Sulla Gazzetta ufficiale 323 del 31 dicembre 2020 è stato pubblicato il Decreto-legge 31dicembre 2020, n. 183, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché’ in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea” – c.d. decreto “Milleproroghe”.
Il decreto, presentato alla Camera dei Deputati (DDL 2845/C) per l’iter di conversione, è entrato in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ossia il 31 Dicembre scorso.
In particolare, l’articolo 13 del provvedimento in commento, rubricato “Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti”, con riferimento al settore dei lavori pubblici, prevede le seguenti principali misure di interesse.
L’articolo 207 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto cd “Rilancio”), convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, com’è noto, ha introdotto, al comma 1, la possibilità per le amministrazioni di incrementare l’importo dell’anticipazione del prezzo contrattuale fino al 30 per cento – rispetto al 20 per cento previsto dal Codice – articolo 35, comma 18 – nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.
Tale facoltà di incremento trova applicazione, inter alia, per le procedure disciplinate dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – ossia dal 19 maggio 2020 – e fino al 30 giugno 2021.
Ora, il comma 1 dell’articolo 13 in commento ha prorogato al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale sarà possibile incrementare la percentuale dell’anticipazione.
Valutazione
Si tratta di una misura auspicata dall’ANCE fin dal principio, che potrà in parte venire incontro alla crisi di liquidità in cui versano le imprese a causa dell’evento pandemico.
Ciò consentirà alle imprese di poter disporre delle risorse necessarie per affrontare la delicata fase di avvio/prosecuzione dei lavori, a tutto beneficio dell’interesse pubblico alla corretta e tempestiva realizzazione delle opere.
Il comma 6 dell’articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (decreto cd “Sblocca-cantieri”) – convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 – ha previsto, com’è noto, per gli anni 2019 e 2020, la possibilità di:
Con l’articolo 13, comma 2, lettera b) del decreto in commento, tale possibilità è estesa anche nell’anno 2021.
Valutazione
Si tratta di una misura auspicata dalle stazioni appaltanti, in quanto tesa, evidentemente, a velocizzare sia le gare per l’affidamento dei lavori che l’avvio effettivo degli stessi.
Il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (decreto cd ”Sblocca-cantieri) – convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 – nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e comunque fino al 31 dicembre 2020, al comma 18 dell’articolo 1, ha disposto:
3. ……. infine, l’innalzamento del limite del subappalto – dal 30, previsto “a regime” dal Codice dei contratti pubblici – al 40 per cento dell’importo complessivo del contratto.
Con l’articolo 13, comma 2, lettera c) del decreto in commento, le deroghe alla disciplina del subappalto di cui ai punti nn. 1) e 2 ) sono state estese per tutto l’anno 2021, ossia fino al 31 dicembre p.v.; è invece prorogato fino al 30 giugno 2021 la deroga di cui al punto n. 3). Conseguentemente la disciplina sul subappalto rimane immutata rispetto a quella applicata nel 2020.
Valutazione
Appare positiva la proroga della sospensione dell’obbligo di indicazione della terna di subappaltatori in gara, che ha dato luogo a numerosi problemi interpretativi e applicativi; tuttavia, essendo stata disposta in via transitoria, non risponde ancora in via strutturale ai rilievi formulati dalla Commissione europea nella procedura di infrazione al Codice.
Per quanto riguarda la ulteriori modifiche in tema di subappalto, la valutazione è invece fortemente negativa.
Il provvedimento in esame, infatti, non interviene in modo organico sulla disciplina codicistica, ma si limita a prorogare almeno fino al 31 giugno 2021 le deroghe previste dal decreto cd “Sblocca-cantieri”, confermando l’impostazione fortemente limitativa dell’istituto, più volte, censurata dalla CGUE nonché oggetto di procedura di infrazione da parte della Commissione Europea (n. 2018/2273).
Coerentemente, sarebbe stato opportuno liberalizzare il subappalto anche delle categorie di lavorazioni scorporabili (SIOS e/o a qualificazione obbligatoria), fermo restando l’obbligo, in caso di subappalto, di esecuzione delle stesse attraverso operatore dotato di adeguata qualificazione.
In allegato il testo del decreto-legge n. 183/2020
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