Con il messaggio n. 406 del 29 gennaio 2021, l’INPS, nelle more della pubblicazione di una specifica circolare contenente istruzioni più dettagliate, ha fornito le prime indicazioni operative per la trasmissione delle domande relative ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO), assegno ordinario (ASO) e cassa integrazione in deroga (CIGD) connessi all’emergenza Covid-19, disciplinati dalla legge di bilancio 2021.[1]
Quest’ultima ha previsto che, in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza Covid-19, è possibile richiedere la concessione dei trattamenti di CIGO/ASO/CIGD, di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del D.L. n. 18/20, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/20, per periodi decorrenti dal 1° gennaio 2021 per una durata massima di 12 settimane.
Eventuali periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti ai sensi del Decreto Ristori (art. 12 del D.L. n. 137/20, convertito con modificazioni dalla legge n. 176/20), collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021, sono imputati, ove autorizzati, alle suddette 12 settimane del nuovo periodo di trattamenti.
Per la prima volta rispetto alla disciplina previgente, l’arco temporale in cui possono collocarsi le predette 12 settimane differisce in base al tipo di intervento richiesto:
Diversamente da quanto precedentemente stabilito dal Decreto Agosto (per il secondo periodo di 9 settimane sulle 18 complessive) e dal Decreto Ristori, la legge di bilancio 2021 non prevede l’obbligo di versamento del contributo addizionale da parte dei datori di lavoro che accedono ai relativi trattamenti di CIGO/ASO/CIGD.
Per espressa disposizione legislativa, i trattamenti di cui sopra si applicano ai lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti al 1° gennaio 2021 (data di entrata in vigore della citata legge di bilancio).
Con il messaggio qui in esame, l’INPS precisa, in primo luogo, che i suddetti trattamenti possono essere richiesti a prescindere dal precedente utilizzo degli ammortizzatori sociali fino al 31 dicembre 2020.
Inoltre, con riferimento al requisito soggettivo del lavoratore sopra indicato, ossia la data in cui essere considerato alle dipendenze dell’azienda richiedente, l’Istituto ricorda che, nelle ipotesi di trasferimento d’azienda ex art. 2112 c.c. e nei casi di assunzione per cambio appalto, si computa anche il periodo in cui il lavoratore è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.
L’INPS comunica, altresì, che nel proprio sito internet sono disponibili i servizi telematici per la trasmissione delle istanze relative ai trattamenti di CIGO/ASO/CIGD disciplinati dalla legge di bilancio, che ovviamente non possono riguardare periodi antecedenti al 1° gennaio 2021.
A tal fine, sono state istituite nuove causali, in considerazione del fatto che il nuovo periodo di trattamento previsto dalla citata legge di bilancio è finanziato con risorse appositamente stanziate[2] e che il monitoraggio dei relativi limiti di spesa è affidato all’Istituto.
Nello specifico, i datori di lavoro dovranno trasmettere la domanda di concessione dei trattamenti di CIGO/ASO/CGD utilizzando la nuova causale denominata “COVID 19 L. 178/20”.
L’INPS precisa che l’inoltro delle suddette istanze è possibile a prescindere dall’avvenuto rilascio, da parte delle Strutture territoriali dell’Istituto, dell’autorizzazione relativa alle 6 settimane di trattamenti eventualmente richiesti ai sensi del Decreto Ristori.
Per ulteriori precisazioni in merito alla presentazione delle domande di cassa integrazione in deroga (CIGD), si rinvia al par. 6 del messaggio in esame.
La legge di bilancio ha confermato la disciplina ordinaria riguardo ai termini di trasmissione delle istanze di cui sopra: le domande di concessione dei trattamenti di CIGO/ASO/CIGD relative all’emergenza Covid-19 devono essere inviate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
La medesima legge di bilancio dispone, altresì, che, in sede di prima applicazione, il termine decadenziale di presentazione delle domande è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore della legge stessa. In proposito, l’INPS chiarisce che, in considerazione dell’entrata in vigore al 1° gennaio 2021, tale ultima previsione non modifica la scadenza ordinariamente prevista, che pertanto, per le sospensioni o riduzioni di attività iniziate nel mese di gennaio, resta fissata al 28 febbraio 2021.
L’Istituto ricorda che i termini decadenziali di cui sopra non vanno intesi in senso assoluto, bensì devono considerarsi operanti solo con riferimento al periodo, oggetto della domanda, rispetto al quale è intervenuta la decadenza. Pertanto, qualora la domanda riguardi un arco temporale di durata plurimensile, il regime decadenziale riguarderà esclusivamente il periodo rispetto al quale il termine di invio della domanda medesima risulti scaduto e l’Istituto procederà ad un accoglimento parziale per il periodo residuo che risulti ancora nei termini.
La legge di bilancio, infine, ha confermato la disciplina ordinaria anche riguardo ai termini di trasmissione dei dati di pagamento: nel caso di pagamento diretto da parte dell’INPS, devono essere inviati all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. Decorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi restano a carico del datore di lavoro inadempiente.
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |