A seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea (c.d. Brexit) e dell’entrata in vigore del relativo accordo, ad integrazione delle istruzioni già fornite applicabili durante il periodo di transizione (dal 1° febbraio 2020 al 31 dicembre 2020) in materia di prestazioni pensionistiche, prestazioni a sostegno del reddito, legislazione applicabile, recuperi di contributi e prestazioni indebite (cfr. circolare Inps n. 16/2020), l’Inps, con il messaggio n. 4805/2020, ha fornito ulteriori chiarimenti in materia di rilascio delle certificazioni A1 sul distacco per periodi di lavoro il cui termine si colloca in data successiva alla fine del periodo di transizione (31 dicembre 2020).
In base alle previsioni contenute nell’articolo 30 (paragrafo 1, lett. e), punto i), e paragrafo 2), del Titolo III dell’accordo di recesso, i cittadini dell’Unione europea che esercitano un’attività subordinata o autonoma nel Regno Unito alla fine del periodo di transizione (31 dicembre 2020) e che, a norma del Titolo II del regolamento (CE) n. 883/2004, sono soggetti alla legislazione di uno Stato membro, mantengono detta situazione fintantoché continuino a trovarsi senza soluzione di continuità nella fattispecie descritta.
L’Istituto ha precisato che, qualora siano pervenute entro il 31 dicembre 2020 richieste di rilascio del modello A1 per periodi di lavoro con data iniziale antecedente la fine del periodo di transizione e con data finale successiva al 31 dicembre 2020, le stesse dovranno essere accolte e i relativi documenti portatili A1 saranno validi fino alla fine del periodo certificato.
In presenza delle condizioni predette, anche per i cittadini dei Paesi terzi (cui si applicano le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 1408/1971 e n. 574/1972) potranno essere rilasciate certificazioni E101 con data finale successiva al 31 dicembre 2020 (art. 30, par. 1, lett. g), del Titolo III dell’accordo di recesso) fermo restando per i distacchi il limite massimo di 12 mesi per la durata del periodo certificato.
In ordine alle richieste già pervenute relativamente ai periodi successivi al 31 dicembre 2020, laddove le stesse non abbiano trovato accoglimento, le Strutture territoriali dell’Istituto procederanno, previa comunicazione al richiedente, alla rettifica d’ufficio, mediante l’emissione di nuovo modello A1/E101 per la certificazione dell’intero periodo richiesto, purché non vi sia stata soluzione di continuità nella legislazione applicabile già certificata dal modello A1/E101.
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |