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Il ministero della Salute ha fornito aggiornamenti sulla definizione di caso ai fini della sorveglianza e sulla strategia di testing e screening

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Aggiornamento definizione di caso COVID-19 e testing

11 Gennaio 2021
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Il ministero della Salute, con la circolare n.705 dell’8 gennaio 202, riportata in allegato, ha fornito aggiornamenti sulla definizione di caso ai fini della sorveglianza e sulla strategia di testing e screening che sostituiscono, rispettivamente, le indicazioni contenute nelle circolari n. 7922 del 09/03/2020 “COVID-19. Aggiornamento della definizione di caso” e n. 35324 del 30/10/2020 “Test di laboratorio per SARS-CoV-2 e loro uso in sanità pubblica”.

Il documento si è reso necessario in seguito all’evoluzione della situazione epidemiologica, oltre che alle nuove evidenze scientifiche e le indicazioni pubblicate dal Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (ECDC).

Attraverso la circolare, il ministero indica quali sono i sintomi e i criteri da valutare per effettuare la diagnosi da Covid-19. Si riporta qui di seguito una breve illustrazione, al fine di offrire una opportuna informativa sulle eventuali situazioni che potrebbero verificarsi anche con riguardo ai lavoratori dipendenti.

Per quanto riguarda i criteri clinici con cui stabilire un caso di Covid-19, è necessario che il pazienti manifesti almeno uno di questi sintomi:

  • tosse;
  • febbre;
  • mancanza di respiro (dispnea);
  • perdita del senso dell’olfatto (anonima);
  • perdita del senso del gusto (ageusia o disusai).

Tra i sintomi meno specifici ci sono cefalea, brividi, mialgia, astenia, vomito e/o diarrea.

La diagnosi potrà essere effettuata anche attraverso criteri radiologici, nel caso in cui venga individuato un quadro compatibile con Covid-19, e attraverso criteri di laboratorio.

L’ultimo metodo per effettuare la diagnosi è attraverso i criteri epidemiologici; in questo caso devono verificarsi almeno uno dei seguenti contatti:

“contatto stretto con un caso confermato COVID-19 nei 14 giorni precedenti l’insorgenza dei sintomi; se il caso non presenta sintomi, si definisce contatto una persona che ha avuto contatti con il caso indice in un arco di tempo che va da 48 ore prima della raccolta del campione che ha portato alla conferma e fino a 14 giorni dopo o fino al momento della diagnosi e dell’isolamento del caso”;

“essere residente/operatore, nei 14 giorni precedenti l’insorgenza dei sintomi, in contesti sanitari (ospedalieri e territoriali) e socioassistenziali/sociosanitari quali RSA, lungodegenze, comunità chiuse o semichiuse (ad es. carceri, centri di accoglienza per migranti), in cui vi sia trasmissione di SARS-CoV-2”.
 
La conferma della positività tuttavia può avvenire solamente se i criteri di laboratorio avranno esito positivo; negli altri casi si avrà un caso possibile, se sono soddisfatti i criteri clinici, o probabile, nel caso in cui siano soddisfatti i criteri clinici e sia stato rilevato anche un link epidemiologico o nel caso in cui siano rispettati i criteri radiologici.

Gli esiti dei test antigenici rapidi o dei test RT-PCR, anche se effettuati da strutture accreditate dalle Regioni, devono essere inseriti nel sistema informativo regionale di riferimento.

Con il nuovo documento, il ministero della Salute concede l’utilizzo dei test antigenici rapidi, fornendo i criteri da rispettare, i cui risultati dovranno essere “interpretati in base alla situazione epidemiologica della popolazione studiata”.

I test antigenici rapidi di ultima generazione (immunofluorescenza con lettura in microfluidica), che hanno dimostrato di avere sensibilità e specificità quasi sovrapponibile ai test molecolari, potranno essere utilizzati come alternativa ai test molecolari. Qualora le condizioni cliniche del paziente mostrino delle discordanze con il test di ultima generazione, la RT-PCR rimane comunque il gold standard per la conferma di Covid-19.

Di seguito si riporta il diagramma sui tempi del test antigenico rapido nei casi con sintomi e senza sintomi.
 
Diagramma sui tempi del test antigenico rapido

  

Le persone positive al test antigenico rapido, anche in attesa di conferma con secondo test antigenico o con test molecolare, dovranno rispettare le misure contumaciali dei casi con molecolare positivo.

Restano valide tutte le misure previste dalla Circolare n. 32850 del 12/10/2020 per la durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena.

Per il soggetto che non appartiene a categorie a rischio per esposizione lavorativa o per frequenza di comunità chiuse e non è contatto di caso sospetto, che va a fare il test in farmacia o in laboratorio a pagamento, se il saggio antigenico risulta negativo non necessita di ulteriori approfondimenti, se positivo va confermato con test di terza generazione o test in biologia molecolare. Va sempre raccomandato che anche in presenza di un test negativo la presenza di sintomi sospetti deve indurre a contattare il medico curante per gli opportuni provvedimenti.

Dal momento che alcuni test antigenici possono avere una sensibilità sub-ottimale, il ministero raccomanda, nel comunicare un risultato negativo, di fornire una adeguata informazione al soggetto, consigliando comportamenti prudenziali.

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