, ai sensi dell’art. 18, co. 1 lett. a), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, alla nomina di un medico competente, fermo restando la possibilità di nominarne uno per la durata dello stato di emergenza, entro il nuovo termine del 31 dicembre 2020 possono fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell’Inail seguendo le istruzioni pubblicate nell’apposita sezione del portale istituzionale, raggiungibile dal seguente percorso: https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/sorveglianza-sanitaria-eccezionale.html
Istruzioni operative
Le visite mediche, richieste ai sensi del menzionato articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, saranno svolte sulla base delle indicazioni contenute nella predetta circolare interministeriale 4 settembre 2020, n. 13 e secondo la disciplina di cui al citato disposto normativo.
All’esito della valutazione della condizione di fragilità, il medico esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2, riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative.
Come previsto dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze del 23 luglio 2020, l’importo unitario per la singola prestazione resa dall’Inail, ai fini della sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio di cui al richiamato articolo 83, è pari a circa euro 50 (cfr. documento Ance del 4 agosto dal titolo “Sorveglianza sanitaria eccezionale: fissata con decreto la tariffa per i medici del lavoro INAIL”).
Tale tariffa sarà versata all’Inail dai datori di lavoro richiedenti l’effettuazione della sorveglianza sanitaria eccezionale Eventuali richieste di visita medica pervenute alle Strutture territoriali Inail, anche nei precedenti mesi, con modalità diversa da quella telematica dovranno essere obbligatoriamente inserite nell’apposito applicativo reso di nuovo disponibile per l’inserimento di nuove richieste da parte dei datori di lavoro interessati.
Fatturazione delle prestazioni di sorveglianza sanitaria
L’emissione delle fatture, relative alla prestazione effettuata dal medico della Struttura territoriale, sarà effettuata dalla Direzione regionale competente per territorio e il versamento dovrà essere eseguito dal datore di lavoro richiedente sul corrispondente conto corrente bancario gestito dalla stessa Direzione regionale e indicato nella medesima fattura.
Assistenza agli utenti
Nelle aree “Supporto” e “Recapiti e contatti” del portale www.inail.it è a disposizione dell’utenza il servizio “Inail risponde” per l’assistenza e il supporto nell’utilizzo dei servizi online e per approfondimenti procedurali.
Nell’area “Supporto” è, altresì, disponibile, per la consultazione, il manuale operativo. Per informazioni su aspetti procedurali è inoltre possibile rivolgersi al Contact center Inail al numero 066001, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18,00, accessibile sia da rete fissa sia da rete mobile, secondo il piano tariffario del gestore telefonico di ciascun utente.
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