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Fornite dall’Inps le prime istruzioni operative sulla fruizione del congedo straordinario per i lavoratori dipendenti in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza di cui all’art. 22-bis del d.l. n. 137/20.

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Congedo straordinario per i dipendenti in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza

15 Gennaio 2021
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L’Inps, con la circolare n. 2/2021, ha fornito prime istruzioni in merito alla fruizione del congedo straordinario previsto dall’articolo 22-bis, commi 1 e 3, del d.l. n. 137/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 76/2020, a favore dei genitori lavoratori dipendenti, rispettivamente, nei seguenti casi:

  • sospensione dell’attività didattica in presenza nelle classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado situate in una delle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone rosse), individuate con Ordinanza del Ministro della Salute, ai sensi dei D.P.C.M. del 3 novembre e del 3 dicembre 2020 e dell’articolo 19-bis del d.l. n. 137/2020;
  • sospensione della didattica in presenza di scuole di ogni ordine e grado o in caso di chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale ai sensi dei D.P.C.M. del 3 novembre e del 3 dicembre 2020, frequentati dai figli in situazione di disabilità grave, indipendentemente dallo scenario di gravità e dal livello di rischio in cui è inserita la regione dove è ubicata la scuola o il centro di assistenza.

 

Nel riepilogare la normativa adottata sulla materia nel corso dell’emergenza, l’Istituto ha precisato, in particolare, quanto segue.

 

Congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado (art. 22-bis, comma 1)

Destinatari del beneficio sono i soli genitori lavoratori dipendenti, anche affidatari o collocatari di figli, con esclusione quindi dei lavoratori autonomi e di quelli iscritti alla Gestione separata.

Il congedo può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, per i periodi di sospensione dell’attività didattica in presenza ricompresi all’interno del periodo e nelle

zone individuate nella citata Ordinanza del Ministro della Salute, per i periodi non antecedenti al 9 novembre 2020 (data di entrata in vigore del d.l. n. 149/2020[1]).

 

Per i giorni di congedo fruiti coperti da contribuzione figurativa,  è riconosciuta al genitore un’indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto disposto dall’art. 23 del d.lgs. n. 151/2001 (con eccezione del comma 2) per il congedo maternità.

Per poter fruire del congedo di cui trattasi, il genitore richiedente deve essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:

  1. avere un rapporto di lavoro dipendente in essere. Qualora il rapporto di lavoro termini o venga sospeso durante la fruizione del congedo, le giornate successive alla cessazione o sospensione non possono essere indennizzate. Per tali motivi il genitore deve tempestivamente informare l’Istituto dell’avvenuta modifica del rapporto lavorativo;
  2. essere impossibilitato a svolgere lavoro in modalità agile;
  3. il figlio, per il quale si fruisce il congedo, deve frequentare la classe seconda o terza della scuola secondaria di primo grado[2] per la quale sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza, come sopra specificato.

Si rammenta che in assenza anche di uno solo dei requisiti di cui ai precedenti punti b) e c), posto che il requisito di cui al punto a) deve sempre sussistere, fino al 31 dicembre 2020 era possibile fruire del congedo di cui all’art. 21-bis del d.l. n. 104/2020, come modificato dal d.l. n. 137/2020 (“congedo per sospensione dell’attività didattica del figlio convivente minore di anni 14”), secondo le indicazioni fornite con la circolare Inps n. 132/2020 (cfr. comunicazioni Ance del 24 novembre 2020 e del 18 dicembre 2020).

Si evidenzia che per la fruizione del congedo in esame non è necessario il requisito della convivenza del genitore con il figlio per cui si chiede il congedo, richiesto invece per la fruizione del predetto “congedo per sospensione dell’attività didattica del figlio convivente minore di anni 14”.

Ai fini della corretta individuazione del congedo di cui poter fruire in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, in allegato alla circolare è riportata una tabella sinottica (Allegato n. 1), comparativa dei congedi indennizzati di cui all’articolo 21-bis del d.l. n. 104/2020 e s.m., con il congedo di cui all’articolo 22-bis, comma 1, del d.l. n. 137/2020 (cfr. le circolari n. 116/2020 e n. 132/2020).

Non è possibile fruire del congedo in esame:

  • negli stessi giorni in cui l’altro genitore stia svolgendo attività di lavoro in modalità agile concesso per esigenze legate allo stesso figlio;
  • negli stessi giorni in cui l’altro genitore stia fruendo del medesimo congedo, sia per lo stesso figlio sia per un altro figlio (senza disabilità grave) avuto con lo stesso genitore.

