Con il messaggio n. 101/2021, l’Inps ha fornito istruzioni in ordine al bonus per servizi di baby-sitting Covid-19 previsto dal d.l. n. 18/2020 e s.m..
In alternativa allo specifico congedo parentale, è stata prevista la possibilità di fruizione di un bonus per i servizi di baby-sitting, per il periodo dal 5 marzo 2020 al 31 agosto 2020, nel limite massimo complessivo di 1.200 euro ovvero di 2.000 euro a seconda della categoria di appartenenza del lavoratore, da utilizzare per remunerare, tramite Libretto Famiglia, le relative prestazioni di lavoro effettuate nel periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, disposto dal D.P.C.M. del 4 marzo 2020 a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19.
Tenuto conto che i termini per la presentazione delle domande del bonus in esame sono scaduti il 31 agosto 2020, l’Istituto ha reso noto che, per consentire la fruizione del beneficio per tutte le istanze accolte o in via di accoglimento, le prestazioni svolte nel periodo sopra indicato potranno essere comunicate dal genitore beneficiario sulla piattaforma delle prestazioni occasionali entro il 28 febbraio 2021.
Il termine per l’inserimento delle prestazioni viene, pertanto, allineato con quello stabilito per il nuovo bonus per servizi di baby-sitting nelle c.d. zone rosse, disciplinato dall’art. 14 del d.l. n. 149/2020, successivamente abrogato dalla legge 2020, n. 176/2020, in base alla quale, tuttavia, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto.
Al fine di garantire il rispetto della tempistica sopra indicata, le Strutture territoriali avranno cura di definire le lavorazioni delle istanze residue per le quali è in via di completamento l’istruttoria entro e non oltre il 12 febbraio 2021, fermo restando che il genitore beneficiario
dovrà inserire le prestazioni occasionali nel Libretto Famiglia entro e non oltre la suddetta data del 28 febbraio 2021.
Si rammenta che l’utilizzatore e il prestatore possono accedere alla procedura:
Il genitore beneficiario dovrà procedere alla c.d. appropriazione telematica del bonus per l’acquisto dei servizi di baby-sitting e successivamente disporne per la remunerazione delle prestazioni lavorative, indicando l’intenzione di usufruire del “Bonus Covid-19”.
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