La Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione centrale dell’INAIL, in collaborazione con la Direzione centrale rapporto assicurativo, ha predisposto un aggiornamento delle FAQ riguardanti gli interventi del modello OT23 2021 e la relativa documentazione probante (confronta documento Ance del 16 settembre 2020 dal titolo “Inail: istruzione operativa modello OT23 202”).
Due le FAQ pubblicate il 29 dicembre scorso, ad integrazione del citato documento di settembre:
Intervento E-5. L’azienda ha adottato o mantenuto un modello organizzativo e gestionale di cui all’art.30 del d.lgs. 81/08 e s.m.i., anche secondo le procedure semplificate di cui al d.m. 13/2/2014.[1]
Interventi A-1.4 e A-5.1; B-1; C-4.1 e C-4.4; C-5.1 e C-5.2; D-1, D-2 e D-3; F-2 e F-5. Interventi che prevedono attività di formazione. [2]
[1] Quali documenti servono a dimostrare l’attività di controllo del modello organizzativo e gestionale di cui all’art.30 del d.lgs. 81/08 e s.m.i., svolta dai componenti dell’organismo di vigilanza (OdV)?
I componenti dell’OdV, dotati di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, per poter effettuare al meglio la loro funzione di vigilanza, devono essere tenuti costantemente informati sull’evoluzione delle attività nelle aree a rischio e devono avere libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori; pertanto è opportuno che il modello di organizzazione disciplini efficaci procedure di reportistica interna indirizzate all’OdV e dall’Odv al management. Ai fini della verifica dell’attuazione di quanto sopra detto, le “evidenze dell’attuazione” del sistema di controllo richieste dal modulo dovranno essere riferite alle procedure di reportistica interna relative, ad esempio, all’analisi dei quasi incidenti, alle segnalazioni dei lavoratori o degli RLS, ai report degli audit del sistema, al riesame della direzione, ecc., e dovranno evidenziare la valutazione dell’OdV di tale reportistica.
[2] Qualora gli interventi prevedano attività formative, queste devono necessariamente essere svolte in presenza o possono essere svolte in modalità “formazione a distanza”? Ai fini dell’attuazione degli interventi previsti dal modulo OT23 2021, l’erogazione di corsi tramite modalità “a distanza”, ossia tramite l’utilizzo di piattaforme informatiche che evitino la compresenza di docenti e discenti nel medesimo ambiente, è ammessa laddove i corsi non prevedano addestramento pratico. In tal senso, la formazione a distanza può essere ritenuta idonea per l’attuazione degli interventi C-5.1, C-5.2, D-1, D-2, D-3, F-5. Viceversa, la formazione a distanza non può essere ritenuta idonea per l’attuazione degli interventi A-1.4, A-5.1, B-1, C-4.1, C-4.4, F-2.
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |