L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con l’allegata nota n. 97 del 21 gennaio 2021, ha fornito chiarimenti in merito al processo di certificazione, di cui all’art. 84[1] del D.Lgs. n. 276/2003, di contratti di appalto stipulati da consorzi la cui esecuzione venga affidata ad alcune delle società consorziate.
Sul punto, l’Ispettorato ha, in primo luogo, ricordato che la commissione di certificazione è chiamata a verificare se l’appaltatore possa eseguire il servizio assumendo il rischio della sua gestione ed organizzando i mezzi necessari, secondo quanto disposto dall’art. 29, comma 1[2], D.Lgs. n. 276/2003.
Ha, inoltre, rammentato che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali aveva già evidenziato, con la circolare n. 5/2011, “che l’indagine dell’organo certificatore – sia quando la certificazione è richiesta in sede di stipula del contratto, sia successivamente in sede di attuazione del programma negoziale – sarà tanto più pregnante ed efficace se la disamina circa la sussistenza degli elementi e dei requisiti di cui all’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003 sia effettuata non solo su base documentale ma anche attraverso l’acquisizione delle dichiarazioni delle parti”.
Ciò premesso, l’Ispettorato, acquisito il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali[3], ha chiarito che l’indagine di “genuinità” del contratto di appalto, da effettuare in sede di certificazione nel caso in cui la parte stipulante sia un consorzio, debba riguardare non solo il consorzio ma anche le imprese consorziate già individuate nel medesimo contratto da certificare, trattandosi dei soggetti chiamati a dare esecuzione all’appalto e nei cui confronti la certificazione produrrà i suoi effetti, anche laddove l’istanza di certificazione provenga dal solo consorzio.
E’ stato, altresì, chiarito che la certificazione suddetta non potrà produrre effetti nei confronti di imprese che abbiano aderito al consorzio in un momento successivo alla certificazione stessa e siano intervenute in corso d’opera nell’esecuzione del contratto di appalto.
Analogamente, la certificazione non potrà produrre effetti, nel caso in cui intervengano, in corso d’opera, altre imprese che, benché fossero già consorziate al momento della stipula dell’appalto e della sua certificazione, non siano state individuate nel contratto certificato quali esecutrici dello stesso e rispetto alle quali, quindi, la Commissione non abbia effettuato le necessarie verifiche.
L’Ispettorato ha, infine, precisato che le indicazioni fornite nella nota presuppongono che il regolamento del consorzio preveda, quale effetto della sua costituzione e dell’adesione da parte delle consorziate, il vincolo del consorzio a contrattare in nome delle consorziate in ragione del quale è possibile prescindere da un successivo atto di assegnazione o subappalto ai fini dell’esecuzione dei contratti stipulati dal consorzio.
[1] Le procedure di certificazione di cui al capo primo possono essere utilizzate, sia in sede di stipulazione di appalto di cui all’articolo 1655 del codice civile sia nelle fasi di attuazione del relativo programma negoziale, anche ai fini della distinzione concreta tra somministrazione di lavoro e appalto ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo III del presente decreto legislativo.
[2] Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell’articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell’opera o del servizio dedotti in contratto, dall’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d’impresa.
[3] nota n. 504 del 20 gennaio 2021
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