Si fa seguito alla comunicazione Ance del 23 novembre 2020, per segnalare che, con la circolare n. 19 del 21 dicembre 2020, il Ministero del Lavoro ha ribadito le indicazioni, già fornite in precedenza in risposta a un quesito dell’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia Romagna, in merito alla possibilità, per i datori di lavoro che fruiscano di interventi di integrazione salariale per emergenza Covid-19, di sospendere gli obblighi occupazionali relativi ai lavoratori con disabilità, ai sensi dell’art. 3 co. 5 della legge n. 68/99.
Dopo aver riepilogato le norme di legge e la prassi amministrativa relative all’istituto della sospensione dall’obbligo di assunzione di lavoratori con disabilità[1], il Ministero del Lavoro conclude che tale sospensione è applicabile anche nei casi di interventi di integrazione salariale per emergenza Covid-19.
Infatti, sebbene la sospensione non sia stata prevista dal legislatore per le imprese in cassa integrazione ordinaria (CIGO), già la circolare n. 2/2010 dello stesso Ministero consentiva di valutare, in un momento di crisi economica, gli strumenti opportuni per le aziende in CIGO che non fossero nelle condizioni di adempiere all’obbligo. In ogni caso, inoltre, non sarebbe giustificata una disparità di trattamento tra le imprese che fruiscono della cassa integrazione in deroga (CIGD) a causa dell’emergenza Covid e quelle che utilizzano la CIGO a causa della medesima emergenza, considerato che in entrambi i casi il ricorso a tali ammortizzatori denota una situazione di crisi che potrebbe rendere difficoltoso l’adempimento degli obblighi di assunzione di persone con disabilità. Pertanto, la sospensione dei predetti obblighi risulta in questi casi rispondente alla ratio della disposizione di legge.
Il Ministero precisa che l’obbligo è sospeso per tutta la durata degli interventi di integrazione salariale per emergenza Covid-19, in proporzione all’attività lavorativa effettivamente sospesa e al numero delle ore integrate per il singolo ambito provinciale su cui insiste l’unità produttiva interessata in caso di cassa integrazione straordinaria e in deroga o alla quantità di orario ridotto in proporzione.
Quindi, come evidenziato da Confindustria in una nota del 7 gennaio 2021 (allegata), “la sospensione non è generalizzata, in quanto l’obbligo è sospeso:
Il Ministero puntualizza, infine, che l’obbligo del datore di lavoro di presentare la richiesta di avviamento ai servizi per collocamento mirato territorialmente competenti si ritiene ripristinato al venir meno della situazione di crisi assistita dagli interventi di integrazione salariale per emergenza Covid-19.
Nella nota sopra citata, Confindustria ricorda che le regole per la sospensione degli obblighi di assunzione sono contenute nell’art. 4 del D.P.R. n. 333/2000: in particolare, il datore di lavoro interessato deve inviare ai servizi territorialmente competenti un’apposita comunicazione, corredata dal provvedimento amministrativo di concessione della cassa integrazione. In vista della scadenza del 31 gennaio 2021 per l’invio del prospetto informativo di cui all’art. 9 della legge n. 68/99, Confindustria ricorda altresì che occorrerà evidenziare i riferimenti della predetta comunicazione inviata ai servizi, a motivazione di eventuali scoperture dell’obbligo di assunzione.
[1] Si ricorda che la sospensione dagli obblighi di assunzione delle persone con disabilità opera, per quanto di interesse, nel caso di:
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