Congedo straordinario per genitori di figli con disabilità grave (art. 22-bis, comma 3)

Il congedo indennizzato di cui trattasi può essere fruito dai genitori lavoratori dipendenti, anche affidatari o collocatari, per astenersi dal lavoro in tutto o in parte durante il periodo di sospensione dell’attiva didattica in presenza di scuole di ogni ordine e grado o la chiusura di centri diurni a carattere assistenziale di figli con disabilità in situazione di gravità. Sono pertanto esclusi sia i lavoratori autonomi, sia i genitori iscritti alla Gestione separata.

Tale beneficio si configura come una misura a valenza nazionale ed è riconosciuto indipendentemente dallo scenario di gravità e dal livello di rischio in cui è inserita la regione dove è ubicata la scuola o il centro di assistenza.

Per poter fruire del congedo, il richiedente, oltre che essere in possesso dei requisiti di cui ai punti a) e b) sopra richiamati, deve essere genitore di un figlio riconosciuto disabile in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992, iscritto a scuole di ogni ordine e grado o ospitato in centri diurni a carattere assistenziale per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività in presenza, a seguito di provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche. Non è invece richiesta la convivenza con il figlio per cui si richiede il congedo.

Il congedo può essere fruito per i giorni ricompresi all’interno del periodo di sospensione dell’attività in presenza della scuola o del centro di assistenza e comunque per periodi non antecedenti al 9 novembre 2020.

Il congedo in argomento può essere richiesto per tutto il periodo o per una parte dello stesso da entrambi i genitori che possono alternarsi nella fruizione, ma mai negli stessi giorni per lo stesso figlio.

Per i giorni di congedo fruiti è riconosciuta al genitore un’indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata come sopra riportato.

In relazione alle condizioni dell’altro genitore, non è possibile fruire del congedo in argomento:

– negli stessi giorni in cui l’altro genitore stia svolgendo attività di lavoro in modalità agile concesso per esigenze legate allo stesso figlio;

– negli stessi giorni in cui l’altro genitore stia fruendo del medesimo congedo, per lo stesso figlio;

La fruizione del congedo in esame è invece compatibile:

  • con la fruizione da parte dell’altro genitore negli stessi giorni del medesimo congedo, o del congedo di cui al comma 1 dell’art. 22-bis, per un altro figlio di entrambi i genitori;
  • con la fruizione da parte dell’altro genitore, per un altro figlio di entrambi i genitori, del congedo di cui all’articolo 21-bis d.l. n. 104/2020 e s.m.;
  • con la fruizione dell’altro genitore nelle stesse giornate, anche per lo stesso figlio, dei permessi di cui all’art. 33, commi 3 e 6, della n. 104/1992, del prolungamento del congedo parentale o del congedo straordinario di cui  agli artt. 33 e 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001.

***

Nel precisare che le istruzioni relative alla presentazione della domanda dei congedi in esame saranno successivamente fornite con apposito messaggio, l’Inps evidenzia che l’istanza potrà riguardare anche periodi di astensione antecedenti alla data di presentazione della stessa, purché non antecedenti il 9 novembre 2020, e, per il congedo di cui al comma 1, purché anche ricompresi all’interno del periodo individuato nell’Ordinanza del Ministro della Salute.

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica tramite:

  • il portale web www.inps.it, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Inps (si rammenta che a decorrere dal 1° ottobre 2020 l’Istituto non rilascia più nuovi PIN) oppure di SPID, CIE, CNS, utilizzando gli appositi servizi;
  • il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • i Patronati.

 

Per quanto ivi non riportato, si rinvia alla circolare in esame, in particolare per quanto attiene la compilazione delle denunce contributive per i datori di lavoro privati e per il relativo conguaglio.

 


[1] L’articolo 22-bis è stato introdotto dalla legge n. 176/20 che ha ivi recepito le disposizioni contemplate dall’art. 13 del d.l. n. 149 del 9 novembre 2020, intervenuto sulla materia, disponendone l’abrogazione, ferma restando la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto stesso.

[2] Non sono contemplati i figli frequentanti la prima classe della scuola secondaria di primo grado, poiché, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, lettera f), del D.P.C.M. del 3 dicembre 2020, il primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado è stato escluso dall’obbligo della modalità a distanza.

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