In attesa della pubblicazione in G.U., si illustrano le novità in materia di lavoro previste dalla legge di conversione del Decreto Ristori
Si è concluso l’iter parlamentare di approvazione della legge di conversione, con modificazioni, del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19” (c.d. Decreto Ristori).
In attesa della pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale, si illustrano le novità in materia di lavoro per il nostro settore introdotte dalla citata legge di conversione (facendo seguito alle precedenti comunicazioni aventi a oggetto le disposizioni introdotte rispettivamente dal D.L. n. 137/20 e dai successivi Decreti Ristori).[1]
In via preliminare, si segnala che, in fase di conversione, il D.L. n. 137/20 è stato integrato con le disposizioni introdotte dai successivi Decreti Ristori, rispettivamente il D.L. n. 149/20 (Ristori Bis), il D.L. n. 154/20 (Ristori Ter) e il D.L. n. 157/20 (Ristori Quater).
Di conseguenza, la legge di conversione dispone l’abrogazione dei suddetti D.L., ferma restando la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi.
Per quanto riguarda le novità della legge di conversione, in primo luogo, con riferimento all’esonero contributivo previsto nel caso in cui non vengano richiesti i trattamenti di integrazione salariale di cui al medesimo D.L. n. 137/20, è stata modificata la rubrica dell’art. 12, sostituendo la parola “aziende” con “datori di lavoro”.[2] Peraltro, la spettanza dell’esonero anche ai datori di lavoro diversi dalle aziende era già chiara, stante la formulazione letterale dei relativi commi 14 e 15.
Sempre con riferimento all’agevolazione di cui sopra, si ricorda che, come disposto dal comma 15 dell’art. 12, i datori di lavoro privati che abbiano richiesto l’analogo esonero contributivo di cui all’art. 3 del D.L. 104/20 (Decreto Agosto), possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale previsti e disciplinati dal D.L. n. 137/20. La legge di conversione ha integrato la predetta disposizione, prevedendo che tale facoltà possa essere esercitata anche per una frazione del numero dei lavoratori interessati dal beneficio.
La medesima legge di conversione, inoltre, ha introdotto per l’anno 2021, al fine di promuovere l’occupazione giovanile, uno sgravio contributivo per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nel medesimo anno 2021. L’agevolazione è riconosciuta ai datori di lavoro che occupano fino a 9 dipendenti ed è pari al 100% della contribuzione di cui all’art. 1 c. 773 quinto periodo della legge n. 296/06[3] per i primi 3 anni di contratto, ferma restando l’aliquota del 10% per gli anni di contratto successivi al terzo.
Infine, con riferimento alle disposizioni in materia di “Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici”, di cui all’art. 21-bis del D.L. n. 104/20, la legge di conversione qui illustrata ne ha modificato il comma 5 nella parte in cui faceva riferimento ai figli minori di anni quattordici, ora sostituito con “minori di anni sedici”.[4]
Da ultimo, si riportano di seguito i nuovi riferimenti normativi delle disposizioni di interesse già introdotte dai successivi Decreti Ristori, che la legge di conversione del D.L. n. 137/20 ha fatto confluire nel testo di quest’ultimo[5].
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Disposizione di legge originaria |
Attuale disposizione del D.L. n. 137/20 introdotta dalla legge di conversione |
Misure in materia di integrazione salariale (riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale di cui al Decreto Ristori anche in favore dei lavoratori in forza al 9 novembre 2020) |
Art. 12 del D.L. n. 149/20 |
Art. 12-bis |
Ulteriori misure in materia di integrazione salariale (riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale di cui al Decreto Agosto anche in favore dei lavoratori in forza al 9 novembre 2020) |
Art. 13 del D.L. n. 157/20 |
Art. 12-ter |
Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre 2020 |
Art. 2 del D.L. n. 157/20 |
Art. 13-quater |
Bonus baby-sitting (per iscritti a Gestione Separata INPS)
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Art. 14 del D.L. n. 149/20 |
Art. 13-terdecies |
Congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado |
Art. 13 del D.L. n. 149/20 |
Art. 22-bis |
Si fa riserva di eventuali successive comunicazioni a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione qui illustrata.
[1] Cfr. comunicazioni Ance del 29 ottobre 2020 (D.L. n. 137/20), del 10 novembre 2020 (D.L. n. 149/20) e del 2 dicembre 2020 (D.L. n. 157/20).
[2] L’art. 12 del D.L. n. 137/20 è quindi ora così rubricato: “Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga. Disposizioni in materia di licenziamento. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per datori di lavoro che non richiedono trattamenti di cassa integrazione”.
[3] Legge n. 296/06, art. 1, comma 773, quinto periodo: “Per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove la predetta complessiva aliquota del 10 per cento a carico dei medesimi datori di lavoro è ridotta in ragione dell’anno di vigenza del contratto e limitatamente ai soli contratti di apprendistato di 8,5 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto e di 7 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al secondo.”
[4] Si riporta di seguito il nuovo testo del comma 5 dell’art. 21-bis del D.L. n. 104/20:
“5. Per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle misure di cui ai commi 1, 2 o 3, o svolge anche ad altro titolo l’attività di lavoro in modalità agile o comunque non svolge alcuna attività lavorativa, l’altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle predette misure, salvo che non sia genitore anche di altri figli minori di anni sedici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di una delle misure di cui ai commi 1, 2 o 3.”
Le misure di cui ai citati commi 1, 2 e 3 dell’art. 21-bis riguardano rispettivamente lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile (commi 1 e 2) e il congedo straordinario (comma 3).
[5] Per l’illustrazione delle disposizioni riportate in tabella, si rinvia alle citate comunicazioni Ance rispettivamente del 10 novembre 2020 e del 2 dicembre 2020.
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