L’Inps, con il messaggio n. 171/2021, ha fornito un quadro riepilogativo della disciplina delle tutele previste dall’art. 26 del d.l. n. 18/20 e s.m. nei confronti dei lavoratori dipendenti sottoposti a provvedimenti di quarantena con sorveglianza attiva o di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (comma 1) e di quelli ritenuti particolarmente a rischio per specifiche patologie, cosiddetti fragili (comma 2 e 2-bis), così come modificata dalla legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021).
In particolare, l’art. 1, comma 484, della legge n. 178/2020, con riferimento ai lavoratori del settore privato, posti in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, ai fini del riconoscimento della prestazione di malattia, ha eliminato, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, l’obbligo per il medico curante di indicare sulla certificazione “gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva”, precedentemente previsto per l’anno 2020.
Con il comma 481 del citato art. 1 della legge n. 178/2020 in ordine alla tutela dei lavoratori dipendenti pubblici e privati c.d. fragili, prorogata dal d.l. n. 104/2020 e s.m. fino al 15 ottobre 2020, è stato introdotto un nuovo periodo di tutela decorrente dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.
L’Istituto rammenta che la tutela prevede l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero per i lavoratori in possesso di certificazione di malattia riportante l’indicazione della condizione di fragilità, con gli estremi della documentazione relativa al riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/92, ovvero della condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, attestata dagli organi medico-legali delle Autorità sanitarie locali territorialmente competenti.
L’equiparazione per i lavoratori privati aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia comporta il riconoscimento della prestazione economica e della correlata contribuzione figurativa entro i limiti del periodo massimo assistibile, previsto dalla normativa vigente per la specifica qualifica e il settore lavorativo di appartenenza (cfr. messaggio Inps n. 4157/20).
Si evidenzia, inoltre, che il citato comma 481 ha contestualmente prorogato alla predetta data del 28 febbraio 2021 anche la previsione del comma 2-bis dell’art. 26 del d.l. n. 18/2020 che stabilisce per i lavoratori fragili lo svolgimento di norma della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
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