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Comunicati dall’INPS gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale e dell’indennità di disoccupazione NASpI in vigore dal 1° gennaio 2021

Archivio, Inps, Inail e ammortizzatori sociali, Lavoro, welfare e sicurezza

Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale e NASpI relativi all’anno 2021

27 Gennaio 2021
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Con la circolare n. 7 del 21 gennaio 2021, l’INPS comunica gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale e dell’indennità di disoccupazione NASpI in vigore dal 1° gennaio 2021.[1]

 

TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE

 

Si riportano di seguito gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale[2] in vigore dal 1° gennaio 2021, nonché la retribuzione lorda mensile, maggiorata dei ratei relativi alle mensilità aggiuntive, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più elevato:

 

Trattamenti di integrazione salariale

Retribuzione (euro)

Tetto

Importo lordo (euro) *

Importo netto (euro) *

Inferiore o pari a 2.159,48

Basso

998,18

939,89

Superiore a 2.159,48

Alto

1.199,72

1.129,66

 

* Gli importi sono indicati, rispettivamente, al lordo e al netto della riduzione prevista dall’art. 26 della legge n. 41/86, che attualmente è pari al 5,84%.[3]

 

I suddetti importi massimi devono essere incrementati nella misura ulteriore del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali[4], come di seguito riportato:

 

Trattamenti di integrazione salariale – settore edile (intemperie stagionali)

Retribuzione (euro)

Tetto

Importo lordo (euro) *

Importo netto (euro) *

Inferiore o pari a 2.159,48

Basso

1.197,82

1.127,87

Superiore a 2.159,48

Alto

1.439,66

1.355,58

 

* Gli importi sono indicati, rispettivamente, al lordo e al netto della riduzione prevista dall’art. 26 della legge n. 41/86, che attualmente è pari al 5,84%.[5]

 

 

INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE NASPI

 

Per l’anno 2021, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dell’indennità di disoccupazione NASpI è pari a 1.227,55 euro.

 

Per il medesimo anno, l’importo massimo mensile della predetta indennità non può in ogni caso superare 1.335,40 euro.[6]

 

 


[1] In conformità a quanto disposto rispettivamente dall’art. 3 co. 6 del d. lgs. n. 148/15 e dall’art. 4 co. 2 del d. lgs. n. 22/15.

[2] L’INPS ricorda che i massimali si applicano anche ai trattamenti di integrazione salariale relativi ai contratti di solidarietà disciplinati dal D. Lgs. n. 148/15.

[3] Ai sensi dell’art. 3 co. 5 del d. lgs. n. 148/15. Il citato art. 26 della legge n. 41/86 dispone che “Per i periodi settimanali decorrenti da quello in corso al 1° gennaio 1986, le somme corrisposte ai lavoratori a titolo di integrazione salariale […] sono ridotte in misura pari all’importo derivante dall’applicazione delle aliquote contributive previste a carico degli apprendisti […].”

[4] Ai sensi dell’art. 2 co. 17 della legge n. 549/95.

[5] Cfr. nota 3.

[6] L’INPS ricorda che per l’indennità di disoccupazione NASpI non opera la riduzione di cui al citato art. 26 della legge n. 41/86.

